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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-108/26

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell' 8 ottobre 2026. — — Riesame della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 21 gennaio 2026, D (Decisione di gestione del traffico aereo) (T‑134/25, EU:T:2026:35) – Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Compensazione pecuniaria dei passeggeri in caso di ritardo prolungato di un volo – Presupposti – Articolo 5, paragrafo 3 – Nozione di “circostanze eccezionali” – Decisione di gestione del traffico aereo – Assegnazione di bande orarie di partenza ritardate a causa di condizioni meteorologiche sfavorevoli – Pregiudizio all’unità e alla coerenza del diritto dell’Unione. — Causa C-108/26 RX

Giurisprudenza europea62026CJ0108

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha stabilito che l’assegnazione di una banda oraria ritardata non è automaticamente una circostanza eccezionale: occorre esaminare la causa concreta della decisione e applicare separatamente i due requisiti cumulativi previsti dalla giurisprudenza. Nel caso in esame, le condizioni meteorologiche possono soddisfarli se impediscono il volo sicuro e conforme alla programmazione, ma la verifica spetta al giudice nazionale. La Corte ha annullato la sentenza del Tribunale limitatamente alle risposte alle prime due questioni, confermando la possibilità di invocare un evento relativo a un volo precedente dello stesso aeromobile in presenza di un nesso causale diretto.

Riesame e annullamento parziale della pronuncia del Tribunale sull’eccezionalità delle decisioni di gestione del traffico aereo ai fini della compensazione per ritardo.

La questione giuridica

Se una decisione di gestione del traffico aereo costituisca di per sé una circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, oppure se sia necessario valutare l’evento che l’ha determinata e verificare le due condizioni cumulative dell’estraneità al normale esercizio dell’attività del vettore e dell’assenza di controllo effettivo; se l’evento possa essere eccezionale anche senza causare autonomamente un ritardo di almeno tre ore; e se possa rilevare un evento che ha inciso su un volo precedente operato con lo stesso aeromobile.

Principio di diritto

Una decisione di gestione del traffico aereo non costituisce, di per sé e indipendentemente dalla ragione che l’ha determinata, una circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004. Il vettore deve provare l’evento sottostante e il giudice deve valutarlo caso per caso verificando cumulativamente se, per natura o origine, non sia inerente al normale esercizio dell’attività del vettore e se sfugga al suo controllo effettivo. L’evento può essere eccezionale anche se non ha causato da solo tre ore di ritardo: la quota di ritardo ad esso imputabile va sottratta dal ritardo complessivo quando concorrono anche cause non eccezionali. Un evento eccezionale che abbia inciso su un volo precedente operato con lo stesso aeromobile può essere fatto valere per il volo successivo se sussiste un nesso causale diretto, da verificare tenendo conto anche della gestione dell’aeromobile.

Norme richiamate

  • Articolo 256, paragrafo 3, TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 261/2004, considerando 1, 2, 14 e 15
  • Regolamento (CE) n. 261/2004, articoli 5, paragrafo 1, lettera c), 5, paragrafo 3, e 7
  • Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, articoli 62, 62 bis, 62 ter e 62 ter, primo e secondo comma
  • Regolamento di procedura della Corte, articolo 194, paragrafo 5

Decisioni di gestione del traffico aereo e circostanze eccezionali

La Corte, in sede di riesame ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 3, TFUE, ha esaminato la sentenza pregiudiziale del Tribunale del 21 gennaio 2026, resa su rinvio del giudice circondariale di Varsavia. La controversia riguarda il diritto alla compensazione per un ritardo all’arrivo superiore a tre ore e l’eventuale esonero del vettore ai sensi del regolamento n. 261/2004.

Fatti e procedimento principale

La passeggera A era prenotata sul volo LO 6110 del vettore P, previsto da Smirne a Varsavia il 25 luglio 2023, con partenza alle 18:20 UTC e arrivo alle 21:10 UTC. Il volo partì alle 21:40 UTC e atterrò il giorno seguente alle 00:17 UTC, con oltre tre ore di ritardo. A cedette il proprio diritto alla compensazione a D S.A., società specializzata nel recupero crediti, che chiese a P EUR 400, oltre agli interessi legali di mora dal 17 agosto 2023 fino al pagamento.

