Cassazione Penale, Ordinanza n. 27774/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, rilevando la genericità del motivo e la mancanza dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p. Ha conseguentemente condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda i ricorsi per cassazione proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 3 luglio 2025. L'unico motivo dedotto era formulato in termini di violazione di legge e difetto di motivazione del provvedimento impugnato, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto del tutto generico: non erano indicati gli elementi specifici posti a fondamento della censura, né venivano individuati in modo puntuale i passaggi della motivazione censurati. In sostanza, la doglianza non consentiva al giudice dell'impugnazione di comprendere i rilievi mossi e di esercitare il controllo richiesto.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve contenere l'indicazione specifica degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della censura; la mancanza di specificità rende il ricorso inammissibile.
Richiamato come fonte della disciplina processuale applicata alla valutazione di ammissibilità del ricorso.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, è stata applicata la sanzione pecuniaria prevista a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca violazione di legge o vizio di motivazione in modo meramente assertivo e generico, senza indicare in modo puntuale gli elementi di fatto e di diritto che sorreggono la censura.
- La specificità del motivo di impugnazione richiede che il ricorrente confronti la motivazione della sentenza impugnata e individui esattamente i passaggi asseritamente erronei o illogici, così da consentire il controllo di legittimità.
- Quando il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità per genericità del motivo, la Corte deve dichiararlo inammissibile e condannare il ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista.
- L'assenza di una critica specifica alla motivazione della decisione impugnata impedisce al giudice di legittimità di esercitare il sindacato richiesto dall'impugnazione.
Come è indicizzato
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