Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-570/24

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 20 novembre 2025. — Transilvania Master Insolv IPURL contro Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Curtea de Apel Cluj. — Rinvio pregiudiziale – Accise – Direttiva 2008/118/CE – Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), i), e paragrafo 2 – Debitore dell’accisa – Quantitativo di alcole etilico mancante negli stock di una società – Amministratore delegato di una società colpevole di appropriazione indebita e di mancata registrazione contabile – Determinazione del debitore dell’accisa – Pluralità di debitori dell’accisa – Incidenza di una sentenza di un giudice penale pronunciata in materia civile che riconosce la responsabilità esclusiva dell’amministratore delegato. — Causa C-570/24

Giurisprudenza europea62024CJ0570

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta l’articolo 8 della direttiva 2008/118 nel senso che la società che gestisce prodotti soggetti ad accisa in sospensione risponde dell’accisa quando si verifica uno svincolo irregolare, anche se la sottrazione è stata realizzata da un amministratore nell’interesse proprio. Precisa inoltre che una sentenza penale definitiva, limitata al piano civile, non vincola il giudice tributario nella determinazione del debitore dell’accisa se ciò ostacola l’applicazione delle norme UE. La pronuncia conferma l’impostazione oggettiva della responsabilità del depositario e la possibilità di una pluralità di debitori solidali.

Debitore dell’accisa per mancanze di alcole etilico in regime di sospensione e irrilevanza di una sentenza penale civile ai fini della determinazione del debitore fiscale

La questione giuridica

Se, in caso di svincolo irregolare di alcole etilico in sospensione dall’accisa, una società che operava come depositario fiscale de facto ma ancora nell’ambito di un regime autorizzatorio sperimentale debba essere considerata debitrice dell’accisa; e se, ai fini della determinazione del debitore o dei debitori dell’accisa, il giudice nazionale sia vincolato da una sentenza penale definitiva che, sul piano civile, attribuisce in via esclusiva la responsabilità del danno al solo amministratore/dipendente della società.

Principio di diritto

Una persona giuridica che, pur operando in un regime autorizzatorio sperimentale, detiene e produce alcole etilico in sospensione dall’accisa in una situazione assimilabile a quella di un depositario autorizzato è debitrice dell’accisa dovuta per lo svincolo irregolare dei prodotti, anche se la sottrazione è stata materialmente commessa da un amministratore o dipendente. Inoltre, ai fini dell’articolo 8 della direttiva 2008/118, il giudice nazionale non è vincolato da una sentenza penale definitiva che, nel suo dispositivo civile, attribuisca esclusivamente a una persona fisica la responsabilità del danno al bilancio dello Stato, poiché tale decisione non impedisce di accertare, secondo il diritto dell’Unione, la responsabilità fiscale della società e l’eventuale pluralità di debitori in solido.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2008/118/CE
  • Articolo 4, punto 1, direttiva 2008/118/CE
  • Articolo 7, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), direttiva 2008/118/CE
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), e paragrafo 2, direttiva 2008/118/CE
  • Articolo 16, paragrafo 1, direttiva 2008/118/CE
  • Direttiva (UE) 2020/262
  • Legge rumena n. 571/2003, articoli 2066, 2067, 2069 e 20622
  • Legge rumena n. 207/2015, articolo 49, paragrafo 1, lettera c)

Debitore dell’accisa per mancanze di alcole etilico in regime di sospensione e irrilevanza di una sentenza penale civile ai fini della determinazione del debitore fiscale

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale della Curtea de Apel Cluj in una controversia tra l’amministratore giudiziario di Ecoserv SRL e le autorità fiscali rumene, relativa a un avviso di accertamento per accise e IVA su un quantitativo mancante di alcole etilico. La Corte interpreta l’articolo 8 della direttiva 2008/118/CE nel contesto di uno svincolo irregolare da un regime di sospensione dall’accisa e del rapporto tra decisioni penali interne e obblighi fiscali armonizzati.

Fatti e procedimento principale

Ecoserv era autorizzata a produrre alcole etilico in sospensione dall’accisa nell’ambito di un regime di sperimentazioni tecnologiche sotto controllo doganale. In seguito a un controllo, risultò mancante una quantità di 21 909 litri di alcole etilico. Le autorità fiscali emisero un avviso di accertamento che poneva a carico della società accise e IVA per il quantitativo mancante.

