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Sentenza

Sentenza n. 1481/2026 - Torino, Sezione 1

per l’ottemperanza al giudicato formatosi della sentenza del TAR Piemonte, Sez. III, 23/10/2025 n. 1477; E per l’annullamento: - del provvedimento Prot. M_D -OMISSIS- (notificato in data 22/01/2026), a mezzo del quale lo Stato Maggiore dell’Esercito - Dipartimento Impiego del Personale ha respinto «l’istanza di assegnazione temporanea ex art. 33, comma 5, L. n. 104/92 presso un Ente dislocato nelle sede di Palermo, Cefalù (PA) o Corleone (PA) per prestare assistenza alla suocera», presentata da -OMISSIS- in data 14/02/2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

Giustizia amministrativa202600558

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenza non definitivaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: nuovo diniego di assegnazione temporanea ex art. 33, comma 5, l. 104/1992, adottato in riesame dopo l'annullamento del precedente diniego

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a., deducendo la violazione o elusione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Piemonte n. 1477/2025, che aveva annullato il precedente diniego della richiesta di assegnazione temporanea presso sedi della provincia di Palermo per assistere la suocera inferma. Secondo il ricorrente, l'Amministrazione si sarebbe limitata a rivestire di una nuova motivazione le valutazioni già espresse e avrebbe introdotto, nel riesame, due nuove considerazioni non prospettate nel precedente giudizio, in elusione dell'effetto conformativo della sentenza. Sono stati inoltre dedotti ulteriori vizi di annullabilità, concernenti lacune istruttorie e incongruità della nuova determinazione. Il ricorrente aveva chiesto l'accertamento della nullità del nuovo diniego ai sensi dell'art. 21-septies l. 241/1990 e dell'art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a., oltre all'annullamento dell'atto.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda di accertamento della nullità per violazione o elusione del giudicato. Ha rilevato che la precedente sentenza aveva annullato il diniego esclusivamente per insufficienza della motivazione sulle esigenze organizzative, senza accertare l'insussistenza o l'inattualità di tali esigenze né imporre l'accoglimento dell'istanza. L'effetto conformativo consisteva quindi nel riesame dell'istanza sulla base di un'istruttoria più approfondita e di una motivazione idonea a eliminare le precedenti incongruenze. Il Ministero ha riaperto l'istruttoria, acquisito nuovo materiale, esaminato le esigenze organizzative delle sedi di destinazione, la situazione organica e operativa della sede di appartenenza e la condizione socio-familiare della persona da assistere; la nuova motivazione è risultata significativamente più ampia e articolata. La mera reiterazione del diniego non integra elusione del giudicato, né l'introduzione di nuove considerazioni istruttorie è di per sé elusiva. L'eventuale violazione del divieto di introdurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria, previsto dall'art. 10-bis l. 241/1990, costituirebbe al più un autonomo vizio di legittimità e non una causa di nullità, da esaminare nel giudizio ordinario di annullamento. Poiché le ulteriori censure riguardavano l'annullabilità dell'atto e non la sua nullità per violazione del giudicato, il TAR ha disposto la conversione del rito ai sensi degli artt. 40 ss. c.p.a., rinviando la trattazione della domanda di annullamento a successiva udienza. Le spese sono state riservate al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 33, comma 5, l. 104/1992

    Disciplina la richiesta del militare di assegnazione temporanea per prestare assistenza a un familiare; nel caso concreto, la precedente sentenza aveva imposto un riesame adeguatamente istruito e motivato, senza riconoscere direttamente il diritto all'assegnazione.

  • art. 112 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta contro il nuovo provvedimento adottato dopo la sentenza di annullamento.

  • art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a.

    Consente di chiedere l'accertamento della nullità degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato; nel caso concreto, la domanda è stata respinta perché il nuovo diniego non ha violato né eluso il giudicato.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La nullità per violazione o elusione del giudicato non ricorre quando l'Amministrazione rinnova il procedimento rispettando l'effetto conformativo della sentenza, anche pervenendo nuovamente a un diniego con motivazione più ampia.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il divieto di introdurre per la prima volta, dopo l'annullamento, motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato riguarda un autonomo vizio di legittimità; la sua eventuale violazione non determina la nullità dell'atto adottato in sede di riesame.

  • art. 12, comma 1, lett. e), d.l. 76/2020

    È richiamato quale disposizione modificativa dell'art. 10-bis l. 241/1990 in relazione al divieto di introdurre nuovi motivi ostativi nel riesame successivo all'annullamento.

  • artt. 40 ss. c.p.a.

    Regolano il giudizio ordinario di annullamento, al quale devono essere ricondotte le censure di annullabilità non riconducibili alla violazione o elusione del giudicato.

Massime di principio

  • Quando una sentenza annulla un provvedimento per insufficienza o incongruità della motivazione, senza pronunciarsi sull'insussistenza sostanziale del potere o dei presupposti dell'azione amministrativa, l'effetto conformativo impone un nuovo esame adeguatamente istruito e motivato, ma non preclude all'Amministrazione di adottare nuovamente un provvedimento negativo.
  • La reiterazione del diniego dopo l'annullamento giudiziale non integra, di per sé, violazione o elusione del giudicato, se l'Amministrazione ha riesercitato il potere entro i limiti conformativi stabiliti dalla sentenza e ha colmato le carenze motivazionali censurate.
  • L'introduzione nel provvedimento di riesame di ulteriori elementi istruttori o valutazioni non esaminate nel precedente giudizio non è automaticamente elusiva del giudicato; la loro legittimità deve essere valutata in relazione alle concrete prescrizioni conformative della sentenza.
  • L'eventuale violazione del divieto, previsto dall'art. 10-bis l. 241/1990, di introdurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato costituisce un vizio autonomo di legittimità e non determina, di per sé, la nullità dell'atto adottato in sede di riesame.
  • Nel giudizio di ottemperanza, lo scrutinio della nullità per violazione o elusione del giudicato non può estendersi alle autonome censure di annullabilità del nuovo provvedimento; per queste ultime occorre il giudizio ordinario di annullamento, previa conversione del rito e piena esplicazione del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaDecisione e riti specialiStato giuridico e avanzamentoInvalidità del provvedimento
RamiProcesso amministrativoForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaNullità del provvedimentoEffetto conformativo e riedizione del potereDifetto di motivazione

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