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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42577/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale che ha respinto il suo appello (ai sensi dell'art. 310 c.p.p.) chiedendo la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. La difesa ha dedotto la sproporzione della misura cautelare rispetto alla pena definitiva complessiva e il mutamento della situazione processuale a seguito dell'esclusione dell'aggravante prevista dall'art. 7 della legge n. 203/1991. Il Tribunale e la Corte d'appello avevano invece ritenuto che l'istanza originaria si fondasse solo sul decorso dei termini della custodia e che la nuova censura non fosse stata proposta in sede originale né adeguatamente sviluppata in appello.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura non fosse stata formulata nell'istanza originaria e quindi, per il principio devolutivo, non poteva essere sollevata in appello né in ricorso. In ogni caso la doglianza è stata giudicata generica e non critica rispetto alle argomentazioni del Tribunale, richiamando il principio secondo cui il mero decorso del tempo, di per sé, non incide sulle esigenze cautelari se non nei limiti della durata massima prevista dalla normativa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 310, cod. proc. pen.

    art. 310, cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base dell'appello contro le misure cautelari; qui rilevata per individuare il tipo di gravame proposto dal ricorrente.

  • art. 7, legge n. 203 del 1991

    art. 7, legge n. 203 del 1991

    Aggravante la cui esclusione, secondo la difesa, avrebbe ridotto il quadro cautelare; la Corte tuttavia non ha ritenuto che tale esclusione, da sola e non adeguatamente motivata nell'originaria istanza, giustificasse la riforma della misura.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    art. 616, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna per il ricorso inammissibile al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende; applicata alla luce della manifesta carenza di pregio del ricorso.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione; norma procedurale di carattere amministrativo-gestionale.

  • Giurisprudenza costituzionale

    Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in tema di responsabilità/colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità; ha influenzato la valutazione sulla obbligatorietà della condanna e dell'ammenda.

Massime di principio

  • Una nuova censura fondata su fatti o argomentazioni diverse da quelle presentate nell'istanza originaria deve essere sollevata tempestivamente; non è ammessa per la prima volta in appello se contraria al principio devolutivo.
  • La mera durata del periodo di custodia cautelare non è, di per sé, sufficiente a imporre la sostituzione della misura: occorrono circostanze qualificanti o il superamento dei limiti di durata previsti dalla legge.
  • Le doglianze genericamente formulate, che non confutano specificamente le ragioni del giudice di merito, sono inammissibili per difetto di critica giuridica.
  • La riduzione delle accuse o l'esclusione di un'aggravante non automatizza la sostituzione della misura cautelare; bisogna dimostrare concretamente la mutata valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione del reato, ecc.).
  • Chi propone ricorso deve valutare il rischio di condanna alle spese processuali e all'ammenda in caso di manifesta infondatezza o inammissibilità della domanda.
  • Per aumentare le probabilità di ottenere la sostituzione della custodia è utile documentare in modo specifico: modifiche obiettive della situazione processuale, proporzionalità rispetto alla pena definitiva, misure alternative efficaci e perlomeno argomentare criticamente le motivazioni del giudice che ha disposto la custodia.

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