Sentenza del 03/10/2016 n. 5707 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IRPEF - Dichiarazione dei redditi - Obblighi tributari - Assolvimento - Affidamento incombenza al professionista - Non sufficienza - Controllo e vigilanza - Obbligo del contribuente - Necessità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tesi è stata respinta. L'affidamento dell'incarico a un professionista non esonera il contribuente dagli obblighi tributari né dall'onere di controllare e vigilare sull'effettivo adempimento. L'esonero può essere riconosciuto soltanto quando il contribuente dimostri un comportamento fraudolento del professionista, diretto a occultare il proprio inadempimento.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente sosteneva che gli obblighi tributari relativi alla presentazione della dichiarazione dei redditi e alla tenuta delle scritture contabili dovessero ritenersi assolti per il solo fatto di aver affidato tali incombenze a un professionista.
Norme richiamate
Obblighi tributari relativi alla dichiarazione dei redditi e alla tenuta delle scritture contabili
Il contribuente resta personalmente responsabile dell'adempimento degli obblighi fiscali, anche quando incarica un professionista di svolgere materialmente gli adempimenti.
Cassazione, sentenze n. 12472/2010 e n. 25580/2015
La giurisprudenza richiede al contribuente un'attività di controllo e vigilanza sull'operato del professionista; il semplice conferimento dell'incarico non è sufficiente a escludere la responsabilità.
Massime di principio
- Il contribuente non può liberarsi dei propri obblighi fiscali limitandosi a incaricare un commercialista o altro professionista.
- È necessario conservare elementi che dimostrino il conferimento dell'incarico, la trasmissione della documentazione e le verifiche effettuate sull'esecuzione degli adempimenti.
- La responsabilità può essere esclusa, in via eccezionale, se si prova che il professionista ha fraudolentemente occultato il proprio inadempimento, rendendo concretamente impossibile al contribuente accorgersene.
- Errori, negligenza o semplice mancata esecuzione dell'incarico da parte del professionista, senza prova di una condotta fraudolenta, normalmente non esonerano il contribuente dagli obblighi verso l'amministrazione finanziaria.
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