Sentenza n. 794/2026 - Catania, Sezione 3
per l'annullamento - del provvedimento n.-OMISSIS-, con cui il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Civile, a seguito di procedura di transito nei ruoli civili, ha assegnato il ricorrente alla sede di servizio del Comando Marittimo Sicilia (MARISICILIA) di-OMISSIS-, con il profilo professionale di -OMISSIS-; -nonché di tutti gli atti connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di transito nei ruoli civili con assegnazione alla sede del Comando Marittimo Sicilia e inquadramento nel profilo professionale FT48
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare marittimo incondizionato ma reimpiegabile nei ruoli civili ai sensi dell'art. 930 del d.lgs. n. 66/2010, aveva chiesto il transito indicando Messina quale sede preferita e rappresentando le proprie condizioni personali e familiari, incluso lo status di caregiver ai sensi della l. n. 104/1992. L'Amministrazione lo ha assegnato a una diversa sede del Comando Marittimo Sicilia, nel profilo di Assistente tecnico per la cartografia e la grafica (FT48). Il ricorrente ha dedotto violazione di legge, carenza di istruttoria e difetto di motivazione, sostenendo che non fossero state adeguatamente considerate le esigenze sanitarie e familiari, che non fosse stata valutata l'assegnazione a una sede più vicina alla residenza familiare e che fosse stato erroneamente individuato il profilo FT48 invece del profilo FT54, ritenuto compatibile con le mansioni svolte e con un possibile impiego presso Messina. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria ex art. 30 c.p.a. e formulata istanza istruttoria.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la circolare ministeriale del 25 luglio 2023 attribuisca priorità alle esigenze funzionali della Forza Armata e consenta, ma non imponga, di considerare in deroga documentate e gravi situazioni sanitarie personali e particolari esigenze di elevata protezione sociale. Il provvedimento impugnato è stato giudicato adeguatamente motivato perché ha dato conto dei criteri applicati, dell'esperienza professionale, del titolo di studio, delle limitazioni d'impiego, dello status di caregiver, della richiesta di Messina e delle scoperture organiche. L'Amministrazione ha verificato le possibilità di impiego in Sicilia, rilevando l'assenza a Messina di posizioni disponibili nella Marina Militare per il profilo individuato, la scopertura del 100% presso la sede assegnata, la minore scopertura presso un'altra sede e l'impossibilità di assegnare il dipendente alle Capitanerie di Porto, appartenenti ai ruoli di altro Ministero e prive della necessaria disponibilità. La preferenza per una sede non è stata ritenuta una pretesa giuridicamente tutelata in presenza di documentate esigenze organizzative. È stata inoltre ritenuta legittima la scelta del profilo FT48, individuato sulla base della valutazione tecnico-discrezionale del percorso formativo e dell'esperienza ventennale del ricorrente; il ricorrente non ha dimostrato né l'erroneità di tale inquadramento né l'esistenza di un posto vacante FT54 a Messina, appartenente ai ruoli della Marina Militare e compatibile con le sue limitazioni sanitarie. La domanda risarcitoria è stata respinta perché mancava l'accertamento dell'illegittimità dell'atto. Spese integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 930 d.lgs. 66/2010
Disciplina il transito del personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.
D.M. 18 aprile 2002
Individua le modalità attuative del transito nei ruoli civili del personale militare non idoneo.
circolare del Ministero della Difesa 25 luglio 2023, n. M_D A0582CC REG2023 0051229
esigenze funzionali di Forza Armata
Stabilisce che, per la prima assegnazione del personale della Marina Militare transitato nei ruoli civili, le esigenze funzionali della Forza Armata costituiscono criterio prioritario; le documentate e gravi situazioni sanitarie personali e le particolari esigenze di elevata protezione sociale sono deroghe eccezionali rimesse alla valutazione discrezionale dell'Amministrazione.
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria è stata ritenuta infondata per mancanza dell'illegittimità del provvedimento impugnato.
l. 104/1992
Rileva quale base normativa dello status di caregiver rappresentato dal ricorrente, considerato dall'Amministrazione nell'ambito della valutazione in deroga.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Nella procedura di transito del personale militare non idoneo nei ruoli civili del Ministero della Difesa, la determinazione della sede di prima assegnazione può attribuire priorità alle esigenze funzionali della Forza Armata e alla copertura delle carenze organiche del profilo assegnato.
- Le documentate condizioni sanitarie personali e le esigenze di elevata protezione sociale possono essere valutate in deroga ai criteri organizzativi ordinari, ma, quando la disciplina applicabile le configura come possibilità eccezionali, non attribuiscono al dipendente un diritto soggettivo all'assegnazione nella sede preferita.
- La scelta della sede di assegnazione, fondata sulla comparazione tra esigenze organizzative e condizioni personali del dipendente, costituisce esercizio di ampia discrezionalità amministrativa ed è sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.
- La motivazione dell'assegnazione è sufficiente quando indica i criteri applicati, gli elementi personali e professionali considerati, le sedi concretamente esaminate, le scoperture organiche e le ragioni per cui prevale l'interesse alla copertura di una posizione vacante.
- Nella procedura di transito, l'Amministrazione individua dapprima il profilo professionale congruo rispetto alla formazione e all'esperienza del dipendente e solo successivamente ricerca la sede di servizio; la contestazione dell'inquadramento richiede la dimostrazione della sua erroneità e dell'esistenza di una posizione alternativa vacante, compatibile e appartenente all'amministrazione competente.
- La domanda risarcitoria proposta insieme all'impugnazione non può essere accolta se non è accertata l'illegittimità del provvedimento amministrativo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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