Cassazione Penale, Ordinanza n. 33396/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Brescia aveva rideterminato, ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., la pena già inflitta a un imputato condannato per rapina e altro. L'impugnazione per cassazione è stata proposta dal difensore, che ha dedotto l'illegalità della pena per mancata applicazione dei criteri di cui agli artt. 133 e 133-bis c.p. La sentenza chiarisce però che, nel caso concreto, l'appellante aveva rinunciato ai motivi di gravame e aveva concordato la pena con il Procuratore generale; pertanto il ricorso tendeva a censurare un segmento del giudizio ormai precluso dalla rinuncia ai motivi di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel giudizio di appello definito con pena concordata ex art. 599-bis c.p.p. e rinuncia ai motivi, il giudice debba limitare la cognizione ai soli profili non rinunciati; la rinuncia determina una preclusione processuale che impedisce di riesaminare questioni non più devolute, anche in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza formalità ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Disciplina il patteggiamento in appello; quando l'imputato rinuncia ai motivi di impugnazione e concorda la pena, la cognizione del giudice resta limitata ai profili non rinunciati.
art. 133 c.p.
Richiamato come parametro di determinazione della pena, ma la censura è stata ritenuta preclusa per effetto della rinuncia ai motivi di appello.
art. 133-bis c.p.
Richiamato dalla difesa quale criterio da applicare alla pena, ma la Corte non entra nel merito perché il motivo è precluso.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità.
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese processuali e, in caso di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia dell'appellante ai motivi di gravame comporta una preclusione processuale che impedisce di far valere successivamente, anche in cassazione, questioni ormai non più devolute.
- Quando la decisione di appello è il risultato di una pena concordata a seguito di rinuncia ai motivi, il controllo del giudice è limitato ai soli aspetti residui e non può estendersi al merito della responsabilità o ad altri profili coperti dalla rinuncia.
- La deduzione di illegittimità della pena fondata sull'omesso richiamo ai criteri di commisurazione non è esaminabile se attiene a questioni devolute e poi abbandonate con rinuncia ai motivi di appello.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione può essere dichiarata senza formalità quando la preclusione processuale è evidente dagli atti; in tale ipotesi seguono le statuizioni accessorie sulle spese e, se ravvisabile colpa, sulla somma in favore della Cassa delle ammende.
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