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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23956/2020 del 29/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno proposto opposizione ex art. 170 dPR 115/02 contro il decreto di liquidazione del compenso al consulente tecnico Francesco Giagnorio, deducendo che la liquidazione era eccessiva rispetto alla qualità e quantità della prestazione e che le spese richieste dal consulente erano non giustificate o eccessive.

La decisione

Il Tribunale di Livorno ha riliquidato in diminuzione il compenso al consulente, ma ha confermato l'ammissibilità e l'ammontare degli esborsi presentati. I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza in Cassazione con tre motivi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato: ha escluso l'ammissione di documenti nuovi non conformi all'art. 372 c.p.c., ha qualificato le doglianze come contestazioni di merito sull'apprezzamento del giudice di merito (insindacabile in sede di legittimità), ha ritenuto carente di specificità la censura relativa all'omessa considerazione di fatti pacifici, e ha precisato che il giudice di merito ha valutato rilevanti elementi istruttori. Non è stata disposta condanna per spese di lite in Cassazione; è stato rilevato l'obbligo di versare l'ulteriore importo del contributo unificato previsto.

Norme richiamate

  • dPR 115/2002 art. 170

    Norma che consente l'opposizione al decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico; la Corte rileva che i ricorrenti hanno impugnato valutazioni del giudice di merito, che non sono sindacabili in sede di legittimità se si tratta di apprezzamenti di fatto o di valutazione della specificità della documentazione.

  • dPR 115/2002 art. 56 (richiamato come art. 7 legge 319/1980)

    Prevede che gli esborsi sostenuti dal consulente sono rimborsabili dietro presentazione di nota specifica e documentazione giustificativa. La Corte conferma che il Tribunale ha verificato l'esistenza della nota e della documentazione e che la valutazione sulla loro sufficientissima specificità è questione di merito.

  • legge 319/1980 art. 7

    Richiamata nella censura dei ricorrenti come norma presuntivamente violata; la Corte osserva che la disciplina è sostanzialmente richiamata/ricompresa nel dPR 115/2002 e che la contestazione attiene alla valutazione di merito sulla specificità della nota spese.

  • codice di procedura civile art. 372

    Norma sulle modalità di produzione dei documenti nel processo; la Corte ha escluso l'ammissione di documenti depositati successivamente perché non conformi a quanto prescritto dall'art. 372 c.p.c.

  • codice di procedura civile art. 115

    Riguarda la valutazione della prova e la necessità di specificità nelle censure sulla valutazione probatoria. La Corte ha ritenuto che le doglianze dei ricorrenti fossero carenti di specificità e in realtà mirassero a sindacare valutazioni del giudice di merito.

  • codice di procedura civile art. 385

    Norma che disciplina la condanna alle spese in Cassazione; la Corte ha disposto che, nonostante il rigetto del ricorso, non si procede alla condanna delle spese di questo grado perché le parti resistenti sono rimaste intime.

  • dPR 115/2001 ad art. 13 comma 1-quater

    Richiamato in relazione all'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti; la Corte ha constatato la sussistenza dei presupposti per tale versamento.

Massime di principio

  • La regolarità formale della nota spese e della documentazione giustificativa presentata dal consulente è requisito per il rimborso: se la nota e i documenti sono prodotti, la valutazione sulla loro adeguatezza è questione di merito riservata al giudice di merito e non sindacabile in Cassazione se non per errori di diritto.
  • La Corte di legittimità non ammette documenti nuovi che non rispettino le modalità di deposito previste dall'art. 372 c.p.c.; per far valere nuova documentazione è necessario il rispetto delle forme processuali.
  • Le doglianze generiche o non sufficientemente specifiche sulla valutazione della prova o sulla condotta processuale dell'altra parte sono inammissibili: in Cassazione occorre indicare passi e precise omissioni perché la censura sia valutabile.
  • La quantificazione e la ritenuta necessità degli esborsi di un consulente tecnico rimangono in primo luogo questione di fatto e di merito del giudice di merito; la Corte di Cassazione controlla la corretta applicazione del diritto e la regolarità procedurale, non le valutazioni valutative di dettaglio.
  • Il rigetto del ricorso non comporta automaticamente la condanna alle spese in Cassazione: la decisione sulle spese può essere modulata in funzione della posizione delle parti in sede di intimazione o resistenza.

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