Cassazione Civile, Ordinanza n. 04442/2024 del 20/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto dell’omologazione di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, confermato in reclamo dal Tribunale di Civitavecchia, perché non era stata raggiunta la percentuale di voti favorevoli richiesta dalla legge a causa del voto negativo espresso da alcuni creditori ipotecari, tra cui una banca. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 77 c.p.c. e 11, comma 1, l. 3/2012. In particolare ha sostenuto che il voto negativo della banca non fosse validamente espresso dall’ufficio legale contenzioso, poiché lo statuto dell’istituto attribuiva la rappresentanza al presidente del consiglio di amministrazione e, in ogni caso, quando il potere rappresentativo deriva da un atto non soggetto a pubblicità legale, chi lo invoca dovrebbe provarne esistenza e modalità di conferimento. La controricorrente ha resistito chiedendo il rigetto e ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per asserita non decisorietà del provvedimento impugnato.
La decisione
La Corte ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità, affermando che il provvedimento impugnato, relativo al diniego di omologa dell’accordo di composizione della crisi, è ricorribile ex art. 111, comma 7, Cost. perché decisorio e definitivo. Nel merito, tuttavia, ha ritenuto infondato il motivo: la disciplina degli artt. 11 e 12 l. 3/2012 non impone particolari formalismi per il voto negativo dei creditori; vale un regime di ampia deformalizzazione, con prevalenza della sostanza sulla forma e possibilità di ratifica anche successiva del voto comunque espresso. Inoltre, l’espressione del voto da parte dell’ufficio legale contenzioso della banca è stata considerata un accertamento di fatto non sindacabile in cassazione e, comunque, la successiva costituzione della banca nel giudizio di reclamo ha comportato ratifica dell’operato dell’unità operativa che aveva espresso il voto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.
Norme richiamate
art. 111, comma 7, Cost.
Il ricorso per cassazione è ammissibile contro i provvedimenti giurisdizionali con carattere di decisorietà e definitività, anche se emessi in forma di ordinanza o decreto.
art. 77 c.p.c.
È richiamato dal ricorrente per contestare la legittimazione rappresentativa dell’ufficio legale della banca, ma la Corte non accoglie la censura.
art. 11, comma 1, l. n. 3 del 2012
La norma, per la Corte, non prevede formalismi particolari per il voto negativo dei creditori nella procedura di composizione della crisi.
art. 11, comma 2, l. n. 3 del 2012
Serve a individuare la percentuale di consensi necessaria per l’omologazione dell’accordo, che nel caso concreto non è stata raggiunta.
art. 12 l. n. 3 del 2012
È richiamato insieme all’art. 11 per affermare l’assenza di formalismi nella manifestazione del voto dei creditori.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, il provvedimento che conferma o nega l’omologa dell’accordo può essere impugnato per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. quando sia decisorio e definitivo, cioè idoneo a incidere in modo stabile sui diritti soggettivi e sullo stato di sovraindebitamento.
- La disciplina della manifestazione del voto dei creditori nelle procedure di composizione della crisi è improntata a sostanziale deformalizzazione: salvo specifiche previsioni, non sono richieste forme solenni per il voto negativo, che può risultare valido se comunque riferibile al creditore.
- Il voto espresso da un soggetto inserito nell’organizzazione del creditore e preposto alla gestione del contenzioso può essere considerato efficace in base al suo inserimento funzionale nell’impresa, salvo contestazioni specifiche e tempestive sulla reale provenienza del voto.
- La successiva costituzione in giudizio del creditore che difende il voto espresso integra ratifica dell’operato dell’unità organizzativa che lo ha manifestato, sanando eventuali dubbi sul potere rappresentativo.
- In cassazione non è sindacabile, se non nei limiti del vizio motivazionale consentito, l’accertamento di fatto sulla riferibilità del voto al creditore compiuto dal giudice di merito.
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