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Ordinanza

Ordinanza n. 387/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del silenzio serbato dallo Sportello Unico Immigrazione presso la Prefettura di Napoli sull'istanza del 08.08.2025 di rilascio della dichiarazione del responsabile dello sportello Unico per l'Immigrazione di indisponibilità del datore di lavoro a formalizzare l'assunzione ai fini della successiva richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, nonché per l'accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza mediante l'adozione di un provvedimento espresso e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.

Giustizia amministrativa202600415

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti per la sua accoglienza in considerazione dell’avanzata fase procedimentale e della prossima definizione della domanda sul silenzio. Il giudizio principale è stato fissato, secondo rito, all’udienza camerale del 18 marzo 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Napoli sull’istanza dell’8 agosto 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il silenzio serbato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Napoli sull’istanza volta a ottenere la dichiarazione del responsabile dello Sportello circa l’indisponibilità del datore di lavoro a formalizzare l’assunzione. Tale dichiarazione era richiesta ai fini della successiva domanda di permesso di soggiorno per attesa occupazione. È stato inoltre chiesto l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari collegiali; il TAR ha ritenuto non sussistenti i presupposti per concederla.

Massime di principio

  • La domanda cautelare può essere respinta quando la controversia principale è prossima alla definizione e non sussistono, in concreto, i presupposti per accordare una tutela provvisoria anticipata.
  • Nel giudizio contro il silenzio della pubblica amministrazione, la prossima fissazione dell’udienza per la definizione della domanda principale può giustificare il rigetto della domanda cautelare, senza definire nel merito l’obbligo dell’amministrazione di provvedere.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini del procedimento e silenzio
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTutela cautelare

Testo integrale

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