Sentenza n. 5495/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento del provvedimento Cat.n.-OMISSIS-, notificato in data 12.07.2024 con cui gli è stato confermato il divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio che confermava il divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente, notificato il 12 luglio 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di licenza armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto di detenzione adottato ai sensi dell’art. 39 TULPS, fondato sul giudizio di carenza di affidabilità desunto dal suo deferimento all’autorità giudiziaria dopo un episodio dell’8 gennaio 2024. Recatosi presso l’abitazione della madre, che avrebbe dovuto essere locata a terzi, avrebbe trovato più persone intenzionate a occuparla; dopo essere stato accerchiato, ingiuriato e minacciato, aveva estratto la pistola regolarmente detenuta in forza di licenza per difesa personale, l’aveva puntata verso il basso e, quando gli intrusi si erano allontanati, si era barricato nell’immobile in attesa delle Forze dell’ordine. Ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 40 TULPS; eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, carenza istruttoria e sviamento dalla causa tipica del potere; nonché motivazione mancante, carente o perplessa.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il divieto. Ha ritenuto che la documentazione confermasse un tentativo concreto di occupazione dell’immobile e una situazione di pericolo effettivo: tra l’altro, una persona presente aveva ammesso l’intenzione di occupare l’abitazione senza il consenso dell’avente diritto e il nastro applicato alla serratura ne impediva la chiusura. In tale contesto, il ricorrente aveva tenuto una condotta contenuta e prudente, aveva puntato l’arma verso il basso, si era ritirato nell’abitazione e, all’arrivo dei militari, aveva dichiarato spontaneamente di essere armato e offerto collaborazione. Il comportamento non era quindi un indice sufficiente di propensione all’abuso; inoltre, l’amministrazione avrebbe dovuto ponderare adeguatamente il contesto e il rischio concreto, anche in relazione alla licenza già rilasciata per difesa personale. Il giudizio prefettizio, fondato in modo decisivo sulla mera presenza dell’arma e non sulle circostanze complessive, è risultato viziato da difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e illogicità e sproporzione della prognosi di inaffidabilità. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 39 R.D. 773/1931
la facoltà di vietare la detenzione delle armi nei confronti delle persone capaci di abusarne, riconosciuta al Prefetto dall'art. 39 T.U.L.P.S., è caratterizzata da un'amplissima discrezionalità, e ha lo scopo di prevenire, per quanto possibile, non solo i delitti dolosi, ma anche i sinistri involontari che potrebbero avere occasione dalla disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili
Il Prefetto dispone di ampia discrezionalità preventiva per vietare la detenzione, senza che sia necessario un abuso effettivamente accertato; la valutazione deve tuttavia essere ragionevolmente fondata sulle circostanze concrete e sulla capacità di abuso.
art. 11 R.D. 773/1931
In definitiva, gli elementi posti a fondamento del provvedimento impugnato non consentono di ravvisare un effettivo venir meno dell'affidabilità richiesta dagli artt. 11, 39 e 43 del T.U.L.P.S., né risultano idonei a dimostrare una concreta capacità del ricorrente di abusare delle armi detenute.
La perdita dell’affidabilità rilevante per le autorizzazioni di polizia deve risultare dagli elementi concreti del caso; l’episodio controverso, considerato nel suo contesto, non dimostrava un’effettiva inaffidabilità.
art. 40 R.D. 773/1931
il Prefetto può, per ragioni di ordine pubblico, disporre, in qualunque tempo, che le armi, le munizioni e le materie esplodenti, di cui negli articoli precedenti, siano consegnate, per essere custodite in determinati depositi a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'autorità militare, quindi il Prefetto può senz'altro disporre il ritiro delle armi, purché, ovviamente, sussistano le idonee ragioni da palesare nel relativo provvedimento.
Il ritiro delle armi per ragioni di ordine pubblico è consentito se sorretto da ragioni idonee, che devono essere esplicitate nel provvedimento.
art. 43 R.D. 773/1931
In definitiva, gli elementi posti a fondamento del provvedimento impugnato non consentono di ravvisare un effettivo venir meno dell'affidabilità richiesta dagli artt. 11, 39 e 43 del T.U.L.P.S., né risultano idonei a dimostrare una concreta capacità del ricorrente di abusare delle armi detenute.
La prognosi di mancato affidamento sul corretto uso delle armi deve essere sostenuta dagli elementi del caso e non può essere desunta automaticamente dalla sola presenza dell’arma durante l’episodio.
art. 52 c.p.
Il Collegio è consapevole che il giudizio demandato all'Autorità di pubblica sicurezza non coincide con quello penalistico relativo alla configurabilità della scriminante di cui all'art. 52 c.p.; nondimeno, la concreta situazione in cui il ricorrente si è trovato ad operare costituisce un elemento che l'amministrazione avrebbe dovuto adeguatamente ponderare, onde evitare che una condotta sostanzialmente difensiva venisse irragionevolmente valorizzata quale indice di inaffidabilità.
La valutazione amministrativa di affidabilità è distinta dall’accertamento penale della legittima difesa, ma il contesto concreto di pericolo e la possibile natura difensiva della condotta devono essere ponderati nell’esercizio del potere.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi ha finalità preventiva e può essere adottato anche in assenza di un abuso accertato, ma la prognosi di inaffidabilità deve essere ancorata a elementi concreti e valutata alla luce delle circostanze complessive del caso.
- Quando il comportamento del detentore si verifica in un contesto documentato di pericolo attuale e si accompagna a condotte di contenimento, prudenza e collaborazione con le Forze dell’ordine, la mera estrazione o presenza dell’arma non basta, di per sé, a dimostrare una propensione all’abuso.
- La valutazione prefettizia in materia di detenzione di armi è sindacabile dal giudice amministrativo per manifesta irragionevolezza e illogicità; l’amministrazione deve adeguatamente ponderare il contesto fattuale e non può fondare la prognosi negativa su una lettura parziale dell’episodio.
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