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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-9/26

Judgment of the General Court (Seventh Chamber) of 7 October 2026. — Milestone Sportswear Handels GmbH v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Invalidity proceedings – EU figurative mark MID season For When It’s Not Quite Cold Not Quite Warm – Absolute grounds for refusal – Descriptive character – Lack of distinctiveness – Article 7(1)(b) and (c) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-9/26

Giurisprudenza europea62026TJ0009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha annullato la decisione della commissione di ricorso che aveva respinto la domanda di nullità del marchio «MID season For When It’s Not Quite Cold Not Quite Warm». Le prove dimostravano che «mid season» è usato nel settore della moda per indicare capi e accessori adatti alle stagioni intermedie, significato rafforzato dallo slogan relativo a temperature né fredde né calde; l’errata interpretazione del segno ha viziato sia l’esame della descrittività sia quello della distintività. EUIPO e John Peter Srl sono stati condannati a sostenere le proprie spese e ciascuno la metà di quelle della ricorrente.

Marchio UE «MID season For When It’s Not Quite Cold Not Quite Warm»: annullamento del rigetto della domanda di nullità per erronea valutazione del carattere descrittivo e distintivo.

La questione giuridica

Se il marchio figurativo «MID season For When It’s Not Quite Cold Not Quite Warm» fosse descrittivo, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001, dei prodotti delle classi 18 e 25 e dei servizi della classe 35, e se fosse privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento. In via preliminare, il Tribunale doveva stabilire se avesse giurisdizione a dichiarare direttamente nullo il marchio.

Principio di diritto

Un segno ricade nell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001 quando almeno uno dei suoi significati possibili designa una caratteristica dei prodotti o servizi e sussiste un collegamento sufficientemente diretto e concreto, percepibile immediatamente dal pubblico pertinente. Nel caso di specie, le prove prodotte dimostravano che «mid season» poteva riferirsi alle stagioni intermedie, come primavera e autunno, e lo slogan «For When It’s Not Quite Cold Not Quite Warm» rendeva immediatamente comprensibile il riferimento a temperature temperate; il Tribunale ha quindi ritenuto erronea la valutazione della commissione di ricorso sia ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), sia ai sensi della lettera b), poiché la conclusione sulla distintività si fondava sulla stessa interpretazione errata del segno. Il Tribunale ha annullato la decisione impugnata, ma ha respinto per difetto di giurisdizione la domanda diretta a dichiarare nullo il marchio.

Norme richiamate

  • Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 134, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura del Tribunale

Marchio «MID season For When It’s Not Quite Cold Not Quite Warm»: descrittività e carattere distintivo

Il Tribunale dell’Unione europea, Settima Sezione, ha deciso il ricorso proposto da Milestone Sportswear Handels GmbH contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 novembre 2025, relativa alla domanda di dichiarazione di nullità del marchio UE figurativo di titolarità di John Peter Srl. La controversia riguarda i motivi assoluti di nullità previsti dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento 2017/1001.

Fatti e procedimento amministrativo

Il marchio era stato richiesto il 2 dicembre 2022. Il 18 dicembre 2023 Milestone Sportswear ne aveva domandato la dichiarazione di nullità, ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento 2017/1001.

La domanda riguardava prodotti della classe 18, tra cui borse, portafogli e articoli in pelle; prodotti della classe 25, tra cui abbigliamento, calzature e accessori; e servizi della classe 35, in particolare servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso di abbigliamento e di numerosi articoli in pelle. Il 31 gennaio 2025 la Divisione di annullamento aveva respinto la domanda. Milestone Sportswear aveva impugnato tale decisione il 6 febbraio 2025, ma la commissione di ricorso aveva respinto il ricorso il 12 novembre 2025, ritenendo che il marchio non avesse un significato descrittivo immediatamente percepibile e possedesse sufficiente carattere distintivo.

Domande e motivi di ricorso

La ricorrente ha chiesto l’annullamento della decisione della commissione di ricorso, la dichiarazione giudiziale di nullità del marchio per tutti i prodotti e servizi controversi e la condanna dell’EUIPO alle spese. Ha articolato due motivi:

  • violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), sostenendo che «mid season», considerato insieme a «For When It’s Not Quite Cold Not Quite Warm», sarebbe stato inteso dal pubblico pertinente come riferimento ai prodotti destinati alle stagioni intermedie, tra estate e inverno;
  • violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), sostenendo che il segno sarebbe stato percepito come un generico messaggio promozionale, non come indicazione dell’origine commerciale.

EUIPO e John Peter Srl hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Giurisdizione del Tribunale sulla domanda di nullità

Il Tribunale ha chiarito che, nell’esercizio del controllo di legittimità ai sensi dell’articolo 263 TFUE, non è competente a pronunciare dichiarazioni di carattere dichiarativo. Ha pertanto respinto per difetto di giurisdizione la domanda con cui la ricorrente chiedeva al Tribunale di dichiarare direttamente nullo il marchio. Tale statuizione non ha impedito l’esame della domanda di annullamento della decisione della commissione di ricorso.