Il volo era preceduto dal LO 6111, effettuato con lo stesso aeromobile nella medesima rotazione. A causa di restrizioni dello spazio aereo ungherese e rumeno disposte per condizioni meteorologiche sfavorevoli, ai servizi di controllo del traffico aereo fu assegnata al volo una banda oraria di partenza alle 16:30 UTC. Il vettore comunicò di essere pronto a partire e chiese di anticipare il decollo, senza ottenere una modifica. Il volo partì alle 16:02 UTC e arrivò a Smirne con un ritardo di un’ora e dodici minuti. Dopo l’atterraggio fu inoltre riscontrato un guasto tecnico, la cui riparazione durò due ore e otto minuti.

Il giudice nazionale osservò che, sottraendo dal ritardo complessivo il tempo imputabile alle misure di gestione del traffico aereo, il volo LO 6110 avrebbe avuto un ritardo inferiore a tre ore. Sottopose quindi alla Corte questioni sull’eccezionalità della decisione di gestione del traffico, sulla necessità di esaminarne la causa, sulla rilevanza di un evento che non provoca autonomamente tre ore di ritardo e sull’eventuale rilevanza di un evento relativo a un volo precedente della stessa rotazione.

Sentenza del Tribunale e avvio del riesame

Il Tribunale aveva dichiarato che una decisione di gestione del traffico aereo poteva costituire una circostanza eccezionale indipendentemente dalla sua causa e dalla durata del ritardo, purché sfuggisse al controllo effettivo del vettore e quest’ultimo non avesse contribuito alla sua adozione. Aveva inoltre affermato che il vettore poteva invocare una decisione relativa a un volo precedente effettuato con lo stesso aeromobile, a condizione che sussistesse un nesso causale diretto con il ritardo del volo successivo.

Con decisione del 12 marzo 2026, la Sezione del riesame ravvisò un grave rischio per l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione e avviò il riesame. La Corte ha rilevato che l’errore della sentenza del Tribunale riguardava le risposte alle prime due questioni, non quelle alla terza e alla quarta.

Normativa e criteri interpretativi

L’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, letto con i considerando 14 e 15, esonera il vettore dalla compensazione se dimostra che la cancellazione o il ritardo prolungato dipendono da circostanze eccezionali non evitabili anche adottando tutte le misure ragionevoli e che il vettore ha adottato le misure adeguate per evitarne le conseguenze. In base alla giurisprudenza richiamata, il ritardo all’arrivo pari o superiore a tre ore dà diritto alla compensazione prevista dall’articolo 7, secondo la sentenza Sturgeon e a. (19 novembre 2009, C‑402/07 e C‑432/07, punto 69), richiamata anche dalla sentenza D. (Vizio di progettazione del motore) (13 giugno 2024, C‑411/23, punto 24).

La nozione di circostanze eccezionali è di stretta interpretazione, in quanto deroga al diritto alla compensazione e alla finalità di elevata protezione dei passeggeri: Wallentin-Hermann (22 dicembre 2008, C‑549/07, punti 20 e 23), McDonagh (31 gennaio 2013, C‑12/11, punto 29) e Airhelp (23 marzo 2021, C‑28/20, punti 23 e 24). Le due condizioni sono cumulative: l’evento deve non essere inerente, per natura o origine, al normale esercizio dell’attività del vettore e deve sfuggire al suo controllo effettivo. Per il primo requisito è rilevante se quel tipo di evento si verifica ordinariamente nell’attività del vettore e rientra nella normale gestione, secondo Wallentin-Hermann, punto 24, e la giurisprudenza successiva. Il secondo requisito riguarda invece l’effettivo controllo sull’evento, distinguendo, fra l’altro, l’origine interna da quella esterna al vettore, secondo Airhelp, punti da 36 a 41.

Valutazione della decisione di gestione del traffico aereo

La Corte ha escluso che la decisione di gestione del traffico aereo sia, in quanto tale, una circostanza eccezionale. Il Tribunale aveva concentrato la prima condizione sul collegamento tra la decisione e il funzionamento dell’aeromobile e aveva considerato decisiva l’estraneità della decisione alle attività del vettore. Così facendo, aveva omesso di considerare che i vettori si confrontano ordinariamente con decisioni di gestione del traffico aereo e aveva confuso la condizione dell’estraneità al normale esercizio con quella relativa al controllo effettivo (punti 32-35).

