Cassazione Penale, Sentenza n. 30356/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda una richiesta di liberazione anticipata presentata nell'interesse di un detenuto per un periodo compreso tra il 19.7.2025 e il 29.8.2025. Il Magistrato di sorveglianza aveva rigettato l'istanza e, successivamente, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Cagliari aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto contro quel rigetto, ritenendo che il periodo indicato non integrasse un semestre. Con il ricorso per cassazione la difesa ha denunciato violazione degli artt. 54, 69-bis ord. pen., 666 c.p.p., 27, comma 3, Cost., 3, 5, 6 e 13 CEDU, oltre a vizio di motivazione, sostenendo che il giudice aveva definito il reclamo con un rilievo meramente formale, senza valutare il merito della richiesta e comprimendo così la finalità rieducativa della pena.
La decisione
La Corte ha accolto il rilievo officioso relativo alla composizione dell'organo decidente: in materia di liberazione anticipata il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza deve essere deciso dal Tribunale di sorveglianza in composizione collegiale, mentre nel caso concreto la declaratoria di inammissibilità era stata emessa de plano dal solo Presidente. Ne è derivata la nullità assoluta del provvedimento per violazione delle norme sulla costituzione del giudice, con annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Cagliari per l'ulteriore corso. Il ricorso non è stato quindi respinto nel merito, ma la decisione impugnata è stata eliminata per vizio processuale radicale.
Norme richiamate
art. 54 ord. pen.
Richiamato dalla difesa tra le norme violate in relazione alla liberazione anticipata; la Corte non si sofferma sul suo contenuto sostanziale, perché decide sulla nullità del provvedimento per erronea composizione dell'organo decidente.
art. 69-bis ord. pen.
Disciplina il reclamo in materia di liberazione anticipata e richiama il procedimento di cui all'art. 678 c.p.p.; la Corte afferma che il reclamo deve essere deciso dal Tribunale di sorveglianza nella sua collegialità.
art. 666 c.p.p.
Richiamato quale ulteriore norma del procedimento applicabile ai reclami in materia di sorveglianza; la Corte lo inserisce nella catena procedimentale che conduce alla decisione collegiale del Tribunale di sorveglianza.
art. 678 c.p.p.
Norma richiamata dall'art. 69-bis ord. pen. come passaggio procedurale del reclamo; viene valorizzata per affermare la competenza del collegio a decidere il reclamo.
art. 178, comma 1, lett. a), c.p.p.
La violazione delle norme sulla costituzione del giudice integra una nullità assoluta del provvedimento.
art. 179, comma 1, c.p.p.
La nullità derivante dalla violazione delle norme sulla costituzione del giudice è assoluta e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
art. 27, comma 3, Cost.
Citato nel ricorso a sostegno della funzione rieducativa della pena, ma non è il fondamento decisorio della Corte.
artt. 3, 5, 6 e 13 CEDU
Dedotti dalla difesa a supporto della censura, senza un autonomo sviluppo decisorio da parte della Corte.
Massime di principio
- In materia di liberazione anticipata, il reclamo contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza deve essere deciso dal Tribunale di sorveglianza in composizione collegiale; una decisione resa dal solo Presidente è viziata da nullità assoluta per difetto di corretta costituzione del giudice.
- Quando la legge prevede una procedura di reclamo giurisdizionalizzata in materia di sorveglianza, l'organo investito dell'impugnazione deve esercitare la cognizione secondo la composizione imposta dalla legge, non potendo essere sostituito da una decisione de plano del solo presidente.
- La violazione delle norme sulla costituzione del giudice integra una nullità assoluta rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e comporta l'annullamento senza rinvio del provvedimento viziato.
- Se il provvedimento impugnato è affetto da nullità assoluta per composizione illegittima dell'organo decidente, la Corte di cassazione elimina l'atto e dispone la trasmissione degli atti al giudice competente per il prosieguo.
- Le censure sul merito o sulla funzione rieducativa della pena restano assorbite quando il provvedimento impugnato è radicalmente viziato sotto il profilo della costituzione del giudice.
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