Corte di giustizia, Ordinanza C-122/26
Order of the Court of 6 October 2026. — DT v Eulex Kosovo. — Appeal – Arbitration clause – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request demonstrating that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Appeal allowed to proceed in part. — Case C-122/26 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ammesso parzialmente a procedere l’impugnazione di DT contro la sentenza del Tribunale relativa alla cessazione del suo contratto con Eulex Kosovo. L’esame proseguirà sui motivi concernenti giurisdizione e tutela giurisdizionale per la soppressione del posto, dovere di sollecitudine e parità di trattamento del personale delle missioni PESC; è stata esclusa la censura sul legittimo affidamento per insufficiente dimostrazione della sua rilevanza per il diritto UE. Le spese sono riservate.
Ammissibilità parziale a procedere di un’impugnazione relativa alla soppressione di un posto e alla cessazione del rapporto di lavoro presso una missione PSDC
La questione giuridica
Se l’impugnazione sollevi questioni significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione quanto: (i) alla giurisdizione del giudice UE sulle decisioni di riorganizzazione e soppressione di posti nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e alla possibilità di contestarle incidentalmente nell’azione contro la cessazione del contratto; (ii) alla portata del dovere di sollecitudine e all’eventuale obbligo di riassegnazione del personale delle missioni PESC; (iii) all’uguaglianza di trattamento e alla tutela giurisdizionale effettiva di tale personale. La Corte doveva inoltre valutare se la censura sulla tutela del legittimo affidamento soddisfacesse i requisiti per l’ammissione dell’impugnazione.
Principio di diritto
Nel regime di ammissione preventiva previsto dall’articolo 58a dello Statuto, l’appellante deve identificare con precisione gli errori di diritto e dimostrare, mediante elementi concreti e specifici, perché le questioni sollevate trascendano la controversia e siano significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto UE. La Corte ha ammesso l’impugnazione limitatamente alle censure sulla giurisdizione del giudice UE rispetto alla soppressione di posti nell’ambito della PESC, sulla possibilità di contestare tale soppressione incidentalmente, sul dovere di sollecitudine e sull’uguaglianza di trattamento e tutela giurisdizionale del personale delle missioni PESC; non l’ha ammessa per la censura relativa al legittimo affidamento, poiché l’appellante non ha spiegato specificamente la rilevanza sistemica della questione. La decisione riguarda soltanto il filtro di ammissione e non anticipa l’esito nel merito dei motivi ammessi.
Norme richiamate
- Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articoli 170a, 170b, 171-190a e 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articoli 272, 263 e 268 TFUE
- Articoli 20, 21 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 19 TUE
- Articolo 270 TFUE
Ammissione parziale dell’impugnazione sulle garanzie del personale delle missioni PESC
La Corte di giustizia, nella formazione incaricata di determinare se le impugnazioni possano procedere, ha esaminato la richiesta presentata da DT ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto. L’ordinanza decide esclusivamente quali parti dell’impugnazione possano proseguire: non risolve nel merito le censure contro la sentenza del Tribunale.
Fatti e procedimento principale
Con sentenza del 21 gennaio 2026, DT/Eulex Kosovo, T‑218/24, il Tribunale aveva respinto l’azione di DT relativa alle lettere del 13 novembre 2023 e del 20 febbraio 2024. Con la prima Eulex Kosovo aveva cessato il suo contratto di lavoro; con la seconda aveva respinto il ricorso interno contro la cessazione.
In via principale, DT aveva chiesto, sulla base dell’articolo 272 TFUE, che fosse dichiarata l’illegittimità delle lettere e che gli fosse riconosciuto un risarcimento per i danni asseritamente derivati da esse e da altri atti. In subordine, aveva chiesto l’annullamento delle lettere ai sensi dell’articolo 263 TFUE e il risarcimento ai sensi dell’articolo 268 TFUE. La controversia si collegava alla soppressione del posto occupato da DT, prevista dal piano di schieramento riveduto della missione Eulex Kosovo.
Motivi d’impugnazione e questioni prospettate
DT ha articolato tre motivi, alcuni suddivisi in parti:
- Il primo motivo contestava che il Tribunale si fosse dichiarato privo di giurisdizione sulla decisione di sopprimere il posto, qualificandola come scelta strategica rientrante nella PESC. Contestava inoltre che le censure contro tale soppressione fossero inammissibili perché non proposte con un’azione separata, anziché essere esaminate incidentalmente nell’azione contro la cessazione del contratto. DT invocava, tra l’altro, gli articoli 47 della Carta e 19 TUE e la giurisprudenza sulla delimitazione della giurisdizione UE in materia PESC.
