Cassazione Penale, Sentenza n. 48552/2022 del 21/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per rapina aggravata, denunciando la violazione del diritto di difesa per mancata trasmissione agli avvocati della nota della Polizia di Stato del 15.3.2022 (e relativi allegati) utilizzata dal Tribunale nella decisione; sosteneva che detta informativa non era stata notificata né caricata sul sistema TIAP e che quindi la difesa non aveva potuto preparare adeguatamente il riesame, nonostante la richiesta di riesame fosse stata fissata per il 22.3.2022.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per censure manifestamente infondate. In fatto ha accertato che la nota del 15.3.2022 era stata inserita nel registro TIAP il 16.3.2022, quindi in tempo utile rispetto all'udienza del 22.3.2022; in diritto ha richiamato il principio secondo cui l'art. 309, comma 5, c.p.p. impone l'obbligo di trasmissione al riesame solo degli atti selezionati dal P.M. a sostegno della richiesta e degli elementi favorevoli all'indagato, non dell'intero fascicolo, e che l'eventuale deposito di atti non previamente trasmessi non determina automaticamente nullità, dovendo il Tribunale assegnare, su richiesta, un termine per la consulazione degli elementi nuovi compatibilmente con i termini del procedimento di riesame. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Decreto-Legge n. 137/2020 (art. 23, comma 8)
art. 23, comma 8 DL 137/2020
Riferimento formale alla trasmissione della requisitoria scritta del Pubblico Ministero; non decisivo ai fini dell'annullamento.
Codice di procedura penale
art. 309, comma 5; art. 309, commi 9 e 10; art. 616
Art. 309, comma 5: obbligo di trasmissione al riesame limitato agli atti sui quali si fonda la richiesta e agli elementi favorevoli all'indagato, non all'intero fascicolo. Commi 9 e 10: possibilità di integrare il compendio indiziario e necessità di rispettare i termini del procedimento di riesame; art. 616: potere di condanna alle spese e somme a favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- La trasmissione al Tribunale del riesame riguarda in via primaria gli atti selezionati dal P.M. a sostegno della misura e gli elementi favorevoli all'indagato; non sussiste un obbligo assoluto di trasmettere tutto il contenuto del fascicolo.
- Se emergono atti sopravvenuti non trasmessi prima dell'udienza, ciò non comporta automaticamente la nullità della decisione: il giudice del riesame deve, su richiesta, concedere un termine per consentire alla difesa di esaminarli, compatibilmente con i termini per la decisione.
- La difesa che contesti la mancata trasmissione dovrebbe tempestivamente chiedere al Tribunale la verbalizzazione del mancato ricevimento, chiedere la certificazione al servizio di cancelleria (registro TIAP) e, se necessario, chiedere la sospensione o il rinvio dell'udienza per essere messa in condizione di esercitare il contraddittorio.
- Per impugnare con successo la mancata ostensione di atti è necessario dimostrare un effettivo pregiudizio alla possibilità di difesa (ad es. impossibilità concreta di esaminare nuovi elementi decisivi entro il termine per la decisione), non la sola circostanza formale della mancata preventiva notificazione.
- In caso di ricorso manifestamente infondato il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a somme a favore della Cassa delle Ammende.
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