Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26402/2021 del 29/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ricorrente)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 391-bis c.p.c. per ottenere la correzione di un errore materiale contenuto in una precedente ordinanza della Corte di cassazione. In particolare, nell'intestazione e nei fatti di causa di quel provvedimento era stata erroneamente indicata la controparte come "Alitalia — Linee Aeree Italiane" S.p.a. in amministrazione straordinaria, mentre la denominazione corretta, già ritualmente notificata nel giudizio, era "Alitalia Servizi" S.p.a. in amministrazione straordinaria. Il motivo del ricorso riguarda dunque la mera rettifica dell'esatta identificazione della parte resistente nel precedente provvedimento.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale, rilevando che si trattava effettivamente di una erronea indicazione della denominazione della controparte nelle pagine 1, 2 e 3 dell'ordinanza precedente. Ha quindi disposto che, laddove fosse scritto "Alitalia — Linee Aeree Italiane", dovesse intendersi scritto "Alitalia Servizi". La Corte ha inoltre ricordato che nel procedimento di correzione degli errori materiali non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    consente la correzione degli errori materiali contenuti nei provvedimenti della Corte di cassazione

  • art. 287 c.p.c.

    norma richiamata quale base del procedimento di correzione degli errori materiali

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la fissazione dell'adunanza in camera di consiglio a seguito di proposta

  • Cass. Sez. U., 9438/2002

    richiamata per il principio secondo cui nel procedimento di correzione degli errori materiali non si provvede sulle spese

  • Cass. 10203/2009

    richiamata per il principio secondo cui nel procedimento di correzione degli errori materiali non si provvede sulle spese

  • Cass. 27196/2018

    richiamata per il principio secondo cui nel procedimento di correzione degli errori materiali non si provvede sulle spese

Massime di principio

  • L'errore materiale nell'indicazione della parte processuale in un provvedimento può essere corretto quando risulti dalla decisione e dagli atti che si tratti di mera inesattezza nella denominazione, senza incidenza sul contenuto sostanziale della pronuncia.
  • Il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. è funzionale alla rettifica formale del provvedimento e non comporta una nuova decisione sul merito della controversia.
  • Nel procedimento di correzione degli errori materiali non deve essere emessa pronuncia sulle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.