- La prima parte del secondo motivo denunciava la violazione del dovere di sollecitudine: secondo DT, il Tribunale avrebbe considerato soltanto l’interesse del servizio e avrebbe escluso un obbligo di riassegnazione in ragione della natura temporanea della missione e delle condizioni d’impiego. Erano richiamate, fra le altre, le sentenze EMA/BU, T‑444/13 P, e HF/Parlamento, T‑584/16, nonché H e a./Consiglio e a., C‑455/14 P.
- La seconda parte del secondo motivo riguardava la tutela del legittimo affidamento. DT sosteneva che la presenza nel contratto di una clausola di cessazione non impedisse alle assicurazioni ricevute di generare un affidamento legittimo, richiamando la sentenza FN e a./CEPOL, F‑41/15 DISS II.
- Il terzo motivo denunciava la violazione degli articoli 20, 21 e 47 della Carta: DT sosteneva che il personale delle missioni PESC non dovesse essere sottoposto a una tutela meno favorevole di quella accordata ai funzionari e agli altri agenti dell’Unione. Richiamava la sentenza Montanari/EUCAP Sahel Niger, T‑371/22, sul ricorso per analogia alle disposizioni dello Statuto e alla giurisprudenza del pubblico impiego UE in situazioni comparabili.
Criteri per l’ammissione dell’impugnazione
In base all’articolo 58a dello Statuto, le impugnazioni contro decisioni del Tribunale relative all’esecuzione di contratti contenenti una clausola compromissoria ai sensi dell’articolo 272 TFUE non procedono senza previa autorizzazione della Corte. L’impugnazione può essere ammessa, in tutto o in parte, se solleva una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
Ai sensi degli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, l’istanza deve esporre con chiarezza e precisione ciascun motivo e la questione di diritto che ne deriva, indicare l’errore imputato al Tribunale e la sua possibile incidenza sull’esito, nonché spiegare concretamente perché la questione abbia rilevanza sistemica. Non bastano argomentazioni generali: l’appellante deve dimostrare con elementi specifici che la questione va oltre la controversia individuale. La Corte ha richiamato, in particolare, l’ordinanza SC/Eulex Kosovo, C‑881/24 P, punti 14-18.
Valutazione della Corte
La Corte ha ritenuto soddisfatti i requisiti per il primo motivo. La questione relativa alla giurisdizione del giudice UE sulle decisioni di riorganizzazione e soppressione di posti adottate nell’ambito della PESC può riguardare il personale di più missioni PESC e di agenzie dell’Unione operanti in tale ambito. Ha ritenuto significativa anche la questione se la soppressione debba essere impugnata separatamente o possa essere contestata incidentalmente nell’azione contro la cessazione del contratto: secondo l’argomento dell’appellante, un errore su questo punto avrebbe potuto incidere sull’ammissibilità delle sue censure.
È stata ammessa anche la prima parte del secondo motivo. La Corte ha considerato specificamente illustrata la rilevanza della questione sulla portata del dovere di sollecitudine e sull’eventuale obbligo di riassegnazione, poiché la risposta potrebbe incidere sulle garanzie del personale delle missioni PESC o delle agenzie attive in quel settore.
La Corte ha ammesso inoltre il terzo motivo. DT aveva spiegato perché la questione della parità di trattamento e della tutela giurisdizionale del personale delle missioni PESC, anche alla luce del ricorso per analogia a norme e principi del pubblico impiego dell’Unione, trascendesse il caso individuale e richiedesse un chiarimento per la coerenza della giurisprudenza.
Diversamente, la seconda parte del secondo motivo non è stata ammessa. Quanto al legittimo affidamento, DT si era limitato a indicare l’errore asseritamente commesso dal Tribunale e a formulare argomenti generali, senza spiegare in modo specifico perché la questione, se l’errore fosse confermato, sarebbe significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto UE.
Dispositivo ed effetti processuali
L’impugnazione è ammessa a procedere limitatamente al primo motivo, alla prima parte del secondo motivo e al terzo motivo; la risposta dovrà riguardare esclusivamente tali censure. L’impugnazione non è ammessa per la parte restante, compresa la censura sul legittimo affidamento. Ai sensi degli articoli 170b, paragrafo 4, e 137 del regolamento di procedura, la decisione sulle spese è riservata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 7 ott 2026Tribunale, Sentenza T-86/26
- Sentenza · 7 ott 2026Tribunale, Sentenza T-9/26
- Sentenza · 8 ott 2026Corte di giustizia, Sentenza C-108/26
- Sentenza · 8 ott 2026Corte di giustizia, Ordinanza C-676/26
- Sentenza · 1 ott 2026Corte di giustizia, Ordinanza C-438/26
- Sentenza · 1 ott 2026Corte di giustizia, Ordinanza C-464/26
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →