Cassazione Civile, Sentenza n. 34916/2025 del 30/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di avvisi di rettifica relativi a importazioni 2010 di elementi di fissaggio in acciaio inox dichiarati di origine filippina (operazioni effettuate tramite l'esportatore CANO). OLAF aveva avviato indagini e nel 2013 aveva disposto la revoca dei certificati di origine Form A ritenuti falsificati; l'Amministrazione doganale ha emesso avvisi di rettifica ritenendo le merci di origine taiwanese. La ricorrente ha censurato la mancata instaurazione di un contraddittorio preventivo, il diniego di accesso completo alle informative/relazione OLAF e la mancata applicazione/esame delle condizioni esimenti previste dall'art. 220, par.2, lett. b) del Codice Doganale Comunitario (buona fede fondata su errore attivo dell'autorità di esportazione), chiedendo anche, in via subordinata, rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i motivi relativi alla presunta nullità per mancata instaurazione del contraddittorio e per il diniego di accesso alle informative OLAF, confermando che le informative interlocutorie OLAF possono essere utilizzate come elementi di prova e che, nel procedimento doganale, opera lo ius speciale di cui all'art. 11 D.Lgs. n. 374/1990 (in particolare il termine dilatorio di 30 giorni previsto dal comma 4-bis). Tuttavia la Corte ha accolto il terzo motivo: ha ritenuto che la Corte territoriale non abbia svolto il necessario esame cumulativo delle tre condizioni previste dall'art. 220 CDC per riconoscere l'esimente (errore attivo dell'autorità di esportazione; non riconoscibilità ragionevole dell'errore da parte dell'importatore in buona fede; rispetto di tutte le prescrizioni doganali). Per tale motivo la sentenza d'appello è cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale di secondo grado dell'Emilia-Romagna per un nuovo esame, con istruzioni precise su quali accertamenti motivati svolgere. Il rinvio pregiudiziale richiesto è stato ritenuto non necessario (acte clair/acte eclairé). I primi due motivi sono stati respinti; il quarto e quinto motivi assorbiti; le spese saranno regolate in sede di rinvio.
Norme richiamate
art. 11 D.Lgs. n. 374/1990, comma 4-bis
«dopo la notifica all'operatore interessato [...] o dopo il rilascio al medesimo della copia del verbale delle operazioni compiute, l'operatore interessato può comunicare osservazioni e richieste, nel termine di 30 giorni [...] che sono valutate dall'Ufficio doganale prima della notifica dell'avviso»
Il Collegio conferma l'applicazione dello ius speciale doganale: l'avviso di rettifica non può essere notificato prima del decorso del termine dilatorio di 30 giorni; il rispetto di tale termine assicura il contraddittorio endoprocedimentale anticipato previsto dalla disciplina doganale.
Regolamento (UE) n. 883/2013 (OLAF)
Le informative e le comunicazioni interlocutorie dell'OLAF costituiscono atti ispettivi aventi rilevanza probatoria e possono essere utilizzate dall'amministrazione nazionale; la garanzia di contraddittorio prevista dal regolamento si applica in forma rafforzata solo alla relazione finale con riferimenti nominativi.
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
La disciplina generale sulle garanzie procedimentali non prevale sullo ius speciale doganale; l'obbligo di valutare osservazioni sussiste ma non implica necessariamente l'esplicitazione di tale valutazione nell'atto impositivo.
art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
Il principio di buona amministrazione non è ritenuto violato dall'uso di informative OLAF interlocutorie come elementi probatori purché sia garantito il contraddittorio nazionale e la possibilità per il contribuente di contestare tali elementi in giudizio.
art. 220, par.2, lett. b) del Codice Doganale Comunitario (CDC)
Per applicare l'esimente prevista occorre accertare cumulativamente: i) errore attivo dell'autorità doganale dello Stato di esportazione; ii) che l'errore non fosse ragionevolmente rilevabile dall'importatore in buona fede; iii) che l'importatore abbia osservato tutte le prescrizioni doganali. La Corte ha rilevato che il giudice di merito non ha compiuto questo scrutinio e ha disposto il rinvio per gli accertamenti necessari.
art. 267 TFUE (rinvio pregiudiziale)
La Corte ha ritenuto infondata la richiesta di rinvio pregiudiziale perché la questione interpretativa relativa all'art. 220 CDC era già stata chiarita dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (configurazione di acte clair/acte eclairé), dunque non sussisteva l'obbligo di rimessione.
art. 360 c.p.c. e art. 112 c.p.c.
Articoli invocati come base di impugnazione per vizio di motivazione e nullità della sentenza; la Corte ha esaminato i profili di vizio di motivazione e decisorio sollevati ai sensi di tali norme, accogliendo la censura relativa all'omessa valutazione del fatto decisivo in relazione all'art. 220 CDC.
Massime di principio
- Le informative OLAF interlocutorie possono essere utilizzate dalle autorità nazionali come elementi di prova: la loro mancata allegazione o il mancato accesso non determina in automatico la nullità dell'atto, essendo questione di prova giudiziale.
- Il contraddittorio endoprocedimentale imposto dal Regolamento OLAF si realizza pienamente solo con la relazione finale quando questa contiene riferimenti nominativi: le indagini esterne e le informative non impongono automaticamente un contraddittorio preventivo con l'interessato, fermo restando il contraddittorio previsto dalla normativa nazionale (in materia doganale, l'art. 11 D.Lgs. n. 374/1990 con il termine dilatorio di 30 giorni).
- In materia doganale prevale lo ius speciale: l'art. 11 D.Lgs. 374/1990 regola specificamente il contraddittorio e i termini da rispettare prima dell'avviso di rettifica.
- Per usufruire dell'esimente di cui all'art. 220 CDC l'importatore deve provare, con riferimento cumulativo, che l'errore derivava da un comportamento attivo dell'autorità di esportazione, che tale errore non era ragionevolmente rilevabile dall'operatore diligente e che sono state rispettate tutte le prescrizioni doganali; la sola falsità documentale non esclude automaticamente la responsabilità dell'importatore.
- Quando il giudice di merito omette l'esame puntuale dei presupposti di legge (in particolare degli elementi soggettivi e oggettivi richiesti da norme unionali), la Cassazione può cassare la decisione e rinviare per un nuovo esame motivato.
- La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE va formulata solo se vi è un dubbio serio di interpretazione del diritto dell'Unione; se la questione è già stata chiarita (acte clair o acte eclairé), il rinvio può essere ritenuto non necessario.
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