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Sentenza

Sentenza del 24/11/2016 n. 24012 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che aveva accolto l'appello dell'Ufficio e ritenuto legittimo l'accertamento per IVA, IRAP e IRES relativo al 2004. Ha contestato, tra l'altro, la motivazione dell'avviso, il ricorso all'accertamento induttivo, l'asserita violazione del contraddittorio endoprocedimentale, la valutazione delle fatture passive e la ripartizione dell'onere della prova. Tuttavia, le censure erano rivolte direttamente all'atto impositivo e all'operato dell'Amministrazione, senza individuare specifici vizi della decisione della CTR.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che il giudizio di legittimità non consente di rivalutare direttamente i fatti, le prove o l'atto impositivo, ma richiede contestazioni specifiche riferite alla sentenza impugnata e riconducibili ai motivi tassativamente previsti dalla legge. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.500 euro, oltre alle spese prenotate a debito. È rimasto quindi fermo l'accertamento tributario.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41

    Disciplina l'accertamento induttivo nei confronti del contribuente che abbia omesso la dichiarazione dei redditi; la CTR lo aveva ritenuto applicabile nel caso concreto.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 3

    Richiamato dalla contribuente in relazione ai requisiti delle presunzioni semplici, che devono essere gravi, precise e concordanti; la Corte di cassazione non ha esaminato nel merito la censura, ritenendola inammissibile.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42

    Invocato con riferimento all'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento; la doglianza non è stata scrutinata nel merito perché non formulata come specifica critica alla sentenza della CTR.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56

    Richiamato in tema di motivazione degli atti relativi all'IVA; anche questa censura è stata dichiarata inammissibile per l'errata impostazione del ricorso per cassazione.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 12, comma 7

    Richiamato dalla contribuente in relazione al contraddittorio endoprocedimentale e all'obbligo dell'Ufficio di considerare le osservazioni presentate; la Corte non ha deciso la questione nel merito.

  • Codice civile, art. 2697

    Stabilisce le regole generali sull'onere della prova; la società sosteneva che l'Amministrazione dovesse provare i maggiori ricavi e l'inesistenza delle operazioni, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Individua i motivi di ricorso per cassazione, tra cui la violazione di legge e i vizi della motivazione. La Corte ha rilevato che il ricorso non aveva collegato concretamente le doglianze a specifici vizi della sentenza impugnata.

  • Art. 65 dell'ordinamento giudiziario

    Individua la funzione della Corte di cassazione quale giudice di legittimità, competente a controllare la legalità e la coerenza logico-formale della decisione, non a riesaminare il merito della controversia.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente contestare nuovamente l'avviso di accertamento o proporre una diversa lettura delle prove: occorre indicare specifici errori di diritto o vizi della sentenza impugnata.
  • La Corte di cassazione non è un terzo grado di merito e, salvo i limitati casi previsti dalla legge, non può rivalutare fatture, documenti, presunzioni e attendibilità delle prove già esaminate dal giudice tributario.
  • Le censure devono essere specifiche, autosufficienti e collegate ai motivi tassativi di ricorso previsti dall'art. 360 c.p.c.; una critica generica all'operato dell'Amministrazione comporta l'inammissibilità.
  • Quando il contribuente omette la dichiarazione, l'Amministrazione può ricorrere all'accertamento induttivo, ma la legittimità concreta dell'accertamento deve essere contestata nei precedenti gradi di merito e, in cassazione, attraverso una critica puntuale alla motivazione della sentenza.
  • La dichiarazione di inammissibilità impedisce normalmente alla Corte di esaminare nel merito le questioni sostanziali, anche se astrattamente rilevanti, e può comportare la condanna del ricorrente alle spese.

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