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Ordinanza

Ordinanza n. 16/2026 - Bologna, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 352/2023, emessa dal Tribunale di Rimini, Sezione lavoro, il 21.12.2023.

Giustizia amministrativa202401451

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata ottemperanza della sentenza del TAR n. 632 del 6 giugno 2025, relativa all'esecuzione della sentenza n. 352/2023 del Tribunale di Rimini, Sezione lavoro

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 352/2023 del Tribunale di Rimini, Sezione lavoro, deducendo la mancata esecuzione, da parte delle amministrazioni scolastiche intimate, della successiva sentenza del TAR Emilia-Romagna n. 632 del 6 giugno 2025. Con istanza depositata il 7 febbraio 2026, il difensore ha segnalato il perdurare dell'inadempimento, in particolare con riferimento al pagamento delle somme dovute e delle spese legali liquidate dal giudice ordinario e dal TAR.

La decisione

Il Presidente della Sezione ha ritenuto indispensabile, ai fini della decisione, acquisire dall'amministrazione la documentazione relativa all'eventuale pagamento di quanto dovuto, comprese le spese legali liquidate dal giudice ordinario e dal TAR. Il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, oppure un funzionario delegato, dovrà trasmettere entro 60 giorni copia dei provvedimenti comprovanti il pagamento. In caso di mancato pagamento entro tale termine, l'amministrazione dovrà trasmettere, nei successivi 30 giorni, una relazione dettagliata sulle ragioni dell'inadempimento, indicando il funzionario responsabile del ritardo. La documentazione dovrà essere inserita nel fascicolo e trasmessa al TAR entro 90 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Non è stata ancora adottata una decisione definitiva sulla domanda di ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Richiamato insieme all'art. 65, comma 3, c.p.a. quale base normativa dell'attività istruttoria disposta dal giudice.

  • art. 65, comma 3, c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per l'acquisizione istruttoria di documentazione e informazioni dall'amministrazione necessarie alla decisione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando la decisione sulla domanda richiede di verificare se l'amministrazione abbia eseguito il comando giudiziale, il giudice può ordinare l'acquisizione della documentazione comprovante l'adempimento e, in caso di mancato pagamento, una relazione dettagliata sulle ragioni dell'inadempimento e sull'individuazione del funzionario responsabile del ritardo.
  • L'ordine istruttorio può imporre all'amministrazione termini distinti per documentare l'avvenuto pagamento oppure, in alternativa, per spiegare le ragioni del mancato pagamento; la documentazione deve essere trasmessa e inserita nel fascicolo entro il termine complessivo stabilito dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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