Deliberazione n. 251 del 17/04/2026
Provvedimento del 17 aprile 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti dei gestori di Facebook, Instagram, TikTok e YouTube, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa al rischio di diffusione online di materiale sessualmente esplicito riguardante l’interessato. Le misure urgenti disponevano l’adozione immediata di cautele per impedire la diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e la conservazione dell’eventuale contenuto acquisito in chiaro per finalità probatorie per dodici mesi. Il provvedimento si limita alla ratifica delle determinazioni dirigenziali adottate d’urgenza.
Ratifica di misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato da un interessato su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube
Ratifica di misure urgenti per la prevenzione della diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il provvedimento riguarda la ratifica, da parte del Garante per la protezione dei dati personali, di misure urgenti adottate nei confronti dei gestori di Facebook, Instagram, TikTok e YouTube a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy. L’oggetto della segnalazione era il rischio di diffusione, senza consenso, di materiale sessualmente esplicito riferito all’interessato.
Origine della segnalazione e quadro normativo
L’Autorità richiama l’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, che consente a chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, di segnalare il possibile invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione tramite piattaforme digitali di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati. La norma prevede che il Garante decida entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione, applicando gli artt. 143 e 144 del Codice. Il provvedimento richiama anche l’art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019, che attribuisce al dirigente competente il potere di adottare in urgenza misure volte a evitare l’eventuale diffusione del materiale oggetto della segnalazione, salvo ratifica successiva dell’Autorità.
Provvedimenti urgenti adottati il 3 aprile 2026
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 153-155 del 3 aprile 2026. Con tali atti ha:
- ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, TikTok Technology Limited, Google Italy S.r.l., Google LLC e Google Ireland di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale segnalato, trasmesso in formato hash;
- prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, per soli fini probatori, per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento;
- richiesto che tale conservazione avvenisse con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con comunicazione tempestiva all’Autorità.
Valutazioni del Garante e ratifica finale
Le determinazioni dirigenziali sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme in data 3 aprile 2026. Il Garante ha preso atto anche delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 1/2000 e della documentazione in atti. In esito, con provvedimento del 17 aprile 2026, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza nn. 153/2026, 154/2026 e 155/2026 adottati nei confronti dei soggetti indicati.
Esito del procedimento
Il provvedimento non contiene una sanzione amministrativa né ulteriori prescrizioni di merito oltre alla ratifica delle misure urgenti già disposte. L’effetto pratico è la conferma dell’ordine di prevenire la diffusione del contenuto segnalato e di conservarne, se acquisito in chiaro, la sola evidenza probatoria per il periodo di dodici mesi previsto.
Punti principali
Origine del procedimento e base normativa
Il procedimento origina da una segnalazione presentata dall’interessato ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, relativa al rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere diffusi tramite piattaforme digitali senza consenso. Il Garante richiama inoltre l’art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019, che consente l’adozione in via d’urgenza di misure per impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato.
Misure urgenti adottate dal dirigente
Con determinazioni nn. 153-155 del 3 aprile 2026, il dirigente competente ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, TikTok Technology Limited, Google Italy S.r.l., Google LLC e Google Ireland di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto di segnalazione sulle rispettive piattaforme. Il materiale era stato trasmesso in formato hash. Alle medesime società è stata inoltre prescritta la conservazione, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, a soli fini probatori, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità.
Esito finale: ratifica del Garante
Il Garante, esaminate anche le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 1/2000 e la documentazione in atti, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza adottati il 3 aprile 2026. La decisione è stata adottata ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 nei confronti dei gestori delle piattaforme indicate.
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