Criteri applicabili alla descrittività

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001, sono esclusi dalla registrazione i segni che possono servire, nel commercio, a designare caratteristiche dei prodotti o servizi. In base al paragrafo 2, il motivo opera anche quando sussiste soltanto in una parte dell’Unione.

Un segno è descrittivo quando, dal punto di vista del pubblico pertinente, presenta con i prodotti o servizi un collegamento sufficientemente diretto e concreto, tale da consentire al pubblico di percepire immediatamente, senza ulteriori riflessioni, una descrizione dei prodotti o di una loro caratteristica (punti 15-18). È sufficiente che almeno uno dei significati possibili del segno designi una caratteristica dei prodotti o servizi interessati (punto 19). La norma tutela l’interesse pubblico a mantenere liberamente utilizzabili da tutti gli operatori le indicazioni descrittive.

Il pubblico pertinente individuato dalla commissione di ricorso era il pubblico generale anglofono e il pubblico professionale operante nei servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso relativi ai prodotti delle classi 18 e 25. Il livello di attenzione del pubblico generale era almeno medio, mentre quello del pubblico specializzato era elevato. La ricorrente non ha contestato tale individuazione (punti 21-22).

Significato del segno e valutazione delle prove

La commissione di ricorso aveva ritenuto che «mid season» non avesse un significato specifico nel settore dell’abbigliamento e fosse inteso letteralmente come «metà della primavera, dell’estate, dell’autunno e dell’inverno». Aveva inoltre considerato che, anche associato allo slogan, il segno fosse al massimo allusivo rispetto ai prodotti della classe 25, ma non descrittivo (punti 23-24).

Il Tribunale ha esaminato le prove che la ricorrente aveva prodotto dinanzi all’EUIPO. Gli estratti di siti web mostravano che nel settore della moda l’espressione «mid season» è comunemente utilizzata per evocare abbigliamento e accessori adatti a condizioni meteorologiche variabili, tipiche delle stagioni di transizione, tra cui primavera e autunno. Ulteriori estratti di dizionari riferivano l’espressione, comprese le varianti «mid-season» e «midseason», a un periodo temperato tra le temperature estreme dell’inverno e dell’estate (punti 29-30).

Alla luce di tale documentazione, la commissione non poteva ignorare che almeno uno dei significati possibili di «mid season» rinviava alle stagioni intermedie e a condizioni climatiche non eccessivamente calde né fredde (punto 31). Lo slogan «For When It’s Not Quite Cold Not Quite Warm» rafforzava tale interpretazione: il pubblico anglofono avrebbe immediatamente compreso il riferimento a temperature che non sono né molto basse né molto alte (punto 32). La valutazione della commissione sul significato del marchio era quindi viziata da errore (punto 33).

Collegamento con i prodotti e servizi e accoglimento del primo motivo

Per applicare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), occorre verificare se, dal punto di vista del pubblico pertinente, esista un nesso sufficientemente diretto e specifico tra il significato del segno e i prodotti o servizi. L’errore nell’individuazione del significato del marchio aveva necessariamente viziato anche l’analisi di tale nesso (punto 34).

Il Tribunale ha pertanto concluso che la commissione di ricorso aveva violato l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), quando aveva affermato che il segno non veicolava alcun significato concreto descrittivo delle caratteristiche dei prodotti e servizi controversi. Il primo motivo è stato accolto (punti 35-36).

Carattere distintivo e accoglimento del secondo motivo

L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), esclude i marchi privi di carattere distintivo. Un segno è distintivo se consente di identificare i prodotti come provenienti da una determinata impresa e di distinguerli da quelli di altre imprese. I segni descrittivi ai sensi della lettera c) sono anche privi di carattere distintivo, sebbene l’assenza di distintività possa derivare anche da ragioni diverse dalla descrittività (punti 39-41).

La commissione di ricorso aveva riconosciuto la distintività sulla premessa che il segno non fosse descrittivo perché privo di un significato chiaro riferibile ai prodotti e servizi. Poiché tale premessa dipendeva dall’erronea interpretazione di «mid season» e dello slogan, anche la conclusione sulla distintività risultava viziata (punti 42-45). Il Tribunale ha quindi accolto anche il secondo motivo, rilevando la violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b).

Esito e spese

Il Tribunale ha annullato la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 novembre 2025, causa R 239/2025-2. Non ha dichiarato direttamente nullo il marchio, per difetto di giurisdizione a pronunciarsi in tal senso; ha inoltre ritenuto non necessario decidere sull’ammissibilità dei documenti prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale.

Poiché EUIPO e John Peter Srl sono risultati soccombenti, il Tribunale ha disposto che ciascuno sostenga le proprie spese e paghi la metà delle spese sostenute da Milestone Sportswear, ai sensi dell’articolo 134, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura del Tribunale.

Come è indicizzato

Materiemarchio dell’Unione europeamotivi assoluti di rifiutocarattere descrittivocarattere distintivoprocedimento di annullamento del marchio

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