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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-86/26

Judgment of the General Court (Ninth Chamber) of 7 October 2026. — Abacco’s GmbH v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – International registration designating the European Union – Figurative mark ABACCO’S STEAKHOUSE – Earlier national word mark ABAC – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-86/26

Giurisprudenza europea62026TJ0086

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Abacco’s GmbH contro la decisione EUIPO che aveva confermato l’opposizione alla registrazione di ABACCO’S STEAKHOUSE per servizi della classe 43, sulla base del marchio spagnolo ABAC. Ha ritenuto corretta la valutazione di rischio di confusione, considerando i servizi identici, la somiglianza visiva media e quella fonetica almeno superiore alla media, nonché la distintività accresciuta del marchio anteriore; la differenza concettuale dovuta al termine descrittivo “steakhouse” non è stata sufficiente a neutralizzare tali elementi. La domanda di ordinare la registrazione è stata respinta per difetto di competenza e ciascuna parte è stata condannata a sostenere le proprie spese.

Rischio di confusione tra il marchio ABACCO’S STEAKHOUSE e il marchio anteriore spagnolo ABAC per servizi identici di ristorazione e alloggio temporaneo.

La questione giuridica

Se la commissione di ricorso abbia violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 ritenendo sussistente un rischio di confusione tra i segni ABAC e ABACCO’S STEAKHOUSE, tenuto conto della loro somiglianza visiva, fonetica e concettuale, dell’identità dei servizi e della distintività acquisita dal marchio anteriore. Era inoltre richiesto al Tribunale di ordinare la registrazione del marchio richiesto.

Principio di diritto

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, può sussistere rischio di confusione quando, per il pubblico pertinente e sulla base di una valutazione globale e interdipendente, servizi identici sono contraddistinti da segni visivamente mediamente e foneticamente più che mediamente simili, anche se concettualmente diversi, soprattutto quando il marchio anteriore ha acquisito una distintività accresciuta e gli elementi aggiuntivi del marchio richiesto sono descrittivi o privi di distintività. Il Tribunale, nell’ambito del controllo di legittimità, non può ordinare direttamente la registrazione del marchio.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Rischio di confusione tra ABAC e ABACCO’S STEAKHOUSE

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 7 ottobre 2026, causa T‑86/26, riguarda il ricorso di Abacco’s GmbH contro la decisione della Quarta Commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato il rigetto della registrazione del marchio figurativo ABACCO’S STEAKHOUSE per servizi della classe 43, a seguito dell’opposizione fondata sul marchio spagnolo anteriore ABAC.

Fatti e procedimento amministrativo

Il 23 gennaio 2023 la dante causa di Abacco’s GmbH ottenne la registrazione internazionale n. 1368638, designante l’Unione europea, per il marchio figurativo ABACCO’S STEAKHOUSE. La designazione fu notificata all’EUIPO il 9 febbraio 2023. I servizi richiesti, in classe 43, erano «servizi per la fornitura di cibi e bevande; alloggi temporanei».

Il 13 giugno 2023 Restaurant Abac, SL presentò opposizione sulla base, tra l’altro, del marchio denominativo spagnolo ABAC, depositato il 3 maggio 2004 e registrato il 25 aprile 2005 con il n. 2594547 per servizi, tra cui quelli della classe 43, descritti come «servizi per la fornitura di cibi e bevande e alloggi temporanei». L’opponente invocò gli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001, rivendicando inoltre una distintività accresciuta e una reputazione. Dopo la richiesta della richiedente, l’opponente produsse prova dell’uso effettivo del marchio anteriore.

Il 28 marzo 2025 la Divisione di opposizione accolse l’opposizione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b). Il 10 dicembre 2025 la Quarta Commissione di ricorso, nel caso R 926/2025-4, respinse il ricorso amministrativo. Abacco’s GmbH chiese al Tribunale l’annullamento di tale decisione, la registrazione del marchio e la condanna dell’EUIPO alle spese.

