Cassazione Penale, Sentenza n. 33029/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Frontera, commissario del comitato della "Croce Rossa Italiana" di Quattro Castella, impugnava la conferma della condanna per il delitto di peculato per essersi appropriato di somme prelevate dal conto corrente dell'ente. Contestava la qualificazione del fatto perché: I) le somme non sarebbero destinate a pubblico servizio ma a attività di natura privatistica; II) egli sarebbe stato un semplice volontario e non un soggetto con funzione pubblica, per cui l'applicazione dell'art. 12 del regolamento CRI 2009 sarebbe stata indebita; III) il d.lgs. n. 178/2012, che ha mutato lo status giuridico della Croce Rossa, avrebbe fatto venire meno la natura pubblicistica delle funzioni e implicherebbe la riqualificazione in appropriazione indebita (art. 646 c.p.) non procedibile o prescritta. In via subordinata il ricorrente deduceva l'intervenuta prescrizione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per prescrizione. Pur ritenendo non manifestamente infondati i primi e terzi motivi del ricorso e riconoscendo che sarebbero necessari accertamenti di fatto sulla natura delle somme e sul nuovo statuto della CRI, la Suprema Corte ha rilevato che il peculato (commesso il 31/12/2009, punito all'epoca con massimo 10 anni) si era prescritto il 30/06/2022. Poiché la causa estintiva era sopravvenuta, gli accertamenti di merito sono rimessi e il giudice è tenuto a dichiarare l'estinzione del reato; perciò la sentenza è annullata senza rinvio.
Norme richiamate
Regolamento interno della Croce Rossa Italiana (2009), art. 12
"appartenenti alla Croce Rossa Italiana in tutte le situazioni in cui si trovino a svolgere la loro attività istituzionale"
La Corte d'appello aveva valorizzato tale disposizione per riconoscere ai volontari una qualifica che li pone in posizione assimilabile, nelle situazioni istituzionali, a soggetti titolari di funzioni pubbliche; il ricorrente ha criticato tale estensione.
d.lgs. n. 178 del 2012
Norma che ha modificato lo status giuridico della Croce Rossa Italiana, trasformandola in associazione di diritto privato dal 1° gennaio 2016; il ricorrente sostiene che ciò avrebbe fatto venir meno la natura pubblicistica delle funzioni al tempo del fatto o comunque nella valutazione successiva.
art. 646 cod. pen. (appropriazione indebita)
Richiamato dal ricorrente come possibile reato applicabile se venisse meno la qualifica pubblicistica della condotta; la querela e la prescrizione sono rilevanti per la procedibilità di tale reato.
delitto di peculato (normativa penale applicabile)
Reato contestato in fatto (appropriazione di somme gestite per fini pubblici da soggetto con funzione pubblica). La qualificazione come peculato dipende dalla sussistenza della natura pubblicistica delle somme e della funzione dell'agente.
art. 2, quarto comma, cod. pen.
Riferimento normativo evocato nella discussione sulla natura dei reati propri e sulla rilevanza della qualità soggettiva dell'agente per la tipicità della fattispecie; il ricorrente sostiene che la sopravvenuta perdita della qualità pubblica avrebbe inciso sulla punibilità.
artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen. (prescrizione)
Norme usate per calcolare la durata della prescrizione: il peculato commesso il 31/12/2009, con pena massima di 10 anni, si è prescritto in 12 anni e 6 mesi, ossia il 30/06/2022.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Previsione che consente al giudice di assolvere quando l'inesistenza del fatto o la non rilevanza penale risultino dagli atti in modo assolutamente non contestabile; la Corte ha ricordato che qui non sussisteva tale certezza documentale.
Cost., artt. 3 e 27, comma 3; art. 117 Cost.; art. 7 CEDU
Richiamati dal ricorrente per sostenere che una modifica normativa sopravvenuta che incida sulla punibilità o sulla sfera soggettiva deve essere interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali (es. divieto di punire oltre il necessario, ragionevolezza, parità di trattamento).
d.l. n. 146 del 2021 (menzione)
Citato dal ricorrente come esempio di intervento normativo che ha chiarito/interpretato effetti sopravvenuti su categorie di soggetti e sulla regola dell'abolitio criminis, a sostegno dell'argomento di ingiusta disparità di trattamento.
Massime di principio
- La prescrizione sopravvenuta durante il procedimento può determinare l'annullamento senza rinvio della sentenza: se il reato è estinto per prescrizione, non sono necessari ulteriori accertamenti di merito.
- La qualificazione di una condotta come peculato dipende dalla natura pubblicistica delle funzioni esercitate e dalla destinazione delle somme; tale valutazione richiede accertamenti di fatto che la Cassazione non può svolgere se non emergono dagli atti in modo incontrovertibile.
- La trasformazione statutaria o legislativa di un ente (da pubblico a privato) può incidere sulla configurabilità di reati propri, ma l'applicazione concreta richiede verifica fattuale retrospettiva e non si risolve automaticamente in Cassazione.
- L'assoluzione per insufficienza di prove ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2, è possibile solo quando la non punibilità o l'inesistenza del fatto risultino in modo assoluto e non necessitino di ulteriori accertamenti.
- In caso di dubbi sulla natura giuridica di somme o sull'inquadramento dell'agente (volontario vs pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio), è necessaria istruttoria di merito: le questioni di diritto che dipendono da prove o fatti documentali non sono decisibili in sede di legittimità.
- Quando una norma extra-penale sopravvenuta incide sui presupposti soggettivi o oggettivi di un reato, occorre valutare se si tratti di una vera 'abolitio criminis' (applicabile retroattivamente a favore dell'imputato) oppure di una modifica della situazione fattuale che richiede accertamento; la soluzione presuppone controllo di fatto e diritto.
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