Sentenza n. 10705/2026 - Roma, Sezione 2
per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n.10244/2025 emesso dal Tribunale di Roma in data 20.7.2025 e divenuto esecutivo in data 20.10.2025 per mancata opposizione nei termini e dichiarato esecutivo in data 28.10.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione spontanea del decreto ingiuntivo esecutivo del Tribunale di Roma
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 10244/2025 del Tribunale di Roma, divenuto esecutivo per mancata opposizione e successivamente dichiarato esecutivo. Dopo la notificazione dell'atto di precetto e la proposizione del ricorso per ottemperanza, Ama S.p.A. ha depositato documentazione attestante il pagamento delle somme dovute a titolo di capitale, interessi, compensi liquidati nel decreto e spese. Il ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna della resistente alle spese del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che il pagamento integrale delle somme dovute aveva soddisfatto la pretesa azionata in ottemperanza. Ha tuttavia condannato Ama S.p.A. alla rifusione delle spese processuali, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale: il ricorso era stato notificato il 7 aprile 2026, prima dei pagamenti effettuati il 30 aprile 2026 e il 5 giugno 2026. Le spese sono state liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori di legge, con rimborso del contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione è stata posta a fondamento dell'azione di ottemperanza al decreto ingiuntivo esecutivo.
art. 34, comma 5, c.p.a.
È stato richiamato quale fondamento processuale della dichiarazione di cessazione della materia del contendere conseguente alla sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione o il soggetto obbligato adempie integralmente al titolo esecutivo, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
- La cessazione della materia del contendere non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, quando l’adempimento intervenga dopo la notificazione del ricorso e sia quindi riconducibile alla proposizione del giudizio.
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento delle somme dovute in forza del titolo esecutivo deve comprendere tutte le voci riconosciute dal titolo, inclusi capitale, interessi, compensi e spese.
Come è indicizzato
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