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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48236/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione per il rifiuto della Corte d'appello di concedere la sospensione condizionale della pena: in assenza dei presupposti per la sospensione semplice, avrebbe dovuto essere valutata la possibilità di concedere il beneficio subordinandolo all'applicazione di uno degli obblighi di cui all'art. 165, comma 1, c.p. (in particolare la prestazione di lavoro di pubblica utilità), atteso che il ricorrente aveva già in passato fruito della sospensione condizionale per altra condanna.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità dell'impugnazione: l'appello non aveva espressamente prospettato la possibilità di subordinare la concessione della sospensione condizionale alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, limitandosi a contestare il diniego senza formulare la specifica richiesta alternativa. La Corte ha rilevato l'esistenza di orientamenti contrastanti sulla necessità di una manifestazione di volontà dell'imputato per la 'non opposizione' prevista dall'art. 165 c.p., ma non ha esaminato il merito a causa dell'inammissibilità. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 4

    Norma che punisce reati relativi agli stupefacenti; è il titolo di reato per la condanna confermata. La Corte non ha ritenuto necessario riaprire la valutazione di merito sul fatto-reato, essendo il motivo in cassazione inammissibile per aspecificità.

  • art. 165 cod. pen., comma 1

    Prevede la sospensione condizionale della pena e la possibilità di subordinarla all'osservanza di obblighi (es. lavoro di pubblica utilità). Nel caso oggetto della sentenza la questione centrale è stata se la subordinazione richieda una espressa manifestazione di volontà dell'imputato o se possa desumersi dalla 'non opposizione'; la Corte ha richiamato il contrasto giurisprudenziale ma ha rigettato il ricorso per ragioni processuali.

  • art. 474 cod. pen., comma 2

    Norma sui reati di falsità (citata perché il ricorrente aveva già beneficiato della sospensione condizionale in relazione a una condanna a pena pecuniaria per tale reato). Tale precedente fruizione è stata ritenuta rilevante dal Tribunale di Padova nel diniego del beneficio e non è stata efficacemente contestata in appello.

Massime di principio

  • Per ottenere che la sospensione condizionale sia concessa subordinandola a obblighi (es. lavoro di pubblica utilità) è necessario che tale soluzione sia specificamente prospettata nel grado di giudizio competente; una generica censura del diniego può essere ritenuta aspecifica e portare a inammissibilità in cassazione.
  • La 'non opposizione' dell'imputato prevista dall'art. 165 c.p. è oggetto di giurisprudenza contrastante: per evitare incertezze è preferibile che l'imputato manifesti espressamente la propria disponibilità alla subordinazione o che la richiesta venga formalmente avanzata dalla difesa.
  • La precedente fruizione della sospensione condizionale incide negativamente sulla possibilità di ottenere nuovamente il beneficio; il giudice può valutare misure alternative o subordinate, ma solo se tali opzioni sono state concretamente prospettate e discusse nelle fasi procedurali rilevanti.
  • In sede di cassazione la Corte può rigettare per motivi formali (aspecificità dell'impugnazione) senza entrare nel merito di questioni giuridiche che presentano orientamenti discordanti: cura e specificità delle censure in appello sono pertanto essenziali.

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