Successivamente, un giudice penale condannò l’amministratore delegato della società per appropriazione indebita e frode fiscale, ritenendolo l’unico responsabile del danno arrecato al bilancio dello Stato; sul piano civile, la domanda di condanna solidale di Ecoserv fu respinta. La società chiese allora la nullità dell’avviso di accertamento, sostenendo che esso fosse affetto da un errore grave e manifesto, in ragione della sentenza penale definitiva.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama la direttiva 2008/118/CE, in particolare:

  • articolo 4, punto 1, sulla nozione di depositario autorizzato;
  • articolo 7, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), sull’esigibilità dell’accisa al momento dell’immissione in consumo e sullo svincolo, anche irregolare, dal regime di sospensione;
  • articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), sulla individuazione del debitore dell’accisa;
  • articolo 8, paragrafo 2, sulla solidarietà tra più debitori;
  • articolo 16, paragrafo 1, sulle condizioni di autorizzazione del deposito fiscale.

Si menziona anche la direttiva (UE) 2020/262, che ha abrogato la direttiva 2008/118 dal 13 febbraio 2023, ma quest’ultima resta applicabile ratione temporis. Sono inoltre richiamate le norme rumene del Codice tributario e del Codice di procedura tributaria, nonché l’articolo 267 TFUE quale base del rinvio.

Risposta alla prima questione: la società può essere debitrice dell’accisa

La Corte afferma che una persona giuridica che produce alcole etilico in sospensione dall’accisa, in una situazione assimilabile a quella di un depositario autorizzato, rientra nella nozione di debitore dell’accisa ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), i), della direttiva 2008/118/CE, quando nei suoi stock si constata la mancanza di un quantitativo di prodotto.

Il ragionamento si fonda su due idee principali:

  • la società, pur non essendo formalmente ancora un depositario autorizzato, si trovava in una posizione comparabile, essendo autorizzata a detenere e produrre il prodotto in regime sospensivo;
  • l’esigibilità dell’accisa deriva direttamente dallo svincolo irregolare dal regime di sospensione, con responsabilità oggettiva della struttura che gestisce i prodotti.

La Corte richiama la propria giurisprudenza, in particolare TanQuid Polska e KRI, per ribadire che il depositario autorizzato resta responsabile dell’accisa anche quando l’irregolarità sia dovuta alla frode di un terzo.

Risposta alle seconde e terze questioni: pluralità di debitori e irrilevanza della sentenza penale civile

La Corte osserva che l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 prevede espressamente il caso di più soggetti tenuti al pagamento del medesimo debito d’accisa, con responsabilità solidale. Inoltre, l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), i), consente di considerare debitrice anche un’altra persona che abbia partecipato allo svincolo irregolare.

Ne deriva che la circostanza che un giudice penale abbia attribuito in via esclusiva, sul piano civile, la responsabilità del danno a una persona fisica amministratrice o dipendente non vincola il giudice tributario nella determinazione del debitore dell’accisa. La Corte ritiene che non vi sia identità di oggetto tra la decisione penale civile e l’accertamento del debito d’accisa, sicché l’autorità di cosa giudicata non impedisce l’adozione e l’esecuzione di un avviso di pagamento conforme al diritto dell’Unione.

Decisione e dispositivo

La Corte conclude che:

  • la società rientra nella nozione di debitore dell’accisa ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), i), della direttiva 2008/118/CE;
  • il giudice nazionale non è vincolato dal dispositivo civile di una sentenza penale definitiva che attribuisca esclusivamente a una persona fisica la responsabilità del danno causato allo Stato;
  • la direttiva ammette la coesistenza di più debitori in solido e non esclude che la società resti obbligata al pagamento dell’accisa.

Principio affermato

La responsabilità per le accise in regime di sospensione è costruita in modo oggettivo e può gravare sulla persona giuridica che gestisce i prodotti, anche se la sottrazione è stata commessa da un amministratore per fini personali; una decisione penale civile interna non può impedire, in assenza di identità di oggetto, l’applicazione delle norme UE sull’individuazione del debitore dell’accisa.

Come è indicizzato

Materieaccisedazio e fiscalità indirettadepositi fiscaliresponsabilità solidale tributariaautorità di cosa giudicata

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.