Cassazione Civile, Ordinanza n. 03988/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il rigetto della sua azione negatoria ex art. 949 c.c., proposta per far accertare che l'Agenzia del Demanio non avesse titolo a sostenere che il suolo su cui insisteva il suo edificio appartenesse al demanio marittimo e che, conseguentemente, l'Agenzia o il Comune non potessero pretendere un'indennità di occupazione. Con il primo motivo deduceva violazione dell'art. 949 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel non rilevare la mancata prova, da parte dell'Agenzia, della demanialità del suolo e nel non considerare che egli aveva dimostrato di esserne proprietario. Con gli ulteriori motivi lamentava violazioni degli artt. 822 e ss. c.c. e 28 e ss. cod. nav., omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 654 c.p.c., richiamando una perizia e una sentenza penale di assoluzione da occupazione di bene demaniale, dalle quali a suo dire emergeva che l'immobile non ricadeva in area demaniale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la ratio della decisione di merito fosse la carenza di legittimazione attiva dell'attore nell'azione negatoria, poiché non aveva fornito la prova di un valido titolo di proprietà sul suolo. Una volta accertata tale carenza, la Corte territoriale non era tenuta a verificare se l'Agenzia del Demanio avesse provato la demanialità del bene. I motivi erano quindi inammissibili perché non coglievano la ratio decidendi e, in sostanza, presupponevano erroneamente che la contestazione del diritto dell'Agenzia o la sua mancata prova equivalessero alla dimostrazione del diritto del ricorrente. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 949 c.c.
L'azione negatoria tutela la proprietà o altri diritti reali contro l'altrui pretesa di esercitare diritti sul bene, ma presuppone che l'attore provi il proprio titolo; la titolarità del bene è requisito di legittimazione attiva.
art. 100 c.p.c.
La censura che non investe la ratio decidendi ed è priva di interesse è inammissibile.
art. 822 c.c.
Richiamato insieme agli artt. 822 e ss. c.c. per la deduzione sulla demanialità del suolo, ma la Corte non entra nel merito per difetto di ammissibilità dei motivi.
artt. 822 ss. c.c.
Richiamati per sostenere la natura demaniale del bene; la Cassazione non li applica nel merito perché i motivi non attaccano la ratio decidendi.
artt. 28 ss. cod. nav.
Richiamati dalla parte ricorrente per sostenere la demanialità marittima; non sono oggetto di una pronuncia di merito per inammissibilità delle censure.
art. 654 c.p.c.
Richiamato per l'efficacia della sentenza penale definitiva nel civile; la Corte non ne valuta l'applicazione perché il motivo non è pertinente alla ratio.
art. 91 c.p.c.
Applicato per la condanna del soccombente alla rifusione delle spese di lite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Nell'azione negatoria, l'attore deve provare la propria titolarità sul bene: la sola contestazione del diritto altrui o la mancata prova del diritto vantato dal convenuto non equivalgono alla dimostrazione del proprio diritto.
- La titolarità del bene costituisce requisito di legittimazione attiva dell'azione negatoria; se manca la prova del valido titolo dell'attore, il giudice non è tenuto a verificare il fondamento della pretesa avversaria.
- Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata o difetta di interesse, limitandosi a prospettare questioni estranee al decisum.
- La deduzione di fatti o prove diretti a dimostrare l'inesistenza del diritto altrui non è sufficiente, se non si confronta con l'accertata carenza di prova del titolo fondante il diritto dell'attore.
- La sentenza penale richiamata dalla parte non può essere valorizzata in cassazione se il motivo non si confronta con il decisivo rilievo, posto a base della decisione civile, della mancata prova del titolo di proprietà dell'attore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03901/2024 del 13/02/2024
- ordinanza_civile · 13 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03902/2024 del 13/02/2024
- ordinanza_civile · 13 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03915/2024 del 13/02/2024
- ordinanza_civile · 13 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03917/2024 del 13/02/2024
- ordinanza_civile · 13 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03918/2024 del 13/02/2024
- ordinanza_civile · 13 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03919/2024 del 13/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →