Parere n. 1028/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, proposto dalla sig.ra Rosa Izzo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della nota direttoriale prot. n. 5485 del 19 marzo, del d.m. n. 249 del 10 settembre 2010 e del d.m. n. 42 dell'8 aprile 2009, relativi alla formazione iniziale dei docenti e all'aggiornamento delle graduatorie a esaurimento
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato direttamente due atti generali ministeriali. Il d.m. n. 249 del 2010 è stato contestato per l'introduzione del tirocinio formativo attivo (TFA), ritenuta lesiva delle posizioni di coloro che avevano già conseguito titoli riconosciuti e utilizzati dall'amministrazione ai fini dell'insegnamento. Il d.m. n. 42 del 2009 è stato censurato nella parte in cui prevedeva, per il biennio 2007-2009, l'inserimento in coda nelle graduatorie di altre province, a prescindere dal punteggio maturato. La questione decisiva ha riguardato la sussistenza dell'interesse a ricorrere contro atti generali: non risultava infatti che la ricorrente avesse presentato domanda di inserimento o conferma in graduatoria, né che fosse stato adottato nei suoi confronti un provvedimento applicativo di deteriore collocamento, successivamente impugnato. L'amministrazione aveva inoltre prospettato la tardività parziale del ricorso e la mancata notifica ad almeno un controinteressato, ma la Sezione ha definito il ricorso sulla base dell'assenza dell'interesse a ricorrere. Quanto al d.m. n. 42 del 2009, è stato altresì rilevato che la disciplina dell'inserimento in coda era già stata annullata in parte qua in precedenza, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009.
Il parere
La Sezione ha espresso parere definitivo nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Gli atti impugnati sono atti generali che disciplinano la formazione iniziale dei docenti e le procedure di aggiornamento e inserimento nelle graduatorie a esaurimento. Le clausole contestate non erano direttamente ostative all'inserimento né espulsive, ma potevano incidere sul posizionamento in graduatoria soltanto all'esito della valutazione dei titoli della ricorrente e degli altri aspiranti. In assenza della prova della partecipazione alla procedura e dell'impugnazione dell'eventuale provvedimento applicativo lesivo, non risultava attuale e concreta la lesione della posizione giuridica dedotta. La Sezione ha richiamato il principio secondo cui gli atti generali sono direttamente impugnabili solo quando producano una lesione immediata; quando la lesione dipende da un successivo atto applicativo, l'interesse a ricorrere sorge con quest'ultimo. Ha inoltre ricordato che, nel caso di atti generali recanti le regole di una procedura concorsuale, il ricorrente deve presentare domanda di partecipazione e impugnare l'atto applicativo concretamente lesivo. Il d.m. n. 42 del 2009 risultava comunque già annullato nella parte relativa all'inserimento in coda, in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2011 e del precedente parere della Sezione dell'11 maggio 2011.
Osservazioni
Interesse a ricorrere contro atti generali
I regolamenti e gli atti generali sono direttamente impugnabili soltanto quando contengano disposizioni immediatamente lesive. Se la lesione è soltanto potenziale e dipende da un successivo atto applicativo, l'interesse a ricorrere sorge solo in relazione a quest'ultimo.
Partecipazione alla procedura e impugnazione dell'atto applicativo
Quando l'atto generale costituisce la lex gara o disciplina una procedura concorsuale, il ricorrente deve presentare domanda di partecipazione, così da differenziare la propria posizione, e deve impugnare l'atto applicativo che abbia concretamente prodotto la lesione, eventualmente mediante motivi aggiunti.
D.m. n. 249 del 2010 - Introduzione del TFA
Le censure relative all'introduzione del tirocinio formativo attivo riguardavano una disciplina generale della formazione iniziale degli insegnanti, ma non dimostravano una lesione immediata e attuale della posizione della ricorrente.
D.m. n. 42 del 2009 - Inserimento in coda nelle graduatorie
La previsione dell'inserimento in coda nelle graduatorie di altre province incideva potenzialmente sul posizionamento degli aspiranti, la cui concreta entità poteva essere verificata solo dopo la valutazione dei titoli della ricorrente e degli altri candidati. Non risultava presentata alcuna domanda né impugnato un provvedimento di collocamento deteriore.
Disciplina dell'inserimento in coda già annullata
La parte del d.m. n. 42 del 2009 relativa all'inserimento in coda risultava già annullata in precedenza, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009.
Norme richiamate
art. 9, comma 2, d.P.R. n. 1199/1971
La disposizione è richiamata in relazione all'asserita mancata notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato; il parere non definisce tuttavia il ricorso sulla base di tale profilo.
art. 1, comma 605, lett. c), legge n. 296/2006
Ha previsto un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente e la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie a esaurimento, nell'ambito delle misure per fronteggiare il precariato storico.
art. 2, comma 416, legge n. 244/2007
Costituisce la base normativa del d.m. n. 249 del 2010 in materia di disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti.
d.m. n. 249 del 10 settembre 2010
Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado
È qualificato come atto generale, direttamente impugnabile solo in presenza di una lesione immediata; la contestazione dell'introduzione del TFA non ha evidenziato una lesione attuale della ricorrente.
d.m. n. 42 dell'8 aprile 2009
Norme per l'integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011
È qualificato come atto generale regolatore della procedura di aggiornamento e inserimento nelle graduatorie; la previsione sull'inserimento in coda produceva, secondo il parere, una lesione soltanto potenziale e mediata.
art. 1, comma 4-ter, d.l. n. 134/2009, aggiunto dalla legge di conversione n. 167/2009
La disposizione, qualificata formalmente come interpretativa, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima perché innovativa e retroattiva, nonché derogatoria rispetto alla regola dell'inserimento a pettine.
art. 3 Costituzione
La Corte costituzionale ha ritenuto violato il principio di eguaglianza dalla disciplina retroattiva e derogatoria dell'inserimento in coda.
art. 120, primo comma, Costituzione
È richiamato dalla Corte costituzionale nella prospettiva della libertà di circolazione delle persone sul territorio nazionale, ostacolata indirettamente dalla disciplina derogatoria dell'inserimento in coda.
sentenza Corte costituzionale 9 febbraio 2011, n. 41
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009 e ha ribadito la validità della regola dell'inserimento a pettine.
Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 24 marzo 2014, n. 1448
È richiamata quale precedente sul principio della diretta impugnabilità degli atti generali solo in presenza di disposizioni immediatamente lesive.
Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenze 27 dicembre 2010, n. 9406, e 6 settembre 2010, n. 6463
Sono richiamate quali precedenti sul carattere non attuale dell'interesse fondato su potenzialità lesive ipotetiche o future.
Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 26 aprile 2018, n. 4
Ha affermato che, per contestare una clausola generale nell'ambito di una procedura concorsuale, il ricorrente deve partecipare alla procedura e impugnare l'atto applicativo che concretizza la lesione.
Massime di principio
- Gli atti generali e regolamentari sono direttamente impugnabili soltanto quando producono una lesione immediata e attuale; la mera potenzialità lesiva, destinata a concretizzarsi attraverso un successivo provvedimento applicativo, non è sufficiente a radicare l'interesse a ricorrere.
- Quando un atto generale disciplina una procedura concorsuale o selettiva, il soggetto che intende contestarlo deve differenziare la propria posizione mediante la partecipazione alla procedura e deve impugnare l'atto applicativo che concretamente determina la lesione, anche mediante motivi aggiunti.
- Una censura relativa a criteri di attribuzione del punteggio o di collocamento in graduatoria non dimostra, di per sé, una lesione attuale: la lesione deve risultare dall'esito concreto della valutazione dei titoli del ricorrente e degli altri aspiranti.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale della norma primaria posta a fondamento di una disciplina regolamentare determina l'illegittimità delle corrispondenti disposizioni regolamentari, ove queste ne costituiscano attuazione.
Impugnazione di atti generali sulle graduatorie e sulla formazione dei docenti
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una docente contro una nota direttoriale, il d.m. n. 249 del 10 settembre 2010, relativo alla formazione iniziale degli insegnanti, e il d.m. n. 42 dell'8 aprile 2009, relativo all'integrazione e all'aggiornamento delle graduatorie a esaurimento. Il Consiglio di Stato ha espresso parere definitivo per l'inammissibilità del ricorso.
Premesse procedurali
L'amministrazione aveva segnalato la possibile tardività parziale del ricorso e la mancata notificazione ad almeno un controinteressato ai sensi dell'art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo comunque il rigetto nel merito. Nel 2014 la Sezione aveva richiesto una relazione istruttoria integrativa sulla data di notificazione del ricorso all'amministrazione e su ogni altro elemento utile. Poiché tale relazione non è pervenuta, la Sezione ha ritenuto di poter decidere sulla base degli atti disponibili, senza ulteriori approfondimenti istruttori.
Atti impugnati e disciplina di riferimento
Il d.m. n. 249 del 2010 disciplina i requisiti e le modalità della formazione iniziale degli insegnanti, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge n. 244 del 2007, e introduce il tirocinio formativo attivo, con frequenza obbligatoria ed esame finale per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.
Il d.m. n. 42 del 2009 disciplina l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011. La ricorrente ha contestato, in particolare, la possibilità di inserirsi nelle graduatorie di altre province dopo l'ultima posizione della terza fascia, secondo il meccanismo dell'inserimento "in coda" e senza considerare il punteggio maturato.
La disciplina delle graduatorie a esaurimento si inserisce nel piano triennale previsto dall'art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006, volto a fronteggiare il precariato storico mediante un programma di assunzioni a tempo indeterminato e la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie a esaurimento.
Principio sulla impugnazione degli atti generali
La Sezione ha richiamato la giurisprudenza secondo cui regolamenti e atti generali sono direttamente impugnabili quando le loro disposizioni ledono immediatamente le posizioni soggettive dei destinatari. Negli altri casi, l'interesse a ricorrere si consolida soltanto con l'adozione dell'atto applicativo, non essendo sufficiente una lesione ipotetica o futura.
Per gli atti generali che costituiscono la lex gara o dettano le regole di una procedura concorsuale, il ricorrente deve inoltre:
- presentare la domanda di partecipazione, così da differenziare la propria posizione da quella del quisque de populo;
- impugnare l'atto successivo che, applicando la clausola generale contestata, produca concretamente la lesione.
La Sezione ha richiamato, sul punto, l'Adunanza plenaria n. 4 del 26 aprile 2018.
Applicazione al caso concreto
Entrambi i decreti ministeriali sono stati qualificati come atti generali che governano la formazione iniziale o le procedure di aggiornamento e inserimento nelle graduatorie a esaurimento.
Le disposizioni contestate non erano clausole immediatamente ostative all'inserimento né clausole espulsive. Esse potevano incidere soltanto sul posizionamento finale degli aspiranti, all'esito della valutazione dei titoli della ricorrente e degli altri partecipanti.
Dagli atti non risultava che la ricorrente avesse presentato domanda di inserimento o di conferma in graduatoria. Non risultava neppure l'adozione di un provvedimento applicativo che avesse determinato il suo deteriore collocamento, né la sua impugnazione. Le censure erano quindi rimaste concentrate sugli atti generali e sui criteri di attribuzione del punteggio, senza la dimostrazione di una lesione concreta e attuale.
Annullamento della disciplina dell'inserimento in coda
La Sezione ha aggiunto che il d.m. n. 42 del 2009 era già stato annullato in parte qua in occasione di un precedente parere dell'11 maggio 2011, relativo al ricorso n. 426/2010.
Il precedente traeva origine dalla sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 9 febbraio 2011, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009, aggiunto dalla legge n. 167 del 2009. La Corte aveva ritenuto che la disposizione, pur presentandosi come interpretativa, avesse portata innovativa e retroattiva, introducendo per un biennio una disciplina derogatoria rispetto alla regola ordinaria dell'inserimento "a pettine".
La Corte aveva ravvisato la violazione dell'art. 3 Cost. e aveva evidenziato anche il rilievo dell'art. 120, primo comma, Cost., in relazione al rischio di ostacolare indirettamente la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale. Venuta meno la norma primaria, erano state ritenute illegittime anche le disposizioni regolamentari attuative dell'inserimento in coda.
Conclusione
Poiché non era stata dimostrata una lesione attuale e concreta, né la partecipazione alla procedura o l'esistenza di un atto applicativo pregiudizievole, non risultavano integrate le condizioni dell'interesse a ricorrere. La Sezione ha pertanto espresso il definitivo parere che il ricorso straordinario dovesse essere dichiarato inammissibile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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