Ordinanza n. 6437/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 483 del 11.03.2025; - a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso di abilitazione su classe di concorso; nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha confermato il decreto monocratico n. 1375/2026, senza definire il merito della controversia. Ha disposto un'attività istruttoria, richiedendo alle parti chiarimenti sulle ragioni per cui l'“Adeverinta” del 13 agosto 2024 non sia stata considerata nel provvedimento impugnato. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 22 aprile 2026, con riserva di adottare una sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.
Atto impugnato: diniego del riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania, adottato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale dell'11 marzo 2025, con il quale si è concluso negativamente il procedimento relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania in relazione a un percorso di abilitazione su una classe di concorso. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i motivi di ricorso, ma rileva la necessità di chiarire per quali ragioni l'Amministrazione non abbia preso in considerazione l'“Adeverinta” datata 13 agosto 2024, documento apparentemente pertinente ai fini della valutazione dell'istanza.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Il TAR si è riservato la possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata nella successiva camera di consiglio.
Massime di principio
- Quando, ai fini della decisione su un diniego amministrativo, emerge che l'Amministrazione potrebbe non avere esaminato un documento rilevante prodotto dall'interessato, il giudice amministrativo può richiedere chiarimenti istruttori alle parti prima di definire il giudizio.
- La conferma di una misura cautelare monocratica e il rinvio della causa per acquisire chiarimenti istruttori non comportano, di per sé, una decisione sul merito della legittimità del provvedimento impugnato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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