Cassazione Penale, Sentenza n. 40845/2022 del 27/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha riconosciuto parzialmente la continuazione tra talune sentenze di condanna; il ricorrente deduceva (i) vizio di violazione di legge perché la nuova richiesta non sarebbe stata mera riproposizione ma avrebbe prospettato un diverso e più ampio disegno criminoso, e perché il Tribunale ha determinato la pena applicando gli aumenti sul complesso della pena risultante dal precedente riconoscimento della continuazione (provvedimento 14/07/2020) anziché sul reato più grave individuato tra i reati della serie; (ii) difetto di motivazione nella determinazione degli aumenti per continuazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso parziale. Ha ritenuto che, sebbene il Tribunale avesse dichiarato parziale inammissibilità della richiesta (per reati già uniti da precedente ordinanza), aveva comunque esteso la cognizione a tutti i reati inclusi quelli già unificati, giustificato dalla possibile diversa ampiezza del disegno criminoso; tuttavia ha censurato l'errata determinazione della pena: il Tribunale ha preso come base la pena complessiva risultante dal precedente riconoscimento di continuazione anziché individuare e prendere come base la pena relativa al reato più grave dopo la scomposizione dei gruppi. Per tali ragioni l'ordinanza è stata annullata limitatamente alla determinazione della pena e rinviata al Tribunale di Padova per nuovo giudizio sulla determinazione della pena secondo i criteri indicati.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Riferimento al principio per cui più violazioni possono essere unificate in un reato continuato; rilevanza nella ricomposizione dei reati già uniti e nella loro scomposizione per individuare il reato più grave ai fini della riformulazione della pena.
Cass. Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019 (Rv. 275845)
il giudice dell'esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo
Principio vincolante: nella rideterminazione della pena per continuazione il giudice dell'esecuzione deve prima scorporare i gruppi di reati già uniti, identificare il reato più grave e usare la pena di questo come base, poi applicare gli aumenti per i reati satellite.
Massime di principio
- Se la nuova istanza di riconoscimento della continuazione prospetta un 'più ampio disegno criminoso' rispetto a pregressi riconoscimenti, il giudice dell'esecuzione può e deve riesaminare anche i reati già uniti per verificare se è cambiata la struttura del reato continuato.
- Una declaratoria di inammissibilità parziale della richiesta deve logicamente limitare la cognizione; se il giudice tuttavia ritiene che il nuovo materiale imponga di riconsiderare i precedenti accorpamenti, ciò va esplicitato e motivato.
- Nella determinazione della pena per continuazione tra sentenze distintamente giudicate (alcune già unite), il criterio corretto è: (a) scorporare i gruppi di reati precedenti; (b) individuare il reato più grave fra tutti; (c) prendere come base la pena come determinata per quel reato; (d) applicare gli aumenti per i reati satellite, inclusi quelli già uniti.
- Applicare gli aumenti sulla pena complessiva risultante da un precedente riconoscimento della continuazione senza preventiva scomposizione dei reati è errore di diritto e comporta l'annullamento della determinazione della pena.
- Il giudice dell'esecuzione deve motivare in modo chiaro la scelta metodologica nella riconsiderazione di precedenti riconoscimenti di continuazione, soprattutto quando vengono dedotte nuove episodi che possono modificare l'individuazione del reato più grave.
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