Cassazione Civile, Ordinanza n. 26402/2021 del 29/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ricorrente)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 391-bis c.p.c. per ottenere la correzione di un errore materiale contenuto in una precedente ordinanza della Corte di cassazione. In particolare, nell'intestazione e nei fatti di causa di quel provvedimento era stata erroneamente indicata la controparte come "Alitalia — Linee Aeree Italiane" S.p.a. in amministrazione straordinaria, mentre la denominazione corretta, già ritualmente notificata nel giudizio, era "Alitalia Servizi" S.p.a. in amministrazione straordinaria. Il motivo del ricorso riguarda dunque la mera rettifica dell'esatta identificazione della parte resistente nel precedente provvedimento.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale, rilevando che si trattava effettivamente di una erronea indicazione della denominazione della controparte nelle pagine 1, 2 e 3 dell'ordinanza precedente. Ha quindi disposto che, laddove fosse scritto "Alitalia — Linee Aeree Italiane", dovesse intendersi scritto "Alitalia Servizi". La Corte ha inoltre ricordato che nel procedimento di correzione degli errori materiali non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
consente la correzione degli errori materiali contenuti nei provvedimenti della Corte di cassazione
art. 287 c.p.c.
norma richiamata quale base del procedimento di correzione degli errori materiali
art. 380 bis c.p.c.
richiamato per la fissazione dell'adunanza in camera di consiglio a seguito di proposta
Cass. Sez. U., 9438/2002
richiamata per il principio secondo cui nel procedimento di correzione degli errori materiali non si provvede sulle spese
Cass. 10203/2009
richiamata per il principio secondo cui nel procedimento di correzione degli errori materiali non si provvede sulle spese
Cass. 27196/2018
richiamata per il principio secondo cui nel procedimento di correzione degli errori materiali non si provvede sulle spese
Massime di principio
- L'errore materiale nell'indicazione della parte processuale in un provvedimento può essere corretto quando risulti dalla decisione e dagli atti che si tratti di mera inesattezza nella denominazione, senza incidenza sul contenuto sostanziale della pronuncia.
- Il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. è funzionale alla rettifica formale del provvedimento e non comporta una nuova decisione sul merito della controversia.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali non deve essere emessa pronuncia sulle spese processuali.
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