Sentenza n. 6601/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 07066/2025, resa tra le parti,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l'esclusione da una procedura di mobilità volontaria per 20 posti di dirigente di seconda fascia, nonché gli atti della procedura
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante aveva partecipato alla procedura di mobilità volontaria indetta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ma era stata esclusa perché non aveva presentato la domanda tramite il portale inPA, come tassativamente previsto dall'avviso a pena di esclusione, avendola invece trasmessa mediante PEC. La candidata giustificava tale scelta con l'impossibilità, nel modulo telematico, di rappresentare la pendenza di un giudizio davanti al giudice ordinario diretto ad accertare il suo diritto alla stabilizzazione quale dirigente amministrativo presso un'azienda sanitaria. In primo grado e in appello sosteneva che avrebbe dovuto essere ammessa con riserva, anche in considerazione dell'eventuale efficacia retroattiva di una futura decisione favorevole del giudice ordinario. Deduceva: l'erroneità della sentenza quanto agli effetti retroattivi della futura pronuncia lavoristica; l'erroneità del rilievo secondo cui avrebbe potuto ottenere tutela risarcitoria per perdita di chance, sostenendo che la riammissione costituirebbe risarcimento in forma specifica; l'illegittimità del diniego di ammissione definitiva o con riserva, in nome dell'effettività della tutela e del diritto di difesa, nonché la possibilità per il giudice amministrativo di conoscere incidentalmente della posizione lavoristica; l'erroneità della valutazione secondo cui l'ammissione con riserva avrebbe prodotto effetti distonici sulla procedura e sugli altri concorrenti. Il Collegio ha inoltre rilevato che l'appellante non aveva impugnato direttamente, nei termini, le clausole dell'avviso relative sia al possesso del requisito entro la scadenza della domanda sia all'obbligo di utilizzo della piattaforma inPA.
La decisione
L'appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata, sebbene con diversa motivazione. Il Consiglio di Stato ha ritenuto dirimente la violazione dell'art. 3, comma 1, dell'avviso, che imponeva la presentazione della domanda esclusivamente mediante il modulo online disponibile sul portale inPA, entro il termine stabilito e a pena di esclusione. La trasmissione tramite PEC costituiva una consapevole deroga alla lex specialis e imponeva l'esclusione, senza che la Commissione fosse tenuta a indagare le ragioni della scelta o a valorizzare l'esigenza della candidata di rendere dichiarazioni ulteriori rispetto a quelle consentite dal modulo. Il Collegio ha chiarito che la questione relativa all'eventuale ammissione con riserva, in ragione della pendenza del giudizio lavoristico e della possibile acquisizione retroattiva del requisito, era logicamente successiva e risultava assorbita dalla violazione delle modalità di presentazione della domanda. Ha inoltre ritenuto che l'avviso dovesse essere interpretato nel senso che i requisiti dovevano essere posseduti entro la scadenza del termine di presentazione, senza considerare la possibile acquisizione successiva con effetti retroattivi, in funzione della certezza delle situazioni giuridiche e della speditezza della procedura. L'ammissione con riserva di candidati privi del requisito avrebbe potuto compromettere la gestione della procedura, imponendo all'amministrazione di valutare caso per caso la possibilità di acquisizione retroattiva e determinando, in caso di successiva perdita del requisito, il rischio di mancata copertura del posto o di revoca dell'assunzione e risarcimento a favore di altri candidati. Il Collegio ha osservato che, per evitare l'esclusione, l'interessata avrebbe dovuto impugnare tempestivamente le clausole immediatamente lesive e chiedere in sede cautelare l'autorizzazione a presentare la domanda con modalità alternative. Le spese dell'appello sono state compensate.
Norme richiamate
art. 30 d.lgs. 165/2001
Costituisce la base normativa della procedura di mobilità volontaria per la copertura dei posti dirigenziali.
art. 2058 c.c.
È stato richiamato dall'appellante per sostenere che la riammissione alla procedura avrebbe costituito risarcimento in forma specifica; il giudice non ha accolto tale prospettazione, ritenendo comunque dirimente l'esclusione per inosservanza delle modalità di presentazione della domanda.
Massime di principio
- Quando la lex specialis impone, a pena di esclusione, la presentazione della domanda mediante una specifica piattaforma telematica, la trasmissione con modalità alternative, anche se motivata dall'impossibilità di inserire dichiarazioni ulteriori o dalla volontà di rappresentare una situazione particolare, non consente di superare la causa di esclusione in assenza di tempestiva impugnazione della clausola e di una misura cautelare che autorizzi modalità diverse.
- La questione relativa all'ammissione con riserva di un candidato privo del requisito di partecipazione, ma potenzialmente destinato ad acquisirlo successivamente con effetti retroattivi, è logicamente successiva rispetto alla verifica del rispetto delle modalità tassative di presentazione della domanda; l'accertata violazione di queste ultime è autonomamente sufficiente a fondare l'esclusione e assorbe la questione sull'ammissione con riserva.
- In una procedura selettiva, le clausole che impongono il possesso dei requisiti entro la data di scadenza della domanda devono essere interpretate, in assenza di un'esplicita previsione contraria, nel senso che il requisito deve risultare posseduto a tale data, senza attribuire rilievo alla sua eventuale acquisizione formale successiva con efficacia retroattiva.
- L'ammissione con riserva di candidati non ancora in possesso dei requisiti può compromettere la speditezza e la certezza della procedura, imponendo all'amministrazione valutazioni individuali e creando il rischio di posti congelati oppure di successive revoche dell'assunzione e contenzioso con gli altri candidati; tali conseguenze possono giustificare un'interpretazione restrittiva delle clausole sui requisiti.
- Il candidato che ritenga immediatamente lesive le clausole del bando relative al requisito di partecipazione o alle modalità di presentazione della domanda deve impugnarle tempestivamente, potendo chiedere in sede cautelare l'autorizzazione a presentare la domanda con modalità alternative a quelle previste dalla piattaforma.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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