Per stabilire se sussistano circostanze eccezionali occorre invece identificare il motivo all’origine della decisione, vale a dire l’evento che ne ha determinato l’adozione, e valutare tale evento autonomamente secondo entrambi i requisiti cumulativi. Il vettore non può limitarsi a invocare la decisione amministrativa: deve provare l’evento sottostante e il giudice nazionale deve valutarne natura, origine e controllabilità. Diversamente, il semplice richiamo a una decisione di gestione del traffico finirebbe per ampliare indebitamente l’esenzione dalla compensazione (punti 36-42 e 51-54).

Nel caso concreto, la decisione era stata adottata a causa di condizioni meteorologiche avverse che avevano determinato restrizioni dello spazio aereo. Il considerando 14 menziona le condizioni meteorologiche incompatibili con l’effettuazione del volo, ma non le qualifica automaticamente come circostanze eccezionali: occorre una valutazione caso per caso. Se la gravità delle condizioni impedisce di effettuare il volo in sicurezza e secondo la programmazione iniziale, esse non sono inerenti al normale esercizio dell’attività; essendo fenomeni naturali aleatori, sfuggono inoltre al controllo effettivo del vettore. Spetta comunque al giudice del rinvio verificare tali presupposti nel caso concreto (punti 55-61).

Evento che non causa autonomamente tre ore di ritardo

La Corte ha precisato che un evento può essere eccezionale anche se, considerato isolatamente, non produce un ritardo di almeno tre ore. Quando il ritardo complessivo deriva sia da una circostanza eccezionale sia da un’altra circostanza non eccezionale, la parte del ritardo imputabile alla prima va sottratta dal tempo totale di ritardo all’arrivo per determinare se sia dovuta la compensazione. La regola si fonda sulla sentenza Pešková e Peška (4 maggio 2017, C‑315/15, punto 54) ed è stata applicata alle circostanze del procedimento principale, nel quale concorrevano il ritardo causato dalle condizioni meteorologiche e il guasto tecnico (punti 63-66).

Evento relativo a un volo precedente

La risposta del Tribunale alla terza e alla quarta questione non era oggetto del riesame. La Corte l’ha pertanto riprodotta: ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, il vettore può invocare una circostanza eccezionale che abbia inciso su un volo precedente operato dallo stesso vettore con il medesimo aeromobile, purché sussista un nesso causale diretto tra l’evento e il ritardo o la cancellazione del volo successivo. La verifica spetta al giudice nazionale e deve considerare, in particolare, le modalità di gestione dell’aeromobile. Sono richiamate le sentenze Transportes Aéreos Portugueses (11 giugno 2020, C‑74/19, punto 55) e Austrian Airlines (22 aprile 2021, C‑826/19, punto 57); il considerando 15 riferisce la decisione di gestione del traffico a un particolare aeromobile in un particolare giorno.

Esito del riesame e statuizioni finali

La Corte ha dichiarato che la sentenza del Tribunale pregiudicava l’unità e la coerenza del diritto dell’Unione perché aveva interpretato in modo eccessivamente ampio la nozione di circostanze eccezionali, alterando l’equilibrio tra diritti dei passeggeri e obblighi dei vettori (punti 43-47). Ha annullato la sentenza del Tribunale limitatamente alle risposte alla prima e alla seconda questione e le ha sostituite con le proprie: la decisione di gestione del traffico non è eccezionale di per sé e deve essere valutata in base alla sua causa; un evento può essere eccezionale anche senza determinare autonomamente tre ore di ritardo, con conseguente deduzione del ritardo a esso imputabile se concorrono cause non eccezionali.

La risposta alle questioni terza e quarta è stata mantenuta nei termini sopra indicati. Le spese del procedimento principale spettano alla decisione del giudice nazionale; le spese sostenute dagli altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non sono rifondibili.

Come è indicizzato

Materietrasporto aereodiritti dei passeggeri aereicompensazione per ritardo prolungatocircostanze eccezionaliriesame delle decisioni del Tribunale

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