Cassazione Civile, Sentenza n. 32833/2025 del 16/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era stato licenziato per giusta causa con l'accusa di aver simulato un infortunio sul lavoro (presunta lombalgia acuta da sforzo dopo aver sollevato una minore), sulla base delle dichiarazioni di due testimoni e di contestazioni formulate dall'amministrazione; Tribunale e Corte d'Appello avevano confermato il licenziamento ritenendo falsa la dichiarazione sia al Pronto Soccorso sia all'INAIL. Il ricorrente era stato poi assolto con sentenza penale irrevocabile nel 2024 "perché il fatto non sussiste"; sulla base di tale giudicato penale il lavoratore propose ricorso in Cassazione deducendo la contrasto della sentenza di merito con il giudicato penale assolutorio.
La decisione
Prima dell'udienza di Cassazione le parti hanno sottoscritto un verbale di conciliazione (19 marzo 2025) con clausole in cui il ricorrente ha rinunciato al ricorso pendente in Cassazione e l'ASST ha rinunciato al controricorso; le rinunce sono state depositate e formalmente accettate. La Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio di Cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c. (a seguito della rinuncia rituale ai sensi dell'art. 390 c.p.c.), senza decidere sulle questioni di merito e senza pronuncia sulle spese di giudizio ai sensi dell'art. 391, quarto comma. È stata inoltre richiamata l'esenzione dall'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Norme richiamate
Codice di procedura civile - art. 390
art. 390 cod. proc. civ., secondo comma
La rinuncia al ricorso, se formulata prima dell'udienza e accettata dalla controparte, è rituale e produce l'effetto estintivo del giudizio; la Corte ha ritenuto la rinuncia regolare e tempestiva.
Codice di procedura civile - art. 391
art. 391 cod. proc. civ., quarto comma
L'effetto della rinuncia è l'estinzione del processo; la norma disciplina altresì gli effetti sulla liquidazione delle spese che, nella specie, la Corte ha ritenuto di non provvedere.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 13 comma 1-quater
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di estinzione del giudizio per rinuncia non si applica l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte ha richiamato tale esenzione.
Massime di principio
- La conciliazione sindacale o transazione che comprenda la rinuncia ai mezzi di impugnazione comporta normalmente l'estinzione del giudizio: chi accetta la rinuncia perde la possibilità di ottenere una decisione di merito.
- La rinuncia al ricorso deve essere rituale (formulata prima dell'udienza e accettata dalla controparte) ai sensi dell'art. 390 c.p.c.; se tali requisiti sussistono, l'estinzione del giudizio è dichiarata ex art. 391 c.p.c.
- Un'assoluzione penale definitiva per "perché il fatto non sussiste" costituisce un elemento probatorio rilevante e può costituire base per impugnazioni civili o disciplinari, ma se il lavoratore concorda una rinuncia/accordo transattivo rinuncia a far valere tale giudicato in Cassazione.
- L'estinzione per rinuncia non comporta una pronuncia sul merito: né conferma né riforma la decisione impugnata; le conseguenze sostanziali (riassunzione, risarcimento) restano definite solo se previste dall'accordo tra le parti.
- In sede di transazione è importante disciplinare espressamente le questioni economiche e le spese processuali; la rinuncia può prevedere compensazione integrale delle spese, evitando successive richieste.
- Se si desidera sfruttare l'esito favorevole di un giudicato penale per ottenere tutela reintegratoria o risarcitoria, è consigliabile non rinunciare preventivamente ai mezzi di impugnazione e valutare l'azione civile/datore di lavoro con attenzione prima di sottoscrivere qualsiasi accordo.
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