Ordinanza n. 877/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del Provvedimento di conclusione con rigetto del procedimento amministrativo avviato con istanza di riconoscimento di titolo di formazione professionale e di abilitazione per la classe di concorso A- 11 e A- 12 avanzata dalla Signora Tassone Silvia Nicole prot. n. 22655 del 31.5.2024, prot. 0071417 del 5 novembre 2025 notificato in pari data all’odierna ricorrente [ALL. 1]; - nonché della precedente comunicazione inviata all’odierna ricorrente dal MIM in data 20.10.2025 contenente la Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241 [ALL. 2]; - nonché di ogni altro atto antecedente, presupposto, successivo, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento di un titolo estero di formazione professionale e abilitazione per le classi di concorso A-11 e A-12, preceduto da comunicazione dei motivi ostativi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale conclusivo che ha respinto l'istanza di riconoscimento del titolo di formazione professionale e di abilitazione conseguito in Romania per l'insegnamento nelle classi di concorso A-11 e A-12, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha impugnato anche la comunicazione dei motivi ostativi adottata ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990 e gli atti connessi. Dal testo dell'ordinanza non emergono in dettaglio i singoli motivi di ricorso; nella fase cautelare la ricorrente ha fatto valere l'esigenza di ottenere la sospensione del diniego. Il titolo prodotto, denominato Adeverinta e datato 16 aprile 2025, attesta il conseguimento di 30 crediti e del solo Nivel I, abilitante all'insegnamento nella scuola media rumena nel campo dello Studio del patrimonio, ma non all'insegnamento negli istituti secondari di secondo grado richiesto dalla ricorrente. La ricorrente ha inoltre evidenziato di avere conseguito un certificato Nivel II il 15 maggio 2024, non recepito o confermato nella certificazione abilitativa finale rilasciata dall'autorità rumena.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. per difetto sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha rilevato che dalla documentazione e dalle stesse deduzioni della ricorrente risulta che l'Adeverinta del 16 aprile 2025 certifica soltanto 30 crediti e il conseguimento del Nivel I, titolo non idoneo all'insegnamento negli istituti secondari di secondo grado. L'eventuale errore dell'autorità rumena nel rilascio della certificazione non è imputabile al Ministero italiano, che non è competente a correggerlo e non è posto in condizione di conoscere le ragioni per cui il precedente certificato Nivel II non sia stato recepito nella certificazione finale. Quanto al periculum, il Collegio ha escluso un pregiudizio grave e irreparabile, poiché non risultava in corso alcun incarico lavorativo destinato a essere risolto in conseguenza del diniego. Nel bilanciamento degli interessi ha inoltre ritenuto prevalente l'interesse pubblico a garantire che l'insegnamento sia affidato a personale adeguatamente formato, in funzione della tutela del diritto fondamentale allo studio. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della costituzione meramente formale del Ministero.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede la verifica del fumus boni iuris e del periculum in mora, oltre al bilanciamento degli interessi coinvolti; nel caso concreto tali presupposti non sono stati ritenuti sussistenti.
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza è indicata come atto procedimentale impugnato, senza che l'ordinanza svolga una specifica valutazione sulla sua legittimità.
Massime di principio
- In sede cautelare, il fumus boni iuris difetta quando la documentazione prodotta dal richiedente certifica un livello di formazione o abilitazione oggettivamente diverso e inferiore rispetto a quello richiesto per l'esercizio dell'attività professionale oggetto del riconoscimento.
- L'amministrazione italiana non può essere ritenuta responsabile dell'eventuale errore o mancato recepimento compiuto dall'autorità estera competente nel rilascio della certificazione finale, quando non abbia competenza sulla formazione del titolo estero né elementi per conoscere le ragioni della divergenza tra i certificati.
- Il periculum in mora non è configurabile in assenza di un incarico lavorativo in corso la cui perdita o risoluzione costituisca conseguenza concreta e irreparabile dell'atto impugnato.
- Nel bilanciamento cautelare, l'interesse individuale all'esercizio dell'insegnamento può recedere rispetto all'interesse pubblico a che le funzioni didattiche siano affidate a personale adeguatamente formato, a tutela del diritto allo studio.
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