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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23609/2024 del 12/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Fiorillo ha presentato un"istanza di incidente di esecuzione finalizzata alla richiesta di sospensione del titolo esecutivo (sentenza del 14/03/2023, irrevocabile il 07/11/2023) e alla rimessione in termini per l"impugnazione ("restituzione nel termine"). Si è doluto della nullità/irregolarità del titolo esecutivo e della mancata conoscenza, chiedendo la sospensione dell"esecuzione e la riammissione nei termini per proporre impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte di appello fosse il giudice dell"esecuzione competente a decidere sia sulla regolarità/validità del titolo esecutivo sia sulla richiesta di restituzione in termini; ha annullato senza rinvio l"ordinanza della Corte di appello del 04/03/2024 e ha disposto la trasmissione degli atti alla medesima Corte di appello per l"incidente di esecuzione ai sensi dell"art. 670 c.p.p., rimettendo dunque la valutazione sostanziale al giudice dell"esecuzione.

Norme richiamate

  • art. 175, comma 4, cod. proc. pen.

    utilizzato per richiamare la competenza della Corte di cassazione sulla questione trasmessa; la Corte ha comunque indicato che la materia deve essere trattata dal giudice dell"esecuzione

  • art. 670 cod. proc. pen.

    individua la competenza del giudice dell"esecuzione per gli incidenti relativi all"esecuzione e alla regolarità del titolo esecutivo; la Corte ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello per decidere l"incidente ai sensi di questa norma

  • giurisprudenza menzionata (Sez. 5, n. 25556 del 26/04/2023, Kolaj Rv. 284678)

    richiamata per distinguere tra istanze che, pur intitolate come "restituzione nel termine", in realtà impongono l"accertamento dell"omessa formazione del titolo esecutivo e quindi la competenza del giudice dell"esecuzione

Massime di principio

  • Se si contesta la formazione o la validità del titolo esecutivo (nullità, omissione di atti formativi, difetti sostanziali), la competenza è del giudice dell"esecuzione (art. 670 c.p.p.) e va proposta un incidente di esecuzione presso quel giudice.
  • Se, invece, il titolo è regolarmente formato ma l"interessato non ne ha avuto conoscenza nei termini, si può chiedere la "restituzione nel termine" per impugnare; questa rimessione presuppone la rituale formazione del titolo e può essere trattata con procedimento diverso.
  • Quando l"istante chiede sia la sospensione dell"esecuzione sia la riammissione nei termini e denuncia vizi del titolo, il giudice dell"esecuzione deve essere adito per valutare l"incidente e, se necessario, disporre la notificazione o altre misure per consentire l"esercizio dei rimedi.
  • La Corte di cassazione può annullare provvedimenti interlocutori che abbiano errato in punto di competenza e rinviare o trasmettere gli atti al giudice che la legge individua competente (senza sempre decidere nel merito).
  • In pratica, per ottenere la sospensione dell"esecuzione per vizi del titolo è opportuno documentare le anomalie formali o la mancata conoscenza e proporre l"incidente di esecuzione davanti al giudice dell"esecuzione, richiedendo espressamente la sospensione in via cautelare.

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