Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2019/2104

Regolamento (UE) 2019/2104 della Commissione del 29 novembre 2019 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i Principi contabili internazionali (IAS) 1 e 8 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32019R2104

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco dei principi contabili internazionali adottati nell’UE per recepire le modifiche IASB del 2018 sulla nozione di "rilevante". Il nucleo dell’intervento è il chiarimento della definizione di materialità/rilevanza ai fini della presentazione del bilancio e della valutazione delle informazioni da fornire. Le modifiche producono effetti coordinati anche su IAS 8, IAS 10, IAS 34 e IAS 37, con applicazione prospettica dal 1° gennaio 2020 e possibilità di applicazione anticipata.

Modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 per recepire nell’ordinamento UE le modifiche agli IAS 1 e 8 sulla definizione di "rilevante", con riflessi anche su IAS 10, IAS 34 e IAS 37.

Ambito di applicazione

Si applica alle imprese che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali adottati nell’Unione ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002, per i bilanci degli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2020 o successivamente; è consentita l’applicazione anticipata con informativa. Le modifiche incidono sui principi IAS 1, IAS 8, IAS 10, IAS 34 e IAS 37, come inseriti nell’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008. È regolamento direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini SEE.

Regolamento (UE) 2019/2104 della Commissione: modifiche agli IAS 1 e 8 sulla definizione di rilevante

Il regolamento recepisce nell’ordinamento UE le modifiche IASB del 2018 sulla definizione di "rilevante" (materiality) e adegua, in coordinamento, altri principi internazionali connessi alla presentazione e all’informativa di bilancio. L’intervento si inserisce nel progetto "Better Communication in Financial Reporting" e mira a rendere più chiara la valutazione della rilevanza e più efficace la comunicazione nelle note al bilancio.

Contesto e finalità

La Commissione, dopo consultazione con l’EFRAG, ha ritenuto che le modifiche agli IAS 1 e 8 soddisfino i criteri di adozione previsti dal regolamento (CE) n. 1606/2002. Poiché la nuova definizione di rilevanza incide anche su altre disposizioni applicative, il regolamento aggiorna anche IAS 10, IAS 34 e IAS 37 nell’ambito del regolamento (CE) n. 1126/2008.

Modifica del regolamento (CE) n. 1126/2008

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008, includendo le modifiche agli IAS 1, 8, 10, 34 e 37 come riportate nell’allegato del regolamento. Si tratta, quindi, di un aggiornamento tecnico dell’elenco dei principi contabili internazionali adottati dall’Unione.

Nuova definizione di rilevante nello IAS 1

La nuova formulazione precisa che un’informazione è rilevante quando è ragionevole presumere che omissioni, errori o occultamenti possano influenzare le decisioni degli utilizzatori principali dei bilanci redatti per scopi di carattere generale. La rilevanza dipende dalla natura o dall’entità dell’informazione, o da entrambe, e va valutata nel contesto del bilancio nel suo insieme.

Il testo chiarisce anche quando un’informazione si considera "occultata":

  • se è presentata con linguaggio vago o non chiaro;
  • se è disseminata in modo frammentario;
  • se voci o eventi dissimili sono aggregati in modo inappropriato;
  • se voci o eventi simili sono disaggregati in modo inappropriato;
  • se informazioni rilevanti sono nascoste da informazioni irrilevanti al punto da impedirne l’individuazione da parte dell’utilizzatore principale.

Coordinamento con lo IAS 8

Lo IAS 8 viene allineato alla nuova nozione di rilevanza: il paragrafo 5 rinvia alla definizione contenuta nello IAS 1 e il paragrafo 6 è soppresso. Il nuovo paragrafo 54H stabilisce che le modifiche devono essere applicate prospetticamente ai bilanci degli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2020, con facoltà di applicazione anticipata e obbligo di indicare in nota l’adozione anticipata.

Effetti sullo IAS 10: fatti successivi alla chiusura

Lo IAS 10 è modificato per rafforzare l’informativa sui fatti successivi alla data di chiusura dell’esercizio che non comportano rettifica ma sono rilevanti. In tali casi, per ogni significativa categoria di fatti, l’entità deve indicare:

  • la natura del fatto;
  • una stima dei relativi effetti sul bilancio, oppure la dichiarazione che tale stima non può essere effettuata.

Il paragrafo 23C prevede che tali modifiche si applichino prospetticamente ai bilanci degli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2020, con possibilità di applicazione anticipata; l’applicazione deve avvenire insieme a quella delle modifiche alla definizione di rilevante dello IAS 1 e delle modifiche dello IAS 8.

