Ordinanza n. 1530/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento - dell’“Avviso di approvazione del progetto definitivo e dichiarazione ai fini della pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza complessiva di 331,2 MWp, denominato “Castel di Iudica”, e relative opere e infrastrutture indispensabili, incluse le opere di connessione da realizzarsi nei Comuni di Castel di Iudica e Ramacca” (artt. 16, 17, comma 2, e 52 ter del D.P.R. 327/2001) relativo alle opere di connessione dell’impianto fotovoltaico IBVI 8 S.r.l. (di seguito, anche “IBVI 8”) denominato “Castel di Iudica”, nella parte in cui include, tra le aree assoggettate a vincolo/esproprio o asservimento, le particelle del Comune di Castel di Iudica, Foglio 10, particelle 85 e 240 (di seguito, le “Particelle 10/85 e 10/240 o Particelle” - Allegato 1); - ove occorra, il D.R.S. n. 1525 del 03 luglio 2025 (Assessorato Energia – DRE, Servizio 3), nella parte in cui (anche mediante rinvio al piano particellare/atti di progetto) dichiara la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere di connessione e appone il vincolo preordinato all’esproprio/asservimento che ricade sulle Particelle (Allegato 2); - ove occorra, il D.A./P.A.U.R. n. 243 del 29 agosto 2025 (Assessorato T.A. – DRA), e relativi allegati/verbali di Conferenza di Servizi, nella parte in cui abilita/recepisce e rende efficace l’assetto autorizzatorio del progetto IBVI 8 e delle opere connesse, con effetti incidenti sulle Particelle (Allegato 3); - nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi (per quanto non conosciuti) piano particellare, elaborati di tracciato delle opere di connessione, atti istruttori e determinazioni con cui è stata definita la localizzazione sulle Particelle, eventuali decreti/atti di occupazione d’urgenza ex artt. 22 e 22 bis D.P.R. 327/2001, se già adottati o adottandi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Avviso di approvazione del progetto definitivo, dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio o asservimento, nonché gli atti autorizzatori relativi a un impianto fotovoltaico e alle opere di connessione, nella parte incidente su due particelle catastali
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti con cui è stato approvato il progetto definitivo e sono stati dichiarati la pubblica utilità, l’indifferibilità e l’urgenza delle opere di connessione di un impianto fotovoltaico, con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio o all’asservimento su specifiche particelle site nel Comune di Castel di Iudica. Sono stati altresì impugnati, ove occorrenti, il decreto regionale dichiarativo della pubblica utilità e il provvedimento autorizzatorio unico regionale, oltre agli atti presupposti e consequenziali, inclusi gli elaborati progettuali e gli eventuali atti di occupazione d’urgenza. L’ordinanza non espone i singoli motivi di legittimità dedotti, né formula valutazioni sul merito delle censure.
La decisione
Il TAR non ha deciso il merito del ricorso. Preso atto dell’istanza di rinvio depositata dalla ricorrente e dell’adesione della società resistente, ha rilevato che la controversia appariva suscettibile di una sollecita definizione stragiudiziale. Ha inoltre ritenuto che, considerata la data di deposito del ricorso, il rinvio non contrastasse sostanzialmente con la ratio dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. La causa è stata pertanto rinviata alla pubblica udienza del 22 ottobre 2026.
Norme richiamate
artt. 16, 17, comma 2, e 52-ter d.P.R. 327/2001
Avviso di approvazione del progetto definitivo e dichiarazione ai fini della pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio
Norme richiamate quali base dell’avviso relativo all’approvazione del progetto, alla dichiarazione di pubblica utilità e all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
artt. 22 e 22-bis d.P.R. 327/2001
eventuali decreti/atti di occupazione d’urgenza
Richiamati con riferimento agli eventuali atti di occupazione d’urgenza, indicati tra gli atti consequenziali impugnati.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
la “ratio” dell’art. 73, primo comma-bis, c.p.a.
Il giudice ha ritenuto che il rinvio dell’udienza, in relazione alla data di deposito del ricorso e alla prospettiva di una definizione stragiudiziale, non ne contraddicesse sostanzialmente la ratio.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo può rinviare la trattazione della causa quando la controversia appare suscettibile di una sollecita definizione stragiudiziale e le parti vi prestano adesione, senza procedere alla decisione del merito.
- La valutazione della compatibilità del rinvio con la ratio dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. può tener conto della data di deposito del ricorso e delle concrete prospettive di definizione della controversia.
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