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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39432/2021 del 13/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La curatela fallimentare aveva agito per far dichiarare inefficaci ex art. 67 l.f. gli incassi ottenuti dalla banca a seguito dell'escussione di due pegni costituiti dalla società poi fallita su libretti nominativi di deposito a risparmio. I ricorrenti sostenevano che i contratti non attribuivano alla banca il potere di disporre delle somme depositate, ma solo quello di realizzare la garanzia; da ciò facevano discendere che si trattava di pegni regolari e non irregolari, con conseguente assoggettabilità degli incassi alla revocatoria fallimentare. Con il ricorso per cassazione deducevano falsa applicazione degli artt. 1851 c.c. e 4 d.lgs. n. 170/2004, lamentando che la Corte di merito avesse erroneamente qualificato i pegni come irregolari e, quindi, avesse escluso la revocabilità degli incassi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i ricorrenti si limitavano a contrapporre la propria lettura dei contratti a quella dei giudici di merito, senza denunciare specifiche violazioni dei criteri legali di interpretazione contrattuale e senza rispettare l’onere di specifica indicazione degli atti e delle clausole rilevanti ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Ha inoltre osservato che la decisione di merito era conforme ai principi già affermati in tema di distinzione tra pegno regolare e irregolare e di revocabilità fallimentare degli incassi quando manchi il potere di disporre delle somme. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna alle spese e obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1851 c.c.

    Il pegno irregolare richiede il conferimento alla banca del potere di disporre della somma o del bene; in mancanza di tale facoltà, si resta nell’ambito del pegno regolare.

  • art. 4 d.lgs. n. 170/2004

    Il richiamo è usato per escludere l’inefficacia della garanzia solo se ricorrono i presupposti del pegno irregolare; nel caso concreto, la Corte di merito aveva ritenuto irrevocabili i pegni.

  • art. 67 l.f.

    L’incameramento della somma conseguente all’escussione di un pegno regolare è assoggettabile ad azione revocatoria fallimentare.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    Il ricorso era inammissibile perché non denunciava specifiche violazioni dei criteri legali di interpretazione del contratto.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    È necessario indicare in modo specifico gli atti e le clausole rilevanti; la mera trascrizione parziale non consente il controllo di legittimità.

  • art. 360 bis c.p.c.

    La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile anche perché la decisione di merito era conforme ai principi di legittimità già consolidati.

  • art. 53 l.f.

    Nel pegno regolare il creditore garantito deve insinuarsi al passivo per il soddisfacimento del credito, non operando la compensazione tipica del pegno irregolare.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115

    Presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La qualificazione di un pegno come regolare o irregolare non dipende dalla volontà nominale delle parti, ma dai presupposti legali: il pegno irregolare richiede l’espressa attribuzione al creditore della facoltà di disporre del bene o della somma vincolata.
  • Quando il pegno ha ad oggetto libretti di deposito o titoli/documenti di legittimazione e manca il potere di disporre del relativo contenuto, la garanzia resta regolare; il creditore non acquista la somma, ma deve restituire il titolo e insinuarsi al passivo per il proprio credito.
  • L’incameramento, da parte del creditore garantito, di somme vincolate con pegno regolare può essere soggetto a revocatoria fallimentare ex art. 67 l.f., poiché non opera la compensazione tipica del pegno irregolare.
  • In cassazione, la censura sull’interpretazione del contratto è inammissibile se si risolve in una mera contrapposizione tra lettura del ricorrente e lettura del giudice di merito, senza specifica deduzione della violazione dei canoni ermeneutici e senza puntuale indicazione delle clausole rilevanti e dei documenti su cui il motivo si fonda.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioniFideiussione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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