Sentenza del 16/02/2016 n. 24 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Accertamento - Indagini bancarie - Onere della prova in capo al contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contesta l'utilizzo, nell'accertamento fiscale, dei dati e degli elementi acquisiti tramite indagini bancarie, sostenendo implicitamente che i movimenti sui conti non fossero sufficienti a dimostrare maggiori operazioni imponibili o maggior reddito.
La decisione
La pretesa dell'Amministrazione è ritenuta fondata sul piano probatorio: i dati risultanti dalle indagini bancarie costituiscono elementi utilizzabili per l'accertamento. Spetta quindi al contribuente fornire una prova analitica e puntuale per ciascun movimento contestato, dimostrando che gli importi erano già stati indicati in dichiarazione oppure che le movimentazioni, in entrata o in uscita, non avevano rilevanza fiscale perché estranee a operazioni imponibili.
Norme richiamate
Disciplina degli accertamenti bancari
I dati e gli elementi acquisiti dall'Amministrazione mediante le indagini sui conti bancari possono fondare la pretesa tributaria, salvo prova contraria analitica del contribuente.
Principio dell'onere della prova contraria a carico del contribuente
Il contribuente deve giustificare specificamente le singole movimentazioni bancarie, provando che sono state già dichiarate oppure che non costituiscono operazioni fiscalmente imponibili.
Massime di principio
- Negli accertamenti bancari, la rilevazione di versamenti o prelievi sui conti può essere sufficiente ad attivare una presunzione di rilevanza fiscale, secondo la disciplina applicabile al tipo di contribuente e di movimentazione.
- Non è sufficiente una contestazione generica: il contribuente deve fornire una spiegazione documentata e analitica per ogni movimento oggetto di contestazione.
- La prova contraria può consistere nella dimostrazione che l'importo è già stato contabilizzato o dichiarato, oppure che deriva da operazioni non imponibili, come finanziamenti, restituzioni, trasferimenti personali o altre movimentazioni prive di rilevanza reddituale, purché adeguatamente documentate.
- In una situazione analoga, è essenziale conservare e produrre estratti conto, contabili, fatture, contratti, ricevute e ogni documento idoneo a collegare ciascun movimento alla relativa causale.
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