Domanda di registrazione rivolta al Tribunale

La domanda con cui la ricorrente chiedeva al Tribunale di ordinare la registrazione è stata respinta per difetto di competenza. Nell’ambito del controllo di legittimità previsto dall’articolo 263 TFUE, il Tribunale non può impartire ordini alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione. Né può accogliere la domanda come richiesta di modifica della decisione ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001: gli organi competenti dell’EUIPO non adottano una decisione formale di registrazione suscettibile di ricorso e la Commissione di ricorso non è competente a pronunciarsi su una richiesta di registrazione. Il capo della domanda è stato quindi respinto per difetto di competenza (punti 14-18).

Criteri applicabili e valutazioni non contestate

L’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 impedisce la registrazione, su opposizione del titolare di un marchio anteriore, quando l’identità o somiglianza dei segni e l’identità o somiglianza dei prodotti o servizi determinano un rischio che il pubblico pertinente ritenga che essi provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Il rischio di associazione rientra nel rischio di confusione. Le condizioni della somiglianza dei segni e dell’identità o somiglianza dei servizi sono cumulative e la valutazione deve essere globale, considerando tutti i fattori pertinenti e la loro interdipendenza (punti 20-22 e 69).

Il pubblico pertinente era il pubblico generale in Spagna, con un livello medio di attenzione, poiché il marchio anteriore è spagnolo. I servizi erano identici: i servizi di ristorazione e alberghieri per i quali era stato dimostrato l’uso effettivo del marchio anteriore erano ricompresi nella descrizione dei servizi richiesti. La ricorrente non contestò queste valutazioni, che il Tribunale ha confermato (punti 24-27).

Elementi distintivi e dominanti del marchio richiesto

Il segno anteriore è costituito dalla parola ABAC. Il marchio richiesto comprende l’elemento denominativo ABACCO’S, in caratteri maiuscoli standard, separato da una linea orizzontale dall’elemento STEAKHOUSE, rappresentato in caratteri simili ma leggermente più piccoli.

La Commissione di ricorso aveva considerato ABACCO’S un’espressione priva di significato, nella forma possessiva inglese, e dotata di distintività media. STEAKHOUSE, invece, sarebbe stato inteso dal pubblico spagnolo, nel contesto dei servizi, come descrittivo del tipo di locale; la linea non aveva distintività. Di conseguenza, ABACCO’S costituiva l’elemento più distintivo e dominante. Il Tribunale ha confermato tale analisi: la ricorrente non ha dimostrato che fosse errato attribuire agli elementi descrittivi o privi di distintività un peso minore, né che il confronto fosse stato indebitamente limitato a una parte del marchio (punti 29-34).

Confronto visivo

La Commissione di ricorso aveva rilevato una somiglianza visiva media: ABAC è riprodotto all’inizio dell’elemento dominante ABACCO’S; i segni differiscono per la parte finale “co’s”, per STEAKHOUSE e per la componente figurativa del marchio richiesto, elementi cui è stato attribuito un peso minore. Il Tribunale ha giudicato corretta tale valutazione, osservando che il confronto aveva considerato l’impressione complessiva e il diverso peso distintivo delle componenti (punti 39-43).

La giurisprudenza sui segni brevi non modificava la conclusione: pur potendo differenze limitate incidere maggiormente sull’impressione complessiva di segni corti, ABACCO’S non è un segno breve, nemmeno considerando soltanto il suo elemento più distintivo e dominante. Le linee guida dell’EUIPO non sono atti giuridici vincolanti. Inoltre, la diversa rappresentazione grafica allegata dalla ricorrente, inclusa la presunta presenza di una “a” minuscola nel marchio anteriore, era irrilevante: il marchio ABAC è denominativo e la sua protezione riguarda la parola, non specifiche caratteristiche grafiche o stilistiche (punti 44-47).

