Sentenza n. 2964/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 5254 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 25.11.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., deducendo il mancato adempimento da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 5254 del 25 novembre 2024. La sentenza del giudice ordinario aveva accertato il diritto della ricorrente a ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 2.500 euro, condannando l'amministrazione a mettere a disposizione la carta docente o altro equipollente, con maggiorazione di interessi o rivalutazione secondo legge. Il titolo, notificato il 13 febbraio 2025, era passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 24 luglio 2025. Era inoltre decorso senza esito il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. La ricorrente ha chiesto l'integrale esecuzione della pronuncia, limitatamente alla parte relativa all'ottenimento della carta docente, e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la pretesa era adeguatamente documentata e che l'amministrazione, pur costituitasi, non aveva contestato il mancato adempimento dell'obbligo risultante dal titolo giudiziale. Ha quindi dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, provvedendo entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, attribuendogli 60 giorni dalla comunicazione effettuata a cura della ricorrente. Il commissario dovrà adottare gli atti necessari, potendo avvalersi delle strutture organizzative competenti; non è previsto alcun compenso, trattandosi di dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l'istruzione. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici devono completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi comportanti obblighi di pagamento.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
È richiamato nel titolo giudiziale per la maggiorazione dell'importo dovuto mediante interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto alla concreta attribuzione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento della regolazione delle spese del giudizio amministrativo e del rinvio alle norme del processo civile.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
È richiamato per l'onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Quando un'amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato, il ricorso per ottemperanza è fondato se il ricorrente documenta il titolo, la sua notificazione, il passaggio in giudicato e l'inutile decorso del termine dilatorio applicabile.
- La mancata contestazione, da parte dell'amministrazione costituita, dell'inadempimento dedotto dal ricorrente rafforza la prova dell'inottemperanza quando il titolo giudiziale e gli adempimenti preliminari risultano documentati.
- In caso di accertata inottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, con efficacia subordinata all'ulteriore inerzia dell'amministrazione.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario pubblico competente per materia e può essere autorizzato ad avvalersi delle strutture amministrative necessarie all'esecuzione del giudicato.
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