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Sentenza

Sentenza n. 9326/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento - del provvedimento di esclusione dal concorso indetto con D.M. n. 34 del 21 febbraio 2022, adottato in data 12 gennaio 2023, allorché la Commissione ha escluso l'odierna ricorrente alla prova della corsa; - ove occorra, dell'allegato “A” al bando di concorso, laddove esso si è limitato a prevedere che il cronometraggio manuale fosse eseguito “da due membri della commissione esaminatrice” obliterando, a tal uopo, la necessità di una loro specifica qualificazione professionale; - di ogni atto ad esso presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, che sia lesivo dell'interesse dell'odierna ricorrente compresa, sin d'ora, la graduatoria finale di merito nella parte in cui l'amministrazione non dovesse includervi il suo nominativo.

Giustizia amministrativa202305337

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla prova di corsa di un concorso indetto con D.M. n. 34 del 21 febbraio 2022, nonché, ove occorra, la previsione del bando sul cronometraggio manuale e gli atti connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva chiesto l'annullamento del provvedimento con cui la Commissione esaminatrice, in data 12 gennaio 2023, l'aveva esclusa dal concorso durante la prova di corsa. Contestava inoltre, ove occorresse, l'allegato A al bando, nella parte in cui prevedeva che il cronometraggio manuale fosse eseguito da due membri della commissione esaminatrice senza richiedere una specifica qualificazione professionale, nonché gli atti presupposti, consequenziali e connessi, inclusa la graduatoria finale nella parte eventualmente lesiva. Prima della decisione di merito, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione e ha chiesto la compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito la legittimità dell'esclusione, della previsione del bando o degli ulteriori atti impugnati. Il giudice ha rilevato che, in applicazione del principio della domanda, il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha instaurato e non può essere deciso nel merito quando essa dichiari, prima della delibazione, di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate, anche in considerazione delle circostanze del caso concreto e dell'art. 84, comma 2, c.p.a., ritenuto applicabile anche alle ipotesi di rinuncia irrituale.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse

    La sopravvenuta dichiarazione della parte ricorrente di non avere interesse alla decisione di merito impedisce la prosecuzione del giudizio e comporta la declaratoria di improcedibilità.

  • art. 84, comma 2, c.p.a.

    compensazione delle spese di lite

    La disposizione è stata ritenuta applicabile anche ai casi di rinuncia irrituale e ha consentito, insieme alle circostanze del caso concreto, la compensazione integrale delle spese.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nell'intestazione processuale in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato; il testo non espone una specifica interpretazione della disposizione.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, il ricorrente può determinare la prosecuzione del giudizio in applicazione del principio della domanda e della disponibilità del processo: se, prima della decisione di merito, dichiara di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento, il giudice non può esaminare la legittimità degli atti impugnati e deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La dichiarazione della parte di non avere più interesse alla decisione di merito, pur non integrando necessariamente una rinuncia formale al ricorso, è idonea a determinare l'improcedibilità quando esclude l'attualità dell'interesse alla pronuncia giurisdizionale.
  • La compensazione integrale delle spese può essere disposta, in relazione alle circostanze concrete, anche nei casi di rinuncia irrituale, ai sensi dell'art. 84, comma 2, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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