Sentenza n. 11207/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento - del decreto n. 94 del 29 marzo 2023, con il quale il Ministero dell’Interno ha disposto l’esclusione dell’odierno ricorrente, in sede di scorrimento e all’esito delle visite specialistiche del 20 marzo 2023 e del 21 marzo 2023, dal concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; - del verbale n. 260 del 21 marzo 2023 presupposto a tale decreto – e relativa scheda medica del 21 marzo 2023 – con cui il Ministero dell’Interno avrebbe accertato in capo all’odierno ricorrente la causa di esclusione per cui si ricorre; - di ogni atto ad essi presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dell’interesse dell’odierno ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di esclusione, unitamente al verbale e alla scheda medica, dal concorso pubblico per 250 posti di vigile del fuoco
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Ministero dell'Interno, in sede di scorrimento e all'esito di visite specialistiche, ne ha disposto l'esclusione dal concorso pubblico per esami a 250 posti di vigile del fuoco, nonché il verbale e la scheda medica presupposti, deducendo vizi non ulteriormente specificati nel testo della sentenza. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha depositato un'istanza di declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo che il ricorso fosse dichiarato improcedibile e che le spese fossero compensate.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., prendendo atto dell'elisione dell'interesse del ricorrente alla definizione nel merito della controversia. Non sono stati esaminati i motivi di illegittimità dedotti contro il decreto di esclusione e gli atti presupposti. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti per la sussistenza di giustificati motivi.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non ne esplicita ulteriormente l'applicazione.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, viene meno l'interesse concreto e attuale del ricorrente alla decisione di merito, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse preclude l'esame dei motivi di illegittimità dedotti contro l'atto impugnato.
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