Sentenza n. 1481/2026 - Torino, Sezione 1
per l’ottemperanza al giudicato formatosi della sentenza del TAR Piemonte, Sez. III, 23/10/2025 n. 1477; E per l’annullamento: - del provvedimento Prot. M_D -OMISSIS- (notificato in data 22/01/2026), a mezzo del quale lo Stato Maggiore dell’Esercito - Dipartimento Impiego del Personale ha respinto «l’istanza di assegnazione temporanea ex art. 33, comma 5, L. n. 104/92 presso un Ente dislocato nelle sede di Palermo, Cefalù (PA) o Corleone (PA) per prestare assistenza alla suocera», presentata da -OMISSIS- in data 14/02/2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nuovo diniego di assegnazione temporanea ex art. 33, comma 5, l. 104/1992, adottato in riesame dopo l'annullamento del precedente diniego
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a., deducendo la violazione o elusione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Piemonte n. 1477/2025, che aveva annullato il precedente diniego della richiesta di assegnazione temporanea presso sedi della provincia di Palermo per assistere la suocera inferma. Secondo il ricorrente, l'Amministrazione si sarebbe limitata a rivestire di una nuova motivazione le valutazioni già espresse e avrebbe introdotto, nel riesame, due nuove considerazioni non prospettate nel precedente giudizio, in elusione dell'effetto conformativo della sentenza. Sono stati inoltre dedotti ulteriori vizi di annullabilità, concernenti lacune istruttorie e incongruità della nuova determinazione. Il ricorrente aveva chiesto l'accertamento della nullità del nuovo diniego ai sensi dell'art. 21-septies l. 241/1990 e dell'art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a., oltre all'annullamento dell'atto.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda di accertamento della nullità per violazione o elusione del giudicato. Ha rilevato che la precedente sentenza aveva annullato il diniego esclusivamente per insufficienza della motivazione sulle esigenze organizzative, senza accertare l'insussistenza o l'inattualità di tali esigenze né imporre l'accoglimento dell'istanza. L'effetto conformativo consisteva quindi nel riesame dell'istanza sulla base di un'istruttoria più approfondita e di una motivazione idonea a eliminare le precedenti incongruenze. Il Ministero ha riaperto l'istruttoria, acquisito nuovo materiale, esaminato le esigenze organizzative delle sedi di destinazione, la situazione organica e operativa della sede di appartenenza e la condizione socio-familiare della persona da assistere; la nuova motivazione è risultata significativamente più ampia e articolata. La mera reiterazione del diniego non integra elusione del giudicato, né l'introduzione di nuove considerazioni istruttorie è di per sé elusiva. L'eventuale violazione del divieto di introdurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria, previsto dall'art. 10-bis l. 241/1990, costituirebbe al più un autonomo vizio di legittimità e non una causa di nullità, da esaminare nel giudizio ordinario di annullamento. Poiché le ulteriori censure riguardavano l'annullabilità dell'atto e non la sua nullità per violazione del giudicato, il TAR ha disposto la conversione del rito ai sensi degli artt. 40 ss. c.p.a., rinviando la trattazione della domanda di annullamento a successiva udienza. Le spese sono state riservate al definitivo.
Norme richiamate
art. 33, comma 5, l. 104/1992
Disciplina la richiesta del militare di assegnazione temporanea per prestare assistenza a un familiare; nel caso concreto, la precedente sentenza aveva imposto un riesame adeguatamente istruito e motivato, senza riconoscere direttamente il diritto all'assegnazione.
art. 112 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta contro il nuovo provvedimento adottato dopo la sentenza di annullamento.
art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a.
Consente di chiedere l'accertamento della nullità degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato; nel caso concreto, la domanda è stata respinta perché il nuovo diniego non ha violato né eluso il giudicato.
art. 21-septies l. 241/1990
La nullità per violazione o elusione del giudicato non ricorre quando l'Amministrazione rinnova il procedimento rispettando l'effetto conformativo della sentenza, anche pervenendo nuovamente a un diniego con motivazione più ampia.
art. 10-bis l. 241/1990
Il divieto di introdurre per la prima volta, dopo l'annullamento, motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato riguarda un autonomo vizio di legittimità; la sua eventuale violazione non determina la nullità dell'atto adottato in sede di riesame.
art. 12, comma 1, lett. e), d.l. 76/2020
È richiamato quale disposizione modificativa dell'art. 10-bis l. 241/1990 in relazione al divieto di introdurre nuovi motivi ostativi nel riesame successivo all'annullamento.
artt. 40 ss. c.p.a.
Regolano il giudizio ordinario di annullamento, al quale devono essere ricondotte le censure di annullabilità non riconducibili alla violazione o elusione del giudicato.
Massime di principio
- Quando una sentenza annulla un provvedimento per insufficienza o incongruità della motivazione, senza pronunciarsi sull'insussistenza sostanziale del potere o dei presupposti dell'azione amministrativa, l'effetto conformativo impone un nuovo esame adeguatamente istruito e motivato, ma non preclude all'Amministrazione di adottare nuovamente un provvedimento negativo.
- La reiterazione del diniego dopo l'annullamento giudiziale non integra, di per sé, violazione o elusione del giudicato, se l'Amministrazione ha riesercitato il potere entro i limiti conformativi stabiliti dalla sentenza e ha colmato le carenze motivazionali censurate.
- L'introduzione nel provvedimento di riesame di ulteriori elementi istruttori o valutazioni non esaminate nel precedente giudizio non è automaticamente elusiva del giudicato; la loro legittimità deve essere valutata in relazione alle concrete prescrizioni conformative della sentenza.
- L'eventuale violazione del divieto, previsto dall'art. 10-bis l. 241/1990, di introdurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato costituisce un vizio autonomo di legittimità e non determina, di per sé, la nullità dell'atto adottato in sede di riesame.
- Nel giudizio di ottemperanza, lo scrutinio della nullità per violazione o elusione del giudicato non può estendersi alle autonome censure di annullabilità del nuovo provvedimento; per queste ultime occorre il giudizio ordinario di annullamento, previa conversione del rito e piena esplicazione del contraddittorio.
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