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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20153/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Genova che aveva annullato l'ordinanza del GIP che aveva applicato a Moriani una misura interdittiva (divieto di esercitare la professione di commercialista, svolgere attività di impresa e rivestire uffici direttivi per 12 mesi) per essere ritenuto gravemente indiziato di plurime fattispecie di bancarotta impropria per false comunicazioni sociali in relazione ai bilanci Aspera S.p.A. 2015-2018. Il pubblico ministero deduceva la sussistenza di gravità indiziaria sulla base di bilanci, note integrative, verbali di assemblee e consigli e della partecipazione di Moriani alla vita societaria, nonché dei collegamenti con il dominus aziendale Alex Alì Carlo Amirfeiz e con operazioni con parti correlate.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso del pubblico ministero inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse correttamente valutato, nel quadro dei limiti del giudizio cautelare, la mancanza di gravi indizi in ordine al coefficiente soggettivo (la consapevolezza delle distrazioni e dei segnali di allarme) in capo a Moriani, amministratore con delega limitata ad attività operative. Il ricorso è stato censurato per essere in gran parte meramente fattuale, aspecifico e volto a richiedere una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità; inoltre il PM non ha efficacemente confutato i passaggi specifici dell'ordinanza impugnata (ad es. decorrenza delle dimissioni, limitatezza delle deleghe, assenza di cointeressi in altre società, affidamento sulle relazioni del revisore). La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la responsabilità dell'amministratore senza delega richiede l'effettiva conoscenza di fatti predatori o segnali di allarme inequivocabili e non il mero fatto che tali anomalie fossero conoscibili.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art.173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata per delimitare l'oggetto e i limiti del ricorso per cassazione presentato dal pubblico ministero; usata quale cornice procedurale per la sintesi del motivo.

  • art. 216 legge fallimentare

    Richiamato come riferimento alle imputazioni provvisorie relative alle condotte depauperative oggetto di contestazione nel fallimento; il Collegio ha osservato l'intreccio tra fatti depauperativi e omissioni in bilancio.

  • art. 223, comma 2, n. 1, legge fallimentare

    art. 223, comma 2, n. 1, legge fall.

    Norma relativa alla struttura del dolo nella bancarotta impropria da reato societario (rilevanza del dolo generico, dolo specifico e dolo intenzionale di inganno) richiamata per spiegare l'elemento soggettivo necessario.

  • art. 2381, comma 6, cod. civ.

    art. 2381, comma 6, cod. civ.

    Richiamato per delineare i doveri dell'amministratore senza delega: dovere di agire informato e di chiedere ragguagli al consiglio, che si concreta ove vi siano fatti nocivi o indicatori di anomalia.

Massime di principio

  • Per ritenere responsabile penalmente un amministratore senza delega occorre la prova della sua effettiva conoscenza di condotte depauperative o di segnali di allarme inequivocabili; non è sufficiente che le anomalie fossero semplicemente conoscibili.
  • Nella verifica della gravità indiziaria in sede cautelare il giudice valuta il complesso degli elementi in relazione alla posizione concreta dell'amministratore (esistenza e portata di deleghe, ruolo nella galassia societaria, accesso alla documentazione), e richiede indizi specifici e non meri elementi indiziari generici.
  • La partecipazione a riunioni sociali o la presenza di operazioni con parti correlate nelle note integrative non costituiscono automaticamente prova di consapevolezza della natura depauperativa delle operazioni: bisogna dimostrare che tali elementi configurino segnali di allarme chiari e percepibili secondo l'esperienza professionale.
  • Le dimissioni e la data di cessazione dell'incarico sono rilevanti: eventi e bilanci successivi alla cessazione non possono essere utilizzati per fondare la consapevolezza del soggetto dimissionario, salvo prova di ruolo sostanziale successivo.
  • In sede di legittimità la Corte non è chiamata a rivalutare il merito e i documenti per trarre nuove conclusioni fattuali; il ricorso per cassazione deve contestare specificamente e correlare le proprie censure alle ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
  • L'asserita complicità tra amministratore e revisore non basta, in questa sede, a smontare la valutazione del giudice di merito se non dimostrata con elementi specifici che colleghino direttamente i due nella fattispecie.

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