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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03278/2025 del 09/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (esattore)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un'iscrizione ipotecaria disposta per il recupero di somme dovute a titolo di IRPEF, IRAP, IVA e altri tributi, sulla base di tre cartelle esattoriali. Il contribuente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria per asserita mancata rituale notificazione degli atti prodromici. La CTR aveva confermato l'illegittimità delle notifiche, ritenendo nulle le notificazioni delle cartelle perché eseguite a mani della madre del destinatario, non convivente, senza prova della spedizione della raccomandata informativa prevista dall'art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. 600/1973. La società di riscossione ricorre per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo che la norma richiede la sola spedizione di una raccomandata semplice, e non di una raccomandata con avviso di ricevimento, e che il giudice di merito ha quindi errato nel pretendere una prova più rigorosa della spedizione/invio.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo della società di riscossione. Ha chiarito che, quando la notificazione avviene a persona diversa dal destinatario ex art. 60 d.P.R. 600/1973, la raccomandata informativa prevista dalla lett. b-bis ha natura di raccomandata semplice, senza necessità di avviso di ricevimento. È sufficiente la prova della spedizione di tale raccomandata informativa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, che dovrà riesaminare la vicenda alla luce di tale principio e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stata utilizzata come base del motivo di ricorso per denunciare la violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. 600/1973

    La raccomandata informativa prevista dalla norma, quando la notifica è eseguita a persona diversa dal destinatario, è una raccomandata semplice e non richiede avviso di ricevimento; è sufficiente la prova della sua spedizione.

  • art. 26, comma 1, d.P.R. 600/1973

    La notifica delle cartelle esattoriali nel caso di specie è stata ricondotta a questa disciplina, con conseguente applicazione del regime notificatorio richiamato dall'art. 60.

  • art. 139, comma 2, c.p.c.

    La consegna a persona di famiglia è considerata idonea a far presumere la consegna dell'atto al destinatario; non è necessario il requisito della convivenza, essendo sufficiente il vincolo familiare idoneo a giustificare la presunzione iuris tantum.

  • art. 8 l. 890/1982

    Richiamato in via comparativa per distinguere le ipotesi in cui non vi è consegna dell'atto e occorre la prova dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito.

  • artt. 24 e 111, comma 2, Cost.

    Richiamati dalle Sezioni Unite nella motivazione riportata per giustificare un'interpretazione costituzionalmente orientata delle forme di prova del perfezionamento notificatorio.

Massime di principio

  • Quando la notifica di un atto tributario è eseguita a persona diversa dal destinatario, la raccomandata informativa prevista dalla disciplina speciale ha natura di raccomandata semplice: non serve l'avviso di ricevimento, ma solo la prova della spedizione.
  • La nullità della notificazione non può essere affermata se il notificante dimostra la spedizione della raccomandata informativa richiesta dalla legge; non può pretendersi un mezzo di prova diverso o più gravoso non previsto dalla norma.
  • La consegna dell'atto a un familiare del destinatario è, di regola, idonea a fondare una presunzione di conoscenza dell'atto, anche se il familiare non convive con il destinatario, salvo prova contraria del carattere meramente occasionale della presenza.
  • Le regole sulla notificazione vanno lette in modo differenziato a seconda che vi sia stata consegna a persona idonea a ricevere l'atto oppure mero deposito senza consegna: solo nel secondo caso la legge richiede formalità comunicative più rigorose.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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