Effetti sullo IAS 34: bilanci intermedi

Lo IAS 34 viene aggiornato per richiamare espressamente la definizione di rilevante contenuta nello IAS 1 e l’esigenza di informativa separata sulle voci rilevanti, incluse le attività operative cessate. Il nuovo paragrafo 58 ribadisce l’applicazione prospettica dal 1° gennaio 2020, con facoltà di anticipo e con obbligo di disclosure in caso di applicazione anticipata.

Effetti sullo IAS 37: accantonamenti e ristrutturazioni

Per lo IAS 37, il paragrafo 75 chiarisce che la mera decisione della direzione aziendale o del consiglio di amministrazione di procedere a una ristrutturazione, presa prima della chiusura, non crea di per sé un’obbligazione implicita. Ciò avviene solo se, prima della chiusura, l’entità:

  • ha iniziato ad attuare il programma di ristrutturazione; oppure
  • ha comunicato ai soggetti interessati i principali aspetti del programma in modo sufficientemente analitico da far sorgere una valida aspettativa di attuazione.

Se l’avvio del programma o la comunicazione dei suoi aspetti principali avviene solo dopo la chiusura, il fatto deve essere riportato secondo lo IAS 10, quando la ristrutturazione è rilevante e la mancata informazione potrebbe influenzare le decisioni degli utilizzatori principali dei bilanci.

Decorrenza, applicazione e natura vincolante

L’articolo 2 stabilisce che le imprese devono applicare le modifiche al più tardi dal primo esercizio finanziario che inizi il 1° gennaio 2020 o successivamente. L’articolo 3 dispone l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica del regolamento (CE) n. 1126/2008

L’articolo 1 sostituisce/integra l’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 per modificare gli IAS 1 e 8 e, per effetto di coordinamento, anche IAS 10, IAS 34 e IAS 37 secondo il testo allegato al regolamento.

Definizione di "rilevante" nello IAS 1

La nuova definizione stabilisce che un’informazione è rilevante se è ragionevole presumere che la sua omissione, errata indicazione o occultamento possa influenzare le decisioni degli utilizzatori principali dei bilanci. Si precisa che la rilevanza dipende dalla natura o dall’entità dell’informazione, o da entrambe, e che l’occultamento può derivare da formulazioni vaghe, frammentazione, aggregazione impropria, disaggregazione impropria o sovraccarico di informazioni irrilevanti.

Coordinamento con lo IAS 8

Lo IAS 8 recepisce la nuova definizione di rilevanza mediante la modifica del paragrafo 5 e la soppressione del paragrafo 6; è aggiunto il paragrafo 54H che disciplina l’applicazione prospettica dal 1° gennaio 2020, con facoltà di applicazione anticipata e obbligo di indicazione in nota se adottata prima.

Informativa sui fatti successivi alla chiusura dello IAS 10

Il paragrafo 21 è modificato per richiedere l’informativa, per ogni significativa categoria di fatti successivi alla chiusura non rettificativi, su natura del fatto ed eventuale stima degli effetti sul bilancio oppure dichiarazione di impossibilità di effettuare la stima. Il paragrafo 23C prevede applicazione prospettica dal 1° gennaio 2020, con facoltà di anticipazione e coordinamento con la nuova definizione di rilevanza.

Bilanci intermedi nello IAS 34

Il paragrafo 24 viene aggiornato per richiamare la definizione di rilevante dello IAS 1 e l’informativa separata sulle voci rilevanti; il nuovo paragrafo 58 impone applicazione prospettica dal 1° gennaio 2020, con possibilità di applicazione anticipata e obbligo di indicazione se esercitata.

Accantonamenti e ristrutturazioni nello IAS 37

Il paragrafo 75 è modificato per chiarire quando la decisione di ristrutturazione genera un’obbligazione implicita: non basta la sola decisione della direzione o del consiglio, occorre che prima della chiusura l’entità abbia iniziato ad attuare il programma o ne abbia comunicato in modo sufficientemente analitico i principali aspetti agli interessati. Il nuovo paragrafo 104 rinvia all’applicazione prospettica dal 1° gennaio 2020, con facoltà di anticipazione e relativo obbligo di disclosure.

Decorrenza e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che le imprese applicano le modifiche al più tardi a partire dal primo esercizio finanziario che inizi il 1° gennaio 2020 o successivamente. L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Come è indicizzato

Materiecontabilitàbilanciinformativa finanziariaprincipi contabili internazionali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.