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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07655/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Un correntista propose opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il saldo di rapporti di conto corrente. Dedusse, tra l'altro, incompetenza territoriale, inefficacia probatoria della documentazione contabile bancaria e illegittimità degli addebiti per interessi superiori a quelli pattuiti e comunque usurari, commissioni e costi non dovuti, anatocismo, capitalizzazione trimestrale e valute illegittime. Il tribunale accolse inizialmente l'opposizione e poi, all'esito di ulteriore istruttoria, condannò il correntista al pagamento di una somma inferiore rispetto a quella ingiunta, previa compensazione con i crediti da lui vantati. In appello il correntista censurò la ricostruzione dei saldi e, in particolare, la ritenuta legittimità della capitalizzazione trimestrale e dell'adeguamento delle condizioni contrattuali ai sensi dell'art. 120 TUB e della delibera CICR 9 febbraio 2000; la corte territoriale dichiarò inammissibile tale doglianza perché la questione era stata già decisa nella sentenza non definitiva non impugnata immediatamente né con riserva di appello, con conseguente giudicato interno. Con il ricorso per cassazione il correntista denunciò violazione dell'art. 340 c.p.c., sostenendo che la sentenza non definitiva non avesse compiutamente affrontato la legittimità dell'anatocismo per il periodo successivo al 2000 e che quindi la questione fosse ancora devolvibile con l'impugnazione della sentenza definitiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha osservato che la sentenza non definitiva del tribunale aveva già affrontato, oltre alla capitalizzazione trimestrale ante e post 30/06/2000, anche l'avvenuta attuazione da parte della banca dell'art. 120 TUB in adeguamento alla delibera CICR 9 febbraio 2000; tale statuizione costituiva una minima unità idonea a passare in giudicato interno se non impugnata immediatamente o con riserva ex art. 340 c.p.c. Poiché ciò non era avvenuto, la questione non poteva essere riproposta contro la sentenza definitiva. Il ricorso è stato quindi rigettato; la Corte ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato, senza statuire sulle spese perché la banca era rimasta solo intimata.

Norme richiamate

  • art. 340 c.p.c.

    La questione decisa con sentenza non definitiva doveva essere impugnata immediatamente o con riserva di appello, altrimenti si forma giudicato interno e non può essere riproposta contro la sentenza definitiva.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura in cassazione era formulata come violazione di legge, ma è stata ritenuta infondata perché investiva una questione già coperta da giudicato interno.

  • art. 120 TUB, comma 2

    La sentenza non definitiva aveva ritenuto la banca adeguata alla disciplina sul regime degli interessi; tale valutazione, non impugnata, ha formato giudicato interno.

  • Delibera CICR 9 febbraio 2000

    Costituiva il parametro regolamentare richiamato per verificare la legittimità della capitalizzazione trimestrale e dell'adeguamento delle condizioni contrattuali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In presenza del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È il parametro per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini del giudicato interno, ciò che rileva non è solo l'affermazione espressa del capo decisorio, ma anche la statuizione che, pur implicitamente, presupponga la risoluzione di una questione di fatto o di diritto inserita nella minima unità logica fatto-norma-effetto.
  • Se una sentenza non definitiva decide una questione preliminare o di merito idonea a incidere sull'esito finale della causa, tale questione deve essere impugnata immediatamente o con riserva di appello ex art. 340 c.p.c.; in mancanza, essa non è più deducibile contro la sentenza definitiva.
  • Il giudicato copre il dedotto e il deducibile: restano preclusi non solo i fatti e le eccezioni espressamente esaminati, ma anche quelli che rientrano nel perimetro logico della statuizione già resa.
  • In sede di legittimità, la contestazione dell'erronea declaratoria di inammissibilità per giudicato interno può essere scrutinata come error in procedendo, ma il ricorso è infondato se dagli atti emerge che la questione era effettivamente già stata decisa nella sentenza non definitiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAnatocismo
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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