Cassazione Penale, Sentenza n. 23665/2024 del 13/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato (contestata la configurazione del dolo della fuga); 2) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.); 3) mancata applicazione dell'attenuante per integrale riparazione del danno (art. 62 n.6 c.p.) e della norma di favore dell'art. 163 c.p., ultimo comma, oltre alla mancata considerazione del comportamento collaborativo successivo all'identificazione.
La decisione
Il ricorso è stato respinto nella sua interezza. La Corte di legittimità ha confermato che il reato di fuga (art. 189, comma 6, cod. strada) è un reato omissivo di pericolo: il dolo riguarda la volontà di non osservare l'obbligo di fermarsi in presenza di un incidente percepito e riferibile al proprio comportamento, idoneo a causare lesioni, non la consapevolezza dell'effettivo danno. La Corte ha ritenuto che, per le circostanze (urto laterale tra veicoli in direzioni opposte, scoppio dell'airbag laterale, dichiarazione dell'imputato di essersi fermato a distanza e poi allontanato perché non "sentiva arrivare ambulanze né polizia"), l'imputato fosse consapevole della potenziale lesività dell'incidente e quindi sussistesse il dolo. Sull'art. 131-bis c.p. è stato ricordato che la tenuità richiede valutazione complessiva delle modalità di condotta e del disvalore concreto; la Corte ha ritenuto che elementi come l'allontanamento dal punto d'urto e l'identificazione avvenuta solo tramite indagini (telecamere) escludessero la particolare tenuità. Sull'art. 62 n.6 c.p. (integrale riparazione) la Corte ha stabilito che tale attenuante non è applicabile al reato in esame, trattandosi di reato istantaneo di pericolo e di tutela della solidarietà sociale; inoltre la copertura assicurativa non estingue la responsabilità penale per comportamenti dolosi e non risulta che l'imputato abbia spontaneamente ed efficacemente eliso le conseguenze del reato prima della sentenza di primo grado. Di conseguenza non è stata applicata la disposizione di favore dell'art. 163 c.p. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 189, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada)
Il reato di fuga è un reato omissivo di pericolo: l'obbligo è di fermarsi in presenza di un incidente che l'agente percepisce e che sia riconducibile al suo comportamento e concretamente idoneo a produrre eventi lesivi alle persone. Per il dolo non è necessario che esista un danno effettivo, ma la consapevolezza dell'incidente e della sua potenziale pericolosità al momento della condotta.
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione complessiva e comparativa di tutte le peculiarità della fattispecie (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo). Se la motivazione della sentenza evidenzia elementi che escludono il disvalore tenue, la richiesta è implicitamente respinta.
art. 62, n. 6 cod. pen.
L'attenuante per l'integrale riparazione del danno non è applicabile al reato istantaneo di pericolo della fuga quando la ratio della norma tutela esigenze di ordine pubblico e sicurezza della circolazione: la copertura assicurativa non elimina la responsabilità penale per comportamenti dolosi e occorre che il colpevole si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.
art. 163 cod. pen., ultimo comma
Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dell'articolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine, abbia partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo
La norma prevede una disposizione di favore subordinata alla riparazione integrale del danno e, quando necessario, all'attività spontanea ed efficace del colpevole per elidere o attenuare le conseguenze del reato. La sua applicazione presuppone fatti corrispondenti a quelli richiesti per l'attenuante dell'art. 62 n.6; se questa è esclusa, anche l'art. 163 non trova applicazione.
Massime di principio
- Il reato di fuga (art. 189, comma 6) è un reato omissivo di pericolo: rileva la percezione dell'incidente e la sua idoneità potenziale a causare danni, non l'accertamento concreto del danno.
- Il dolo nella fuga si valuta al momento della condotta in base alle circostanze percepite dall'agente; urti laterali tra veicoli in direzioni opposte e l'attivazione di airbag sono elementi indicativi di consapevolezza della potenziale lesività.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione complessiva di tutte le peculiarità; l'allontanamento dal luogo, la difficoltà d'identificazione e la necessità di indagini (telecamere) sono elementi che ostano all'applicazione.
- L'integrale risarcimento tramite assicurazione non è di per sé idoneo ad applicare l'attenuante di cui all'art. 62 n.6 quando si tratta di reato di pericolo istantaneo; è rilevante piuttosto un comportamento personale, spontaneo ed efficace del reo per elidere le conseguenze.
- Per ottenere benefici (art. 62 n.6 o art. 163 c.p.) occorre che il soggetto si sia attivato tempestivamente e autonomamente, prima della sentenza di primo grado, per riparare o attenuare le conseguenze del reato.
- Prassi consigliata in casi simili: fermarsi immediatamente, rimanere o tornare sul luogo, fornire generalità, attivare soccorsi se necessari, favorire la propria identificazione e documentare la condotta - questi comportamenti riducono il rischio di configurazione del dolo della fuga e aumentano le possibilità di valutazioni favorevoli in ordine a attenuanti o misure di favore.
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