Confronto fonetico e concettuale

La Commissione di ricorso aveva ravvisato una somiglianza fonetica almeno superiore alla media. Le pronunce coincidono per la sequenza iniziale ABAC; la doppia “c” di ABACCO’S è pronunciata come la “c” del marchio anteriore, mentre la differenza principale nell’elemento dominante è la parte finale “o’s”. Il Tribunale ha rilevato che l’analisi aveva considerato la diversa lunghezza e il diverso numero di sillabe. Ha inoltre confermato che STEAKHOUSE, privo di distintività, probabilmente non sarà pronunciato: i consumatori tendono ad abbreviare i segni lunghi e a omettere gli elementi non distintivi. Non è stata accolta la tesi secondo cui le sillabe aggiuntive e il ritmo avrebbero escluso una somiglianza fonetica elevata (punti 48-56).

Quanto al profilo concettuale, solo il marchio richiesto contiene un elemento dotato di significato per il pubblico, STEAKHOUSE, mentre ABAC e ABACCO’S non hanno un significato individuato nella decisione. I segni sono quindi concettualmente diversi. Tuttavia, una differenza concettuale dovuta a un elemento privo di distintività attira in misura limitata l’attenzione del pubblico e non neutralizza, nel caso concreto, le somiglianze visiva e fonetica. Il Tribunale ha inoltre precisato che la Commissione di ricorso non aveva attribuito ad ABAC un ruolo distintivo autonomo all’interno del marchio richiesto: aveva qualificato ABACCO’S come un’unica espressione priva di significato (punti 57-63).

Distintività del marchio anteriore e valutazione globale

ABAC era privo di significato in relazione ai servizi e presentava una distintività intrinseca media. La Commissione di ricorso aveva inoltre confermato che l’uso esteso sul mercato aveva conferito al marchio una distintività accresciuta per i servizi di ristorazione e alberghieri. Il Tribunale ha considerato corrette tali conclusioni, non seriamente contestate dalla ricorrente (punti 67-68).

La Commissione di ricorso aveva concluso per il rischio di confusione valorizzando congiuntamente l’identità dei servizi, il livello medio di attenzione del pubblico, la somiglianza visiva media, la somiglianza fonetica almeno superiore alla media e la distintività accresciuta del marchio anteriore. Il termine descrittivo STEAKHOUSE avrebbe ricevuto un’attenzione limitata. Il Tribunale ha confermato che tale valutazione rispettava il principio di interdipendenza e non attribuiva alla distintività accresciuta un effetto autonomo o sufficiente a compensare una mancanza di somiglianza: la conclusione si fondava sull’insieme dei criteri e i segni presentavano, in concreto, un grado significativo di somiglianza fonetica e una somiglianza visiva media (punti 74-83).

Non sono state ritenute decisive le asserite differenze di clientela e di messaggio commerciale tra i locali. Le strategie di marketing possono variare nel tempo in base alle scelte dei titolari e non possono condizionare la valutazione oggettiva del rischio di confusione. È stata respinta anche l’affermazione della ricorrente secondo cui non avrebbe avuto interesse a richiamare il marchio anteriore: le intenzioni commerciali del richiedente non determinano l’esito dell’analisi e la buona fede del richiedente è presunta salvo prova contraria (punti 78-80).

Esito e spese

Il Tribunale ha respinto l’unico motivo di ricorso, relativo alla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, e quindi l’azione nella sua interezza. Non essendosi tenuta un’udienza e avendo l’EUIPO chiesto la condanna alle spese soltanto nell’eventualità che l’udienza fosse convocata, il Tribunale ha disposto che ciascuna parte sopporti le proprie spese, ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura (punti 84-86 e dispositivo).

Principi affermati

La valutazione del rischio di confusione deve riguardare l’impressione complessiva dei segni, attribuendo peso alle componenti distintive e dominanti; elementi descrittivi o privi di distintività possono avere un’incidenza ridotta, anche nel confronto concettuale e fonetico. L’identità dei servizi, la somiglianza visiva e fonetica dei segni e la distintività accresciuta del marchio anteriore possono, considerati globalmente, fondare il rischio di confusione anche quando i segni sono concettualmente diversi per la presenza di un elemento descrittivo. Il Tribunale non può ordinare direttamente all’EUIPO di registrare un marchio.

Come è indicizzato

Materiemarchio dell’Unione europeaopposizione alla registrazionerischio di confusionesomiglianza tra marchicompetenza del Tribunale

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