Cassazione Civile, Ordinanza n. 01421/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia riguarda infiltrazioni d'acqua che hanno danneggiato un box interrato situato in un complesso condominiale. Secondo la ricostruzione accolta dai giudici di merito, le infiltrazioni provenivano dalla terrazza e dal giardino sovrastanti, di proprietà del ricorrente, e derivavano dal deterioramento dell'impermeabilizzazione del solaio, dall'uso di impermeabilizzazione non idonea al giardino, dall'ostruzione della canalina di scolo e dal deterioramento della pavimentazione della terrazza. La Corte d'appello ha escluso la responsabilità del condominio ex art. 2051 c.c., ritenendo che le cose da cui si originavano le infiltrazioni non fossero parti comuni. In cassazione il proprietario del piano sovrastante ha proposto tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe considerato la decisione condominiale di intervenire su altri box e che il consulente non avrebbe valorizzato il disordine amministrativo e la situazione generale dei box; 2) omesso esame delle richieste istruttorie, sostenendo che avrebbe dovuto essere disposta una consulenza tecnica integrativa per accertare la responsabilità del condominio; 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c., assumendo che le infiltrazioni provenissero da solai e scale condominiali e che dunque dovesse rispondere il condominio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché formulati come omesso esame di fatti o richieste istruttorie, ma senza indicare un preciso fatto storico decisivo, discusso tra le parti e realmente trascurato dal giudice di merito, secondo i requisiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Ha inoltre osservato che la consulenza tecnica preventiva già espletata era stata ritualmente acquisita e poteva essere liberamente valutata dal giudice, mentre la scelta di non disporre una consulenza integrativa rientrava nel potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in cassazione se motivata. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, pur formalmente denunciando violazione di legge, mirava in realtà a contestare la ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito sulla base dell'accertamento tecnico preventivo. Non è stata pronunciata condanna alle spese poiché gli intimati non hanno svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2051 c.c.
la responsabilità del custode è stata esclusa in concreto perché le cose da cui provenivano le infiltrazioni non erano qualificate come beni condominiali; il ricorrente non è riuscito a scalfire tale accertamento fattuale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico preciso, decisivo e discusso, non questioni, argomentazioni o risultanze istruttorie; la censura è inammissibile se non rispetta tali requisiti.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e il dato da cui esso risulta, oltre al momento in cui è stato discusso.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
la deduzione del vizio di omesso esame richiede specifica localizzazione degli atti e degli elementi su cui il motivo si fonda.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
il motivo per violazione o falsa applicazione di legge è ammissibile solo se contesta la corretta interpretazione della norma o la sussunzione giuridica; non può essere usato per rimettere in discussione i fatti accertati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Il vizio di omesso esame denunciabile in cassazione presuppone l'omissione di un fatto storico, preciso e decisivo, non di una questione, di un argomento difensivo o di singole risultanze istruttorie.
- Chi censura la sentenza per omesso esame deve indicare in modo specifico il fatto storico trascurato, il dato da cui emerge, il momento della sua discussione nel processo e la sua decisività.
- La mancata ammissione di una consulenza tecnica integrativa non è di per sé censurabile in cassazione, perché la valutazione sull'opportunità di approfondimenti tecnici è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, se adeguatamente motivato.
- La relazione di un accertamento tecnico preventivo, una volta acquisita al giudizio di cognizione, costituisce materiale probatorio liberamente valutabile dal giudice anche nei confronti della parte che non abbia partecipato alla fase preventiva.
- La censura di violazione o falsa applicazione di legge non può essere utilizzata per sovvertire la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito, ma solo per contestare l'erronea interpretazione della norma o l'erronea sussunzione del fatto accertato nella fattispecie legale.
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