Sentenza n. 10502/2026 - Roma, Sezione 3
annullamento del provvedimento emesso dal Questore di Roma in data 23 agosto 2022 e notificato in data 12 novembre 2022 che respinge l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Roma ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio. Il diniego era fondato, da un lato, sulla mancata produzione del certificato di iscrizione universitaria per l’anno in corso e dell’attestazione degli esami sostenuti e, dall’altro, sul mancato ritiro del precedente permesso di soggiorno, emesso nel 2019 e scaduto nel 2020. La ricorrente ha dedotto l’errata applicazione della disciplina sul rinnovo, sostenendo di non aver potuto produrre la certificazione degli esami perché, secondo alcune comunicazioni dell’università, per la verbalizzazione sarebbe stato necessario esibire il permesso di soggiorno. Non ha tuttavia prodotto in giudizio né le asserite comunicazioni universitarie, né la prova dell’iscrizione all’anno accademico in corso. Inoltre, le censure hanno riguardato esclusivamente il profilo relativo alla documentazione universitaria, senza contestare il distinto motivo concernente il mancato ritiro del precedente permesso.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha applicato l’art. 39, comma 4, d.P.R. 394/1999, secondo cui il permesso di soggiorno per motivi di studio è rinnovato allo studente che abbia superato una verifica di profitto nel primo anno e almeno due verifiche negli anni successivi. Il giudice ha rilevato che la ricorrente non aveva documentato né dichiarato gli esami sostenuti, né certificato l’iscrizione universitaria, nonostante il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990; le giustificazioni addotte sono rimaste indimostrate anche in giudizio. Il TAR ha inoltre evidenziato che il diniego era sorretto da una motivazione plurima e autonoma, comprendente anche il mancato ritiro del precedente permesso, profilo non censurato. In presenza di una motivazione plurima, l’annullamento è possibile soltanto ove siano illegittimi tutti i motivi autonomi posti a fondamento dell’atto; la mancata impugnazione di uno di essi rende il ricorso inammissibile per carenza di interesse, poiché l’eventuale accoglimento delle sole censure proposte non determinerebbe la caducazione del provvedimento. Nel dispositivo, tuttavia, il ricorso è stato complessivamente respinto. Le spese sono state compensate per la costituzione meramente formale dell’amministrazione.
Norme richiamate
art. 39, comma 4, d.P.R. 394/1999
I visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche
Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio presuppone la dimostrazione dei risultati universitari richiesti, oltre alla documentazione attestante l’iscrizione; la mancata produzione o allegazione di tali elementi giustifica il diniego.
art. 10-bis l. 241/1990
La ricorrente avrebbe potuto fornire elementi idonei a superare i rilievi ostativi nel procedimento, ma le osservazioni presentate non hanno documentato gli esami sostenuti né l’iscrizione universitaria.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata per lo svolgimento dell’udienza di riduzione dell’arretrato con modalità camerali; non costituisce il fondamento sostanziale della decisione.
Massime di principio
- Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio richiede la dimostrazione dei presupposti di profitto universitario previsti dall’art. 39, comma 4, d.P.R. 394/1999 e della permanenza del rapporto di iscrizione universitaria; la mancata produzione o anche mera allegazione di tali elementi legittima il diniego.
- Le circostanze dedotte dal richiedente per giustificare la mancata produzione della documentazione universitaria devono essere provate, sia nel procedimento sia nel giudizio; allegazioni non documentate non sono idonee a superare i motivi ostativi dell’amministrazione.
- Quando un provvedimento amministrativo è sorretto da più motivazioni autonome, l’annullamento richiede l’accertamento dell’illegittimità di ciascun motivo autonomo. La contestazione soltanto di alcuni profili determina il rigetto o, secondo la qualificazione processuale indicata dal giudice, l’inammissibilità per carenza di interesse, poiché l’eventuale accoglimento non eliminerebbe comunque l’atto lesivo.
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