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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36471/2021 del 24/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratori)

La controversia

La controversia originava dalla domanda proposta da alcuni dipendenti per ottenere il pagamento di emolumenti che la società non aveva più corrisposto dal marzo 2015: premio di risultato, premio feriale, gettone di presenza e indennità pasto. Tali voci erano ricondotte ad accordi aziendali ormai scaduti, ma la società ne aveva continuato l'erogazione fino alla comunicazione di volontà di recedere dai contratti aziendali vigenti dal 28 febbraio 2015. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi avverso la sentenza di appello, ma nelle more ha depositato rinuncia al ricorso, dichiarando di avere raggiunto un accordo per la definitiva composizione della lite; la rinuncia è stata accettata dai controricorrenti tramite procuratori muniti di procura speciale.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, intervenuta dopo il deposito di un accordo tra le parti per la definizione della controversia, e ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Ha inoltre disposto che non vi fosse pronuncia sulle spese e ha escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, ritenendo che l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 si riferisca ai soli casi di rigetto o inammissibilità, non anche all'estinzione.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e del decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio non partecipata

  • art. 390 c.p.c.

    indicato come base per la dichiarazione di estinzione del processo a seguito di rinuncia al ricorso accettata dalle controparti

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    richiamato per la regolazione delle spese in caso di estinzione, con decisione di non provvedere sulle spese

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    interpretato nel senso che l'ulteriore importo del contributo unificato è dovuto solo nei casi di rigetto o inammissibilità, non anche in caso di estinzione del processo

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalle controparti munite di valida procura speciale, comporta l'estinzione del processo.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, la Corte non provvede sulle spese se ritiene di farlo nei termini previsti dall'art. 391 c.p.c.
  • L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica quando il processo si estingue, poiché la norma si riferisce soltanto ai casi di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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