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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28534/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, rilevando che l'impugnazione era stata proposta oltre il termine previsto dall'art. 585 c.p.p. Ha inoltre applicato la declaratoria senza formalità di procedura ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p., condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il giudice di pace di Roma aveva ritenuto la ricorrente responsabile del reato di diffamazione. Avverso tale sentenza l'imputata, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, ma la Corte non è entrata nel merito della censura perché ha rilevato d'ufficio la tardività dell'impugnazione: la sentenza era stata depositata con motivazione l'11 marzo 2025 e il ricorso era stato presentato il 9 maggio 2025, oltre il termine di legge individuato ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. b) e comma 1-bis c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 585, comma 1, lett. b, c.p.p.

    Stabilisce il termine per proporre impugnazione; nel caso concreto il ricorso è stato considerato tardivo perché depositato oltre il termine calcolato dalla tempestiva depositazione della motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 585, comma 1-bis, c.p.p.

    È richiamato per la determinazione del termine di proposizione del ricorso, che nel caso concreto è stato ritenuto scaduto.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura quando la causa di inammissibilità è manifesta.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine previsto dall'art. 585 c.p.p. è inammissibile, anche se articolato con un motivo di merito non esaminabile.
  • La tardività dell'impugnazione può essere rilevata direttamente dalla Corte di cassazione senza necessità di una trattazione ordinaria quando la causa di inammissibilità è manifesta.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieDiffamazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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