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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41589/2022 del 04/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Bernardoni impugnava la sentenza di appello che lo aveva dichiarato colpevole per furto (artt. 81 e 624 c.p.) e uso indebito di carta bancoposta (art. 55, comma 9, d.lgs. 231/2007). I motivi di ricorso contestavano: 1) la valutazione probatoria e presunto travisamento della prova in relazione all'identificazione del soggetto ripreso dalle telecamere e a discrepanze temporali tra fotogrammi e prelievi; 2) l'attribuzione anche del prelievo effettuato alla Unicredit alle ore 18:08 e del furto avvenuto dopo le 17:30 basandosi solo sulla contiguità spazio-temporale; 3) il superamento della prova circa l'indisponibilità del PIN, atteso che la persona offesa aveva detto che il PIN era memorizzato sul proprio cellulare; 4) la presunta violazione del divieto di reformatio in peius per la determinazione della continuazione e dell'aumento complessivo della pena.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso come manifestamente infondato. Ha confermato la valutazione di merito fondandola su immagini video nitide (che mostravano tatuaggi e il ricorrente mentre consultava un foglietto presumibilmente con il PIN), sulla deposizione del teste Carabiniere Storoni e sulla contiguità spazio-temporale fra furto e prelievi anche quando non esistono riprese per tutti gli ATM. Sulla questione del PIN la Corte ha ritenuto irrilevante che il PIN fosse memorizzato sul cellulare della persona offesa, poiché le immagini mostravano l'imputato mentre consultava un appunto; pertanto la prova di utilizzazione indebito è stata ritenuta soddisfacente. Quanto alla determinazione della pena per continuazione, la Corte ha spiegato che, esclusa l'aggravante del furto, il reato più grave è risultato l'utilizzo indebito della carta e la rideterminazione non ha comportato un aumento complessivo rispetto al primo grado; quindi non si è realizzata una reformatio in peius. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen.

    articolo 625, comma 1, n. 4 cod. pen.

    L'aggravante è stata esclusa in sede di appello; la corte ha rivalutato la qualificazione del reato più grave alla luce di tale esclusione

  • artt. 81 e 624 cod. pen.

    Imputazione principale di furto e riconoscimento della continuazione con altri reati connessi al medesimo disegno criminoso

  • art. 55, comma 9, d.lgs. 231/2007

    art. 55, comma 9, d.lgs. 231/2007

    Configurazione del reato di utilizzo indebito di carta bancoposta ritenuto reato più grave dopo esclusione dell'aggravante e base per la rideterminazione della pena

  • art. 192 cod. proc. pen.

    articolo 192 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa per carenza di motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione di merito congrua e sufficiente

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Principio per cui il travisamento della prova deducibile in cassazione richiede che un dato probatorio sia stato introdotto per la prima volta nella motivazione di secondo grado; qui tale condizione non ricorre

  • art. 530, comma 2 cod. proc. pen.

    articolo 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Invocato dalla difesa come causa di proscioglimento per mancanza di indagini su un elemento (PIN); la Corte ha ritenuto irrilevante la censura in presenza di altri elementi probatori decisivi

  • art. 597 cod. proc. pen.

    articolo 597, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di divieto di reformatio in peius: la Corte ha confermato che la modifica della struttura del reato continuato può legittimare una diversa distribuzione dell'aumento purché la pena complessiva non aumenti

Massime di principio

  • Immagini video nitide e coincidenti con elementi identificativi (es. tatuaggi) sommate a deposizioni investigative possono costituire prova sufficiente per l'attribuzione di responsabilità, anche se non tutte le operazioni sono riprese.
  • La contiguità spazio-temporale tra furto e prelievi può integrare un elemento logico per l'attribuzione dei reati in assenza di registrazioni per tutti gli ATM, purché supportata da valutazione complessiva dei tempi di spostamento e delle circostanze.
  • La presenza o meno della memorizzazione del PIN sul cellulare della persona offesa non è necessariamente decisiva: se emergono elementi che dimostrano che l'autore ha consultato un appunto con il PIN o ha agito in modo compatibile con la conoscenza del PIN, il giudice può ritenere provato l'uso indebito.
  • In sede di impugnazione non è consentito alla Cassazione ritrattare la valutazione delle prove di merito salvo i casi tassativi previsti dalla legge (es. travisamento della prova ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) quando ricorra la specifica ipotesi indicata).
  • Il divieto di reformatio in peius non impedisce al giudice d'appello di cambiare la struttura del reato continuato e di operare una diversa quantificazione degli aumenti per singoli capi, purché la pena complessiva non sia aumentata rispetto al primo grado.

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