Sentenza n. 1589/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento dell'atto di entrata n. -OMISSIS- adottato in data-OMISSIS- dal Dirigente del Settore Urbanistica della Città di Asti, successivamente notificato, con il quale è stata irrogata la sanzione pecuniaria prevista dell'art. 4bis dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001; della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- adottata in data -OMISSIS- dal Dirigente del Settore Urbanistica della Città di Asti, successivamente notificata, con la quale è stata disposta l'acquisizione al patrimonio del comune del bene di proprietà del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione pecuniaria di 20.000 euro per inottemperanza all'ordine di demolizione e acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile e dell'area
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'atto con cui il Comune gli ha irrogato la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, nella misura massima di 20.000 euro, nonché la determinazione dirigenziale di acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile e dell'area. Il terreno, sito in area agricola sottoposta a vincolo paesaggistico, ospitava un edificio residenziale, una tettoia, una recinzione, pavimentazioni, un pozzo irriguo e un bombolone GPL, realizzati senza titolo edilizio. In precedenza il Comune aveva ordinato la demolizione delle opere e il relativo ricorso era stato respinto con sentenza della stessa Sezione. Il primo motivo deduceva la violazione degli artt. 31 e 36 d.P.R. n. 380/2001 e l'illegittimità derivata degli atti successivi, mediante richiamo ai vizi dedotti nel precedente giudizio. Il secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 31 d.P.R. n. 380/2001 e l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, sostenendo che le opere fossero anteriori all'introduzione del comma 4-bis dell'art. 31, che la sanzione massima fosse applicabile soltanto nelle ipotesi previste dall'art. 27, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 e che mancasse un previo formale accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non aveva trascritto, sintetizzato o altrimenti esposto i motivi del precedente ricorso, limitandosi a un rinvio per relationem incompatibile con il principio di autosufficienza dell'atto introduttivo. Il motivo è stato comunque ritenuto infondato nel merito, poiché l'impugnazione dell'ordine di demolizione era stata integralmente respinta. Il secondo motivo è stato rigettato. Quanto all'applicazione temporale della sanzione, il giudice ha affermato che essa non avrebbe potuto essere applicata soltanto se il termine per demolire non fosse ancora decorso alla data di entrata in vigore della legge n. 164/2014; nella fattispecie, invece, l'ordine di demolizione era stato emesso nel novembre 2022. Quanto alla misura, il provvedimento comunale era adeguatamente motivato in relazione alla consistenza degli abusi e alla loro localizzazione in area agricola sottoposta a vincolo paesaggistico. Il Comune poteva irrogare la sanzione massima di 20.000 euro anche al di fuori delle ipotesi tipiche dell'art. 27, comma 2, d.P.R. n. 380/2001; inoltre, in presenza di abusi su area vincolata paesaggisticamente, il comma 4-bis dell'art. 31 prevede la misura massima fissa, senza margini di discrezionalità sull'entità della sanzione. È stata infine esclusa la necessità di un previo formale provvedimento autonomo di accertamento dell'inottemperanza: la mancata demolizione si perfeziona automaticamente con il decorso del termine, quando l'ordine sia stato notificato e non eseguito. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, liquidate in 3.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. n. 380/2001
Disciplina l'ordine di demolizione, l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale in caso di inottemperanza e, al comma 4-bis, la sanzione pecuniaria conseguente alla mancata esecuzione.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001
La sanzione pecuniaria può essere applicata quando il termine per ottemperare all'ordine di demolizione sia decorso; per gli abusi realizzati su aree soggette a vincolo paesaggistico è prevista la misura massima fissa di 20.000 euro.
art. 27, comma 2, d.P.R. n. 380/2001
Individua ipotesi tipiche nelle quali la commisurazione della sanzione è determinata in misura fissa, senza escludere l'applicazione della sanzione massima in altri casi adeguatamente motivati.
art. 36 d.P.R. n. 380/2001
È richiamato dal ricorrente quale parametro della dedotta illegittimità derivata, senza che il giudice ne faccia un'applicazione autonoma.
legge n. 164/2014
Ha introdotto il comma 4-bis dell'art. 31 d.P.R. n. 380/2001; la sanzione non si applica soltanto se, alla sua entrata in vigore, il termine assegnato per la demolizione non era ancora decorso.
d.lgs. n. 42/2004
Rileva per la qualificazione dell'area come sottoposta a vincolo paesaggistico, circostanza che giustifica l'applicazione della sanzione nella misura massima.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Costituisce la base normativa, insieme agli artt. 5 e 6 del regolamento GDPR, per l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 non è preclusa dall'anteriorità dell'abuso edilizio: rileva invece che, alla data di entrata in vigore della disposizione introdotta dalla legge n. 164/2014, non fosse ancora decorso il termine assegnato con l'ordine di demolizione; se l'ordine è successivo, la sanzione è applicabile in caso di inottemperanza.
- In presenza di abusi edilizi realizzati su aree sottoposte a vincolo paesaggistico, la sanzione prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 è dovuta nella misura massima fissa di 20.000 euro, senza margini di discrezionalità quanto alla sua entità.
- L'applicazione della sanzione massima per inottemperanza all'ordine di demolizione può essere adeguatamente motivata mediante il riferimento alla consistenza degli abusi e alla localizzazione in area agricola sottoposta a vincolo paesaggistico; le ipotesi dell'art. 27, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 non esauriscono i casi nei quali può essere irrogata la misura massima.
- L'inottemperanza all'ordine di demolizione si perfeziona automaticamente con il decorso del termine assegnato, purché l'ordine sia stato notificato e non eseguito; non è necessario un previo autonomo provvedimento formale di accertamento, ai fini dell'acquisizione al patrimonio comunale e dell'adozione degli atti conseguenti.
- È inammissibile il motivo di ricorso che deduca l'illegittimità derivata di un atto mediante un mero rinvio agli scritti difensivi depositati in altro giudizio, senza trascrivere o almeno sintetizzare le censure richiamate, poiché l'atto introduttivo deve consentire al giudice e alla controparte di conoscere le ragioni